Studi di settore: se c’è stato contraddittorio endoprocedimentale, non si applica il termine dilatorio di 60 giorni (nota a Cass. 6054/2015)
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il termine dilatorio di 60 giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni determina di per sé, salvo specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio endoprocedimentale. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito la cui ricorrenza deve essere provata dall’ufficio.
(Cass., sez. VI civ. – T, 26 marzo 2015 (ord.), n. 6054)
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