201409.05
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TASI: aliquote e agevolazioni

Base imponibile.

La base imponibile è disciplinata mediante rinvio alle disposizioni relative all’IMU (cfr. art. 13, d.l. n. 201 del 2011).

Aliquota.

L’aliquota di base per la TASI è pari all’1 per mille.

Entro il termine fissato per l’approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale deve approvare le aliquote della TASI con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ex art. 52, d.lgs. n. 446 del 1997, differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili. Il Comune può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento. Con la medesima deliberazione, il Comune può determinare l’aliquota della TASI in maniera tale che la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per il 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti sopra enunciati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni d’imposta o altre misure per le abitazioni principali (cfr. circolare n. 2/DF del 29 luglio 2014).

Agevolazioni.

Il Comune può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

  • abitazioni con unico occupante;
  • abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
  • locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
  • abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all’estero per più di sei mesi all’anno;
  • fabbricati rurali ad uso abitativo.

nonché determinare la disciplina delle riduzioni in maniera tale da tener conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

Casi particolari.

Qualora l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è ripartita tra i due soggetti.

L’occupante è tenuto a versare un importo individuato con regolamento comunale e comunque compreso tra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo del tributo; la somma restante è dovuta dal titolare del diritto reale.