Studi di settore: l’onere motivazionale è aggravato dal contraddittorio endoprocedimentale (nota a Cass. 25902/2015)
La sentenza della Cassazione n. 25902/2015 fornisce agli operatori due importanti direttive in materia di accertamenti standardizzati, l’una di rilievo formale, l’altra di portata sostanziale. Quanto alla prima, si conferma che l’avviso di accertamento è nullo per omessa motivazione se l’Ufficio procedente non confuta in maniera argomentata i chiarimenti forniti dal contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale. Quanto alla seconda, si esclude che la rettifica induttiva possa ritenersi fondata qualora sia pari a pochi punti percentuali lo “scostamento” tra i ricavi dichiarati dal contribuente e quelli determinati applicando gli studi di settore. Entrambi i principi di diritto appaiono ispirati da buonsenso empirico.
(Cass., sez. trib., 23 dicembre 2015, n. 25902)
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