202203.07
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Tributi locali: il sollecito di pagamento deve essere emesso dal Comune

In materia di riscossione coattiva dei tributi locali, il sollecito di pagamento deve essere emesso dal Comune e non dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il sollecito di pagamento, infatti, deve essere emesso dai soggetti che emettono l’avviso di accertamento, prima che il carico sia affidato al soggetto che effettua l’esecuzione forzata. Lo ha chiarito il Dipartimento delle Finanze del MEF in risposta ad alcuni quesiti. Il Dipartimento ha chiarito anche che il sollecito di pagamento previsto dalla legge di Bilancio 2020 debba essere inviato con modalità tracciabili anche per gli importi fino a 1.000 euro.

In materia di riscossione dei tributi locali, il comma 795 dell’art. 1, legge n. 160/2019 (legge di Bilancio 2020), stabilisce che per il recupero di importi fino a 10.000 euro, dopo che l’avviso di accertamento per i tributi locali è divenuto titolo esecutivo, “prima di attivare una procedura esecutiva e cautelare gli enti devono inviare un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che il termine indicato nell’atto è scaduto e che, se non si provvede al pagamento entro trenta giorni, saranno attivate le procedure cautelari ed esecutive”.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha assunto una peculiare interpretazione di tale norma, secondo cui l’Agente della riscossione non sarebbe tenuto a inviare il sollecito di pagamento, l’adempimento de quo dovendo essere posto in essere direttamente dal Comune.

Questa soluzione viene raggiunta sulla base di un’interpretazione restrittiva della nozione di “ente”, tale cioè da ricomprendere soltanto gli enti impositori ed escludere quindi l’Agente della riscossione.

Resta dunque da chiarire se la nozione di “ente” debba essere riferita o meno a tutti i soggetti che svolgono attività di riscossione coattiva.

Nella risposta il Dipartimento delle Finanze del MEF sostiene che il sollecito di pagamento deve essere emesso dai soggetti che emettono l’avviso di accertamento.

La soluzione proposta viene argomentata richiamando il comma 785 dell’art. 1, legge n. 160/2019, in forza del quale, “in caso di affidamento, da parte degli enti, dell’attività di riscossione delle proprie entrate all’agente della riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792”: ne consegue che il comma 795, non essendo richiamato dal comma 785, non è applicabile all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Si evidenzia inoltre che tale approdo è confermato dalla analisi del comma 795 alla luce di quanto disposto dalla lettera b) del comma 792: tale norma dispone non soltanto che l’atto di accertamento esecutivo emesso dagli enti e dai soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lettera b), D.Lgs. n. 446/1997 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso ovvero decorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, ma anche che, “decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata”. Se ne desume che il sollecito di pagamento viene emesso prima che il carico sia affidato al soggetto che effettua l’esecuzione forzata.

Quali sono le tipologie di sollecito di pagamento?

Nel secondo quesito concernente la riscossione dei tributi locali si chiede se, per gli importi fino a 1.000 euro, sia sufficiente l’emissione del sollecito di pagamento previsto dall’art. 1, comma 544, legge n. 228/2012 oppure se sia necessario anche la spedizione del sollecito di pagamento di cui all’art. 1, comma 795, legge n. 160/2019.

Si osserva inoltre che il sollecito “maggiore” ben può svolgere le stesse funzioni previste per il sollecito “minore” e che il primo deve essere inviato con modalità tracciabili (raccomandata, PEC, etc.), diversamente dal secondo, che può anche essere mandato con posta ordinaria. Si chiede quindi conferma del fatto che, in assenza di una espressa deroga, per gli importi fino a 1.000 euro il sollecito di pagamento debba essere inviato con modalità tracciabili.

Nella risposta si ribadisce che la disciplina prevista dal comma 795 dell’art. 1, legge n. 160/2019 impone l’invio del sollecito di pagamento con modalità tracciabili per importi fino a 10.000 euro: poiché gli importi fino a 10.000 euro ricomprendono anche gli importi fino a 1.000 euro, si conclude che per gli importi fino a 1.000 euro debba essere inviato con modalità tracciabili il sollecito di pagamento di cui al comma 795 dell’art. 1, legge n. 160/2019.

Tale soluzione – oltre a essere fondata sui principi generali in materia di successione delle leggi nel tempo – è coerente con la disciplina di cui al comma 544 dell’art. 1, legge n. 228/2012, giacché la previsione dell’invio mediante posta ordinaria “non preclude all’ente impositore, laddove lo ritenga opportuno e più garantisca, optare per altre forme di comunicazione”.

Infatti, la disposizione previgente prevede che, in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 euro, “non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo”.

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