201904.11
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Studi di settore: uno scostamento modesto non integra le “gravi incongruenze” (nota a Cass. 8854/2019)

Nell’ordinanza n. 8854 del 2019 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ribadisce che l’Amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere all’accertamento induttivo allorché si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore, ma solo quando venga ravvisata una “grave incongruenza”, trovando riscontro la persistenza di tale presupposto – nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva – anche dall’art. 10, comma 1, l. n. 146 del 1998, il quale, pur non contemplando espressamente il requisito della grave incongruenza, compie un rinvio recettizio all’art. 62 sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993.

(Cass., sez. trib., 29 marzo 2019 (ord.), n. 8854)