L’abuso del diritto non può rafforzare l’antieconomicità (nota a Cass. 2908/2013)
Il congelamento del credito vantato dalla controllante nei confronti della controllata e il patto di postergazione con l’istituto bancario, creditore della seconda, generano gli effetti economici di un vero e proprio finanziamento a lungo termine a favore della controllata, con presunzione di onerosità al tasso legale e tassazione degli interessi in capo alla controllante: questo…