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Trasmissione telematica di dichiarazione fiscale: se scartata, deve essere ritrasmessa (nota a Cass. 21409/2017)

Nell’ordinanza n. 21409 del 2017 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione esamina le conseguenze derivanti dagli errori bloccanti verificatisi in sede di trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione inviata in via telematica si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa, e si ritiene ricevuta dal momento della comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria. Tale soluzione opera anche nel caso in cui si siano verificati i cosiddetti “errori bloccanti” della trasmissione telematica, segnalati nel sistema telematico consultabile dall’utente: il contribuente, così messo in condizione di avvedersi in tempo utile dell’avvenuto “scarto” della propria dichiarazione, può porvi tempestivo rimedio.

(Cass., sez. trib., 15 settembre 2017 (ord.), n. 21409)

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