201408.06
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Statuto dei diritti del contribuente: l’interpello deve precedere la condotta del contribuente (nota a Cass. 16331/2014)

L’istanza di interpello ordinario previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente deve necessariamente precedere la condotta tenuta dal contribuente nell’esercizio della propria attività; solo in tal caso si può giustificare l’efficacia vincolante dell’interpretazione fornita.

(Cass., sez. trib., 17 luglio 2014, n. 16331)

La Commissione tributaria regionale dichiarava la legittimità dell’avviso di accertamento con il quale si esigeva da una associazione la maggiore IVA dovuta in relazione alla riqualificazione come proventi da attività commerciale di contributi ricevuti da enti locali per la organizzazione e la gestione di eventi teatrali. A quanto è dato comprendere, l’ente lamentava l’illegittimità dell’atto impositivo perché emesso in contrasto con la risposta fornita dall’Amministrazione finanziaria ad un interpello, sia pure proposto dall’associazione dopo aver realizzato l’attività fiscalmente rilevante. Al contrario il Giudice del gravame riteneva che l’effetto vincolante della risposta della risposta fosse condizionata alla presentazione dell’interpello prima che la condotta fosse posta in essere. Nel ricorso per cassazione, l’associazione, escludendo che la soluzione accolta dalla CTR trovasse un fondamento normativo, lamentava la violazione dell’art. 11, comma 2, legge n. 212/2000. Con la sentenza n. 16331 del 2014, la sezione tributaria della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’associazione.

L’interpello ordinario

Qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza, l’art. 11, legge n. 212/2000 consente al contribuente di inoltrare istanza di interpello concernente l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali. La nuova disciplina è entrata in vigore il 1° agosto 2000, mentre, nel caso di specie, la risposta all’interpello dell’associazione è stata comunicata dall’ufficio procedente in data 20 marzo 2000. A tale proposito, si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’art. 11, legge n. 212/2000 non ha portata retroattiva “perché non si limita ad esprimere un principio generale, ma istituisce, innovando l’ordinamento, uno specifico procedimento amministrativo che, prima che fosse previsto dalla legge, non poteva evidentemente essere né attivato dal contribuente né svolto dall’Amministrazione” (excerpta da Cass., sez. trib., 13 ottobre 2011, n. 21070; cfr. anche Cass., sez. trib., 10 settembre 2009, n. 19479).

La soluzione

La Suprema Corte ritiene che l’efficacia vincolante dell’interpello sia condizionata dalla sua presentazione in via preventiva rispetto al comportamento fiscalmente rilevante. A sostegno della propria esegesi, il Collegio richiama alcune disposizioni del D.M. 26 aprile 2001, n. 209, con il quale sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell’interpello e dell’obbligo di risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria (cfr. art. 11, comma 5, legge n. 212 del 2000):

  • il contribuente deve presentare l’istanza di interpello “prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma” (art. 1, comma 2);
  • l’istanza deve contenere l’esposizione del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico “che si intendono adottare” (art. 3, comma 3);
  • l’efficacia della risposta dell’ufficio finanziario all’istanza di interpello “si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello” (art. 5, comma 1);
  • l’ufficio recupera le imposte eventualmente dovute e i relativi interessi, senza irrogazione di sanzioni (non soltanto “a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico prospettato o dato attuazione alla norma oggetto d’interpello”, ma) “anche in riferimento al comportamento già posto in essere dal contribuente” qualora la risposta dell’ufficio su istanze ammissibili ma incomplete sia tardiva (art. 5, comma 4).

Da questo plesso normativo la Corte di Cassazione argomenta il carattere preventivo dell’interpello, ritenuto altresì connaturale alla stessa ratio dell’istituto quale “mezzo attuativo dei principi di chiarezza, imparzialità, affidamento e cooperazione che informano lo Statuto del contribuente e che convergono verso lo scopo di fornire a quest’ultimo le informazioni indispensabili a conformare la propria attività alla corretta interpretazione delle norme fiscali, nonché di prevenire la insorgenza di controversie tributarie”.