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Sospensione feriale dei termini e sospensione “emergenziale”

I pomeriggi di studio dell’A.M.T.

convegno organizzato dall’Associazione Magistrati Tributari

in collaborazione con la sezione regionale della Calabria

Lunedì 20 luglio 2020

Sospensione feriale dei termini e sospensione “emergenziale”

1. La questione.

La sospensione straordinaria dei termini processuali per l’emergenza sanitaria da COVID-19 (dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020, per un totale di 64 giorni) è cumulabile con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (dal 1° al 31 agosto 2020, per un totale di 31 giorni) 1?

In occasione del Telefisco del 23 giugno 2020 è stata fornita una risposta negativa a tale quesito 2, richiamando alcune pronunce 3 nelle quali la Corte di Cassazione ha sostenuto che la sospensione di novanta giorni del termine per impugnare l’avviso di accertamento, prevista dall’art. 6, comma 3, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione, e la sospensione sino al 19 aprile 2004 del termine per impugnare l’avviso di accertamento, prevista dall’art. 15, comma 8, l. 27 dicembre 2002, n. 289 al fine della definizione agevolata delle controversie, non si cumulano tra loro, avendo scopi e finalità diversi.

Se la prudenza induce il difensore diligente a dare una risposta negativa a tale quesito al fine di prevenire eventuali declaratorie d’inammissibilità, bisogna tuttavia rilevare la sussistenza di alcune argomentazioni a favore della cumulabilità tra le sospensioni.

2. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

La legge 7 ottobre 1969, n. 742 regola la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, disponendo in particolare che “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.

Secondo quanto emerge dai lavori preparatori e financo dalla giurisprudenza costituzionale 4, la ratio di tale disciplina risiede nella necessità di garantire a tutti gli operatori del diritto – avvocati, magistrati, personale amministrativo – un periodo di effettivo riposo nei mesi estivi.

Un primo argomento in favore della cumulabilità emerge in controluce dal fatto che, secondo la giurisprudenza di legittimità 5, la sospensione feriale opera di diritto e non è rinunciabile.

3. La sospensione straordinaria dei termini processuali per l’emergenza sanitaria da COVID-19.

Sulla normativa ordinaria supra brevemente illustrata si è innestata una disciplina emergenziale. In base all’art. 83, comma 2, del c.d. “Decreto Cura Italia” 6 – nel testo modificato dall’art. 36, comma 1, del c.d. “Decreto Liquidità” 7 – dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 si intendono sospesi “i termini stabiliti […] per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”, mentre, “ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”. Quando invece “il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”. Infine s’intendono sospesi “i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17 bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546”. Con norma di interpretazione autentica 8, l’art. 158 del c.d. “Decreto Rilancio” 9 ha chiarito che la sospensione dei termini processuali de quasi intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione”.

Il fraseggio della disciplina emergenziale risuona della littera legis delle disposizioni relative alla sospensione feriale: ciò trova conferma nell’originaria volontà del Legislatore di limitarsi a sancire l’applicabilità della legge 7 ottobre 1969, n. 742 durante il periodo del lockdown 10.

Un ulteriore argomento a favore della tesi della cumulabilità può essere tratto dalla ratio emergenziale della sospensione straordinaria dei termini processuali: nella relazione illustrativa del c.d. “Decreto Cura Italia” si richiama “l’evidente dato teleologico della norma, costituito dalla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali disposto dal comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali”.

A sostegno della tesi della cumulabilità si può inoltre richiamare la difficoltà nell’individuazione del termine prevalente tra quello della sospensione straordinaria e quello della sospensione feriale, entrambe perseguendo interessi meritevoli di tutela.

4. La proroga per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Si percepisce una certa assonanza tra la ratio della sospensione emergenziale e quella della proroga per l’ipotesi di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari di cui agli artt. 1 e 3, d.l. 21 giugno 1961, n. 498, posto che presupposto della seconda sono “eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’amministrazione finanziaria11.

Secondo il diritto vivente 12, detta proroga è riferita a tutti i termini processuali – compreso quindi anche il termine di decadenza dall’impugnazione ex art. 327, comma 1, c.p.c. 13 – e opera contemporaneamente a favore del contribuente e dell’Amministrazione finanziaria.

Non si riscontrano arresti in cui sia stata negata la cumulabilità tra la proroga per l’ipotesi di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari e la sospensione feriale 14.

5. Il caso della doppia sospensione feriale.

Analizziamo ora alcune soluzioni elaborate dalla giurisprudenza in casi simili.

Da tale disamina emerge in primo luogo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione in materia di termine di impugnazione ex art. 327, comma 1, c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 15.

Secondo il Giudice di legittimità, il termine annuale di decadenza dall’impugnazione che, ove iniziato a decorrere prima della sospensione durante il periodo feriale, deve prolungarsi di quarantasei giorni per effetto della sospensione medesima (non dovendosi tener conto del periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre) è suscettibile di un ulteriore analogo prolungamento quando l’ultimo giorno di detta proroga venga a cadere dopo l’inizio del nuovo periodo feriale dell’anno successivo 16.

La criticità di tale accostamento risiede nel fatto che, nel caso di specie, è stata sancita la cumulabilità di due sospensioni aventi la medesima natura.

6. Il caso del condono tombale.

L’art. 16, comma 6, l. 27 dicembre 2002, n. 289 (“Legge Finanziaria 2003) ha regolato come segue una chiusura delle liti fiscali allora pendenti: “Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 1° giugno 2004 […]. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 1° giugno 2004 […] i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio”.

Per il c.d. “condono tombale” la Corte di Cassazione ha espressamente affermato la cumulabilità con la sospensione feriale, enunciando il seguente principio di diritto: “Se […] il termine effettivo di impugnazione (tenuto conto della sospensione ex art. 16, l. n. 289/2002) dovesse scadere nel periodo di sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre 2004, o in data a tale periodo successiva, la scadenza del termine stesso deve essere spostata dopo il 15 settembre 2004 di tanti giorni quanti ne sono necessari per completarne il computo17. Tale principio di diritto è stato elaborato in ragione della diversità di funzione delle due sospensioni. Mentre la sospensione feriale consente il riposo degli operatori del diritto, la sospensione dei termini ex art. 16, comma 6, l. 27 dicembre 2002, n. 289 “ha la funzione (e l’effetto) di cristallizzare il termine di impugnazione della sentenza, qualora nella pendenza del suddetto termine il contribuente presenti la domanda di definizione della lite”: “alla data di presentazione della domanda di definizione della lite, se tale domanda interviene nel periodo di tempo nel quale è pendente il termine per impugnare la sentenza, si “ferma l’orologio” e l’ultimo giorno utile del termine per impugnarla viene ope legis spostato al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’eventuale provvedimento di diniego. L’intenzione del legislatore e la ratio della norma sono piuttosto evidenti: il tempo necessario agli uffici delegati all’istruttoria della domanda di definizione della lite non può convertirsi, da un lato, in un (eventuale) danno per il contribuente determinando il passaggio in giudicato della sentenza e, dall’altro, in un (altrettanto eventuale) inutile esercizio della giurisdizione (la domanda di “condono” potrebbe, infatti, essere accolta), costringendo il contribuente ad impugnare comunque la sentenza per impedirne la definitività18.

In un secondo momento la Corte di Cassazione sembra aver escluso la cumulabilità della sospensione feriale dei termini processuali con quella di cui all’art. 16, comma 6, l. 27 dicembre 2002, n. 289. A sommesso avviso di chi scrive, nei vari arresti l’espresso richiamo dei precedenti supra illustrati e lo studio dei casi risolti inducono a concludere che non si tratterebbe del revirement interpretativo tratteggiato nelle massime tralatizie, ma di una mera precisazione di quanto sostenuto in precedenza con riferimento a una specifica fattispecie, vale a dire al caso in cui le sospensioni si sovrappongano cronologicamente: in tali pronunce si afferma infatti che “il periodo di sospensione feriale dell’anno 2003 (1° agosto – 15 settembre), cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa contraria previsione, perché detto periodo debba invece essere calcolato in aggiunta alla stessa19.

Esiste un ulteriore insieme di arresti che solitamente viene richiamato per negare la cumulabilità della sospensione feriale con le sospensioni previste per il condono tombale: a sommesso avviso di chi scrive, anche tale strumentale inquadramento non coglie il segno, la risoluzione dei casi sub iudice subendo le interferenze della vexata quaestio relativa alla natura – amministrativa o processuale – della sospensione del termine di impugnazione degli atti impositivi nel caso in cui il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione ex art. 6, comma 3, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

Nelle fattispecie concrete oggetto dei giudizi viene in rilievo l’art. 15, comma 8, l. 27 dicembre 2002, n. 289, a mente del quale dal 1° gennaio 2003 fino al 19 aprile 2004 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso avvisi di accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni e processi verbali di constatazione, nonché quelli per il perfezionamento della definizione di cui al d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 relativamente agli inviti al contraddittorio.

Secondo la Suprema Corte, la sospensione di novanta giorni del termine per impugnare l’avviso di accertamento, prevista per consentire al contribuente di formulare istanza di accertamento con adesione, e la sospensione sino al 19 aprile 2004 del termine per impugnare l’avviso di accertamento, prevista al fine della definizione agevolata delle controversie, non si cumulano tra loro, avendo scopi e finalità diversi: ne consegue che, ove il contribuente abbia formulato istanza di accertamento con adesione relativamente ad un avviso di accertamento rientrante nel campo d’applicazione di ambedue le discipline supra ricordate e tale accertamento non si perfezioni, il termine per l’impugnazione dell’avviso resta sospeso sino al sessantesimo giorno successivo 19 aprile 2004, dovendosi escludere che le sospensioni previste dalle due norme si cumulino tra loro 20.

7. Il caso della definizione delle liti fiscali pendenti.

La soluzione della cumulabilità può essere argomentata anche alla luce dell’orientamento recentemente espresso dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con riferimento alla definizione delle liti fiscali pendenti di cui all’art. 39, comma 12, lett. c), d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla l. 15 luglio 2011, n. 111.

  1. In base a tale disciplina, le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’art. 16, l. 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, le liti fiscali che possono essere definite sono sospese fino al 30 giugno 2012; per le stesse sono altresì sospesi sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.

In una recente ordinanza 21, il Giudice di legittimità ha statuito che il periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) del termine per impugnare di cui all’art. 327 c.p.c. non si cumula col periodo di sospensione feriale (dal 1° agosto al 15 settembre 2011), essendo quest’ultimo già interamente assorbito dalla concorrente sospensione stabilita in via eccezionale, ma alla cessazione di quest’ultima vanno aggiunti 46 giorni; conseguentemente, va considerata tardiva l’impugnazione proposta oltre tale termine così prorogato. In motivazione la Suprema Corte ribadisce che “il periodo di sospensione feriale, cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa contraria previsione, perché detto periodo debba essere calcolato in aggiunta alla stessa (Cass. 28/06/2007, n. 14898; Cass. 11/03/2010, n. 5924; Cass. 24/07/2014, n. 16876)”. Diversa conseguenza si produce quando la sospensione feriale è successiva alla cessazione della sospensione straordinaria.

8. Il caso della definizione agevolata delle controversie tributarie.

In forza dell’art. 11, comma 9, d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla l. 21 giugno 2017, n. 96, per le controversie tributarie definibili “sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017”.

La Suprema Corte ha escluso l’applicabilità delle sospensione feriale dei termini quando essa sia già assorbita nel ben più ampio periodo di sospensione previsto dalla norma in esame, “non essendo ipotizzabile – in assenza di espressa disposizione normativa – che in relazione al medesimo periodo di tempo si applichi una doppia sospensione22.

9. Il caso della c.d. “pace fiscale”.

In base all’art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla l. 23 ottobre 2018, n. 247, per le controversie tributarie definibili con la definizione agevolata denominata “Pace fiscale” “sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019”.

Secondo la circolare 1° aprile 2019, n. 6/E la Divisione Contribuenti dell’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che “la durata della sospensione resta pari a nove mesi anche nei casi in cui si sovrapponga al periodo di sospensione feriale dei termini23.

10. Il caso dell’accertamento con adesione.

Un entimema può essere tratto dagli approdi esegetici in materia di sospensione del termine di impugnazione dell’atto impositivo a seguito di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione da parte del contribuente ex art. 6, comma 3, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218: se detta sospensione è cumulabile, da un lato, con la sospensione feriale e, dall’altro lato, con la sospensione straordinaria dei termini processuali per l’emergenza sanitaria da COVID-19, allora se ne può inferire che la sospensione straordinaria dei termini processuali per l’emergenza sanitaria da COVID-19 è cumulabile con la sospensione feriale. Scomponiamo tale sillogismo nelle sue premesse.

11. (Segue) La sospensione del termine di impugnazione dell’atto impositivo a seguito di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione da parte del contribuente si cumula con la sospensione feriale.

È ormai pacifico che la sospensione del termine di impugnazione dell’atto impositivo a seguito di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione da parte del contribuente ex art. 6, comma 3, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 si cumula con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, regolata dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Questa soluzione interpretativa è stata dapprima fatta propria dall’Amministrazione finanziaria. Nella risoluzione dell’11 novembre 1999, n. 159 il Ministero delle Finanze ha sostenuto che “anche il periodo di sospensione di 90 giorni, di cui all’articolo 6, comma 3, del d.lgs. n. 218, rientra – per logica connessione con i termini processuali – nell’ambito applicativo dell’articolo 1, secondo periodo, della richiamata legge n. 742. Infatti, i due periodi di sospensione in argomento (feriale e quello di 90 giorni), avendo diverse finalità – collegata al periodo in cui ricadono i termini processuali, quella feriale; connessa ad un proficuo esercizio del contraddittorio in sede di adesione, quella dei 90 giorni –, non possono che applicarsi cumulativamente”. Nella circolare del 28 giugno 2001, n. 65, la Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate ha affermato che ai fini della determinazione del termine d’impugnazione “deve correttamente tenersi conto sia dell’intero periodo di sospensione previsto dal d.lgs. n. 218 del 1997, sia dell’eventuale periodo di sospensione feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742”.

Parte della giurisprudenza si è successivamente allineata a tale esegesi 24.

L’art. 7 quater, comma 18, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193 ha fugato ogni dubbio residuo, stabilendo in via di interpretazione autentica che “I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell’attività giurisdizionale”.

12. (Segue) La sospensione del termine di impugnazione dell’atto impositivo a seguito di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione da parte del contribuente si cumula con la sospensione straordinaria dei termini processuali per l’emergenza sanitaria da COVID-19.

È ormai altrettanto pacifico che la sospensione del termine di impugnazione dell’atto impositivo a seguito di presentazione dell’istanza di accertamento con adesione da parte del contribuente ex art. 6, comma 3, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 si cumula con la sospensione straordinaria dei termini processuali per l’emergenza sanitaria da COVID-19 introdotta dall’art. 83, comma 2, del c.d. “Decreto Cura Italia”.

Come già indicato supra, l’art. 158 del c.d. “Decreto Rilancio” ha chiarito che la sospensione dei termini processuali de quasi intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione25. Tale norma assurge al rango di interpretazione autentica per il richiamo all’art. 1, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212.

Già nella circolare del 23 marzo 2020, n. 6/E l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che, nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente a seguito di notifica di un avviso di accertamento, “al termine di impugnazione si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente», prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, sia la sospensione prevista dall’art. 83 del decreto”. Tale esegesi è stata confermata nella circolare del 3 aprile 2020, n. 8/E. Nella circolare del 6 maggio 2020, n. 11/E, l’Agenzia delle Entrate ha esposto un esempio nel quale si applicano entrambe le sospensioni:

Notifica dell’avviso di accertamento21 gennaio 2020
Istanza di accertamento con adesione20 febbraio 2020
Termine per l’impugnazione (90 giorni ex art. 6, d.lgs. n. 218 del 1997 + 64 giorni per sospensione straordinaria COVID-19 + 31 giorni per sospensione feriale)22 settembre 2020

L’Agenzia delle Entrate ritiene tale interpretazione “coerente con il trattamento del termine di 90 giorni dell’adesione alla stregua di un termine processuale” e confermata dal riferimento al termine per l’impugnazione contenuto nell’art. 6, comma 3, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218. L’Agenzia delle Entrate precisa inoltre che “risulta applicabile anche il periodo di sospensione feriale previsto dall’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, ogni qual volta il periodo di sospensione di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, venga a ricadere nell’arco temporale che va dal 1° agosto al 31 agosto 2020”, così fornendo ulteriore conferma in merito alla tesi della cumulabilità delle sospensioni dei termini.

13. Il caso delle controversie reclamabili.

Analogamente con riferimento alle controversie reclamabili, ai sensi dell’art. 17 bis, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 al termine di novanta giorni previsto – a pena di improcedibilità del ricorso – per la c.d. “mediazione tributaria” si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, mentre, in base all’art. 83, comma 2, del c.d. “Decreto Cura Italia”, detto termine s’intende altresì sospeso dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020.

Ad esempio, nel caso in cui il ricorso-reclamo contro un atto impositivo sia stato notificato il 6 marzo 2020, il termine per la conclusione del procedimento di mediazione spirerebbe il 7 settembre 2020.

14. Conclusioni.

Le considerazioni che precedono inducono l’interprete a ritenere che la sospensione straordinaria dei termini processuali per l’emergenza sanitaria da COVID-19 sia cumulabile con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, sia in considerazione dei diversi interessi tutelati, entrambi meritevoli di tutela, sia alla luce della giurisprudenza di legittimità relativa a casi simili, trattandosi di intervalli temporali tra loro non concorrenti.

Genova, 20 luglio 2020.

Avv. Leda Rita Corrado

Avvocato del Foro di Genova
Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l’Università degli studi di Milano – Bicocca

1 Supponiamo che la parte intenda impugnare una sentenza di primo grado depositata prima del c.d. lockdown, ad esempio il 3 marzo 2020. Applicando la sospensione feriale il termine semestrale di decadenza ex art. 327, comma 1, c.p.c. scadrebbe il 5 ottobre 2020. Considerando solo la sospensione straordinaria COVID-19 il termine spirerebbe il 6 novembre 2020, mentre aggiungendo anche la sospensione feriale si arriverebbe al 7 dicembre 2020.

2 Come riferito da A. Iorio, La sospensione Covid non si cumula con le ferie, nell’edizione del 24 giugno 2020 de Il Sole 24 Ore.

3 Cass., sez. trib., 20 dicembre 2012, n. 23576, in CED Cass., Rv. 624739; Id., 28 giugno 2013, n. 16347, ibidem, Rv. 627126; Id., 24 luglio 2014, n. 16876, ibidem, Rv. 632070; Id., 11 novembre 2015, n. 23047, ibidem, Rv. 637171; Id., 12 aprile 2017, n. 9438.

4 Cfr. Corte Cost., 15 maggio 1974, n. 130, secondo cui lo scopo per cui la sospensione è dettata va identificato nella “garanzia di un periodo globale di riposo a favore degli avvocati e procuratori legali”.

5 Si veda, ad esempio, Cass., sez. I civ., 1° dicembre 1998, n. 12170, in CED Cass., Rv. 521278, ove si afferma quanto segue: “La sospensione dei termini nel periodo feriale, disposta con la legge 749/69, ha efficacia generale e si applica indipendentemente dalla volontà delle parti del processo. L’espressione adottata dal legislatore (“il decorso dei termini processuali […] è sospeso di diritto […]”) non autorizza la diversa interpretazione proposta dal ricorrente, anche rilevando che la rinunzia alla sospensione è stata dal legislatore eccezionalmente prevista solo in materia penale (art. 2 L. 749/69). In dottrina, sul punto, è stato autorevolmente rilevato che la norma sottrae la parte o meglio il procuratore alla gravosa alternativa di rinunciare “al periodo di riposo” voluto dal legislatore o di astenersi dal compiere nell’epoca preferiale tutti gli atti del procedimento dai quali possono decorrere termini scadenti tra il 1^ agosto ed il 15 settembre”.

6 D.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

7 D.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla l. 5 giugno 2020, n. 40, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

8 Ciò in virtù dell’espresso richiamo dell’art. 1, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212 (recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”), in forza del quale “L’adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica”.

9 D.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

10Cfr. Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, Relazione 1° aprile 2020, n. 28, 4.

11 Così l’art. 1, d.l. 21 giugno 1961, n. 498.

12 Così si rileva già in Corte Cost., 15 aprile 1992, n. 177 e poi in Corte Cost., 27 febbraio 2009, n. 56; cfr. successivamente Cass., sez. trib., 21 dicembre 2009, n. 26856, in CED Cass., Rv. 610821 e Cass., sez. trib., 10 giugno 2010 (ord.), n. 18808.

13 Cass., sez. I civ., 24 giugno 1991, n. 7077, in CED Cass., Rv. 472802; Cass., sez. trib., 4 giugno 2010, n. 13576, ibidem, Rv. 613354.

14 Nel senso della cumulabilità sembra essersi espressa implicitamente Comm. trib. centr., sez. II, 21 novembre 2002, n. 8588.

15 A mente del quale “Indipendentemente dalla notificazione, l’appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell’articolo 395 non possono proporsi dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza”.

16 Cass., sez. II civ., 8 gennaio 2001, n. 200, in CED Cass., Rv. 542991; Cass., sez. III civ., 25 febbraio 2005, n. 4059, ibidem, Rv. 579732; Id., 22 giugno 2005, n. 13383, ibidem, Rv. 581798; Cass., sez. trib., 27 maggio 2009, n. 12373, non massimata; Cass., sez. III civ., 28 settembre 2012, n. 16549, in CED Cass., Rv. 623818; Cass., sez. trib., 4 ottobre 2013, n. 22699, ibidem, Rv. 22699; cfr. nella manualistica C. Mandrioli, Diritto Processuale Civile – Vol. I, XX edizione, Torino, 2019, 459, nota 46.

17 Cass., sez. trib., 9 novembre 2005, n. 21779, in CED Cass., Rv. 585571; Id., 11 novembre 2005, n. 22891, ibidem, Rv. 585569; Id., 12 dicembre 2005, n. 27341, ibidem, Rv. 586105; Id., 14 dicembre 2005, n. 27625, ibidem, Rv. 585622; Id., 21 dicembre 2005, n. 28320, ibidem, Rv. 586009; Id., 15 maggio 2006, n. 11144, ibidem, Rv. 589122.

18 Excerpta da Cass., sez. trib., 11 novembre 2005, n. 22891, in CED Cass., Rv. 585569.

19 Così testualmente Cass., sez. trib., 28 giugno 2007 (ord.), n. 14898, in CED Cass., Rv. 599222, ove si afferma expressis verbis che “tale criterio di computo non è in contrasto con quanto stabilito da questa Corte nelle sentenze nn. 21779 e 22891 del 2005”. In senso conforme si vedano Cass., sez. trib., 12 gennaio 2009, n. 353, in CED Cass., Rv. 606175; Id., 11 marzo 2010, n. 5924, ibidem, Rv. 612150; Id., 20 dicembre 2012, n. 23576, ibidem, Rv. 624739; Cass., sez. VI civ. T, 19 luglio 2019 (ord.), n. 19587.

20Cass., sez. trib., 20 dicembre 2012, n. 23576, in CED Cass., Rv. 624739; cfr. anche Cass., sez. trib., 28 giugno 2013, n. 16347, in CED Cass., Rv. 627126, ove si esplicita quanto segue “7. Ai fini qui in rilievo, l’intersezione tra le due discipline è codificata per l’ipotesi dall’invito a comparire di cui all’art. 5, d.lgs. n. 218 del 1997: la sospensione disposta dall’art. 15, comma 8, l. n. 289 del 2002 incide, infatti, sui termini stabiliti per il perfezionamento del procedimento di adesione in itinere, essendo la norma volta a conservare al contribuente la facoltà di optare, entro il predetto termine del 19.4.2004, per i vantaggi previsti dall’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 218 del 1997 ovvero per i benefici della definizione agevolata di cui alla l. n. 289 del 2002 (cfr. Cass. n. 11452 del 2011). 8. Nel silenzio della l. n. 289 del 2002, deve, poi, ritenersi consentita per il contribuente, che […] abbia ricevuto la notifica di un atto d’accertamento nei sessanta giorni precedenti il 31.12.2002, di proporre istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 218 del 1997, ma se l’accertamento con adesione non si perfeziona, né interviene la definizione dell’avviso d’accertamento, il contribuente è onerato di impugnare l’atto impositivo entro il termine perentorio di cui all’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 a decorrere dalla data di cessazione del periodo di sospensione di cui all’art. 15, comma 8, l. n. 289 del 2002, venendo, in tal caso, in rilievo il solo atto d’accertamento. 9. Deve, infatti, escludersi che il termine di novanta giorni, di cui all’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 218 del 1997 possa iniziare a decorrere dopo la scadenza di quello di cui all’art. 15, comma 8, l. n. 289 del 2002, dovendo, al contrario, ritenersi che il primo periodo di sospensione si dipani all’interno della più ampia fase di sospensione prevista dal secondo: a parte, infatti, la pur assorbente ragione che nessuna norma depone a favore dell’invocato cumulo, va rilevato che la sospensione del termine per l’impugnazione degli atti d’imposizione tributaria prevista dall’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 218 del 1997 è volta a garantire un concreto spatium deliberandi in vista dell’accertamento con adesione (il cui esperimento resta, appunto, consentito) e va riferita al relativo procedimento, che ha natura amministrativa (cfr. Cass. n. 28051 del 2009), mentre la sospensione prevista dalla legge sul condono incide sui tempi per la proposizione del ricorso giurisdizionale in concordanza col tempo concesso per il perfezionamento della definizione agevolata (art. 15, comma 2). 10. A tanto, va aggiunto che il predicato cumulo implica un assurdo logico e concettuale: quello di una sospensione che verrebbe ad incidere, nei fatti prorogandolo, sul decorso di un termine d’impugnazione già sospeso per altra causa, ed, in tal senso, questa Corte si è già espressa (Cass n. 14898 del 2007; n. 5924 del 2010) in relazione al caso analogo – sul piano oggettivo e funzionale – della non cumulabilità della sospensione dei termini feriali con quelli di cui all’art. 16, l. n. 289 del 2002”. In senso conforme si vedano infine Cass., sez. trib., 24 luglio 2014, n. 16876, in CED Cass., Rv. 632070; Id., 11 novembre 2015, n. 23047, ibidem, Rv. 637171; Id., 12 aprile 2017, n. 9438.

21 Cass., sez. trib., 29 maggio 2020 (ord.), n. 10252, in CED Cass., Rv. 657875. Nella specie, la sentenza viene depositata il 20 dicembre 2010. In pendenza del termine annuale per l’appello viene introdotta la sospensione straordinaria de qua dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012, per un totale di 360 giorni. In tale sospensione eccezionale viene assorbita interamente anche quella feriale dal 1° agosto 2011 al 16 settembre 2011. Decorsa la sospensione legale di cui all’art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, ha ricominciato a decorrere il termine annuale per l’appello con conseguente applicazione della successiva sospensione feriale dal 1° agosto 2012 al 16 settembre 2012. Il dies ad quem finale è stato identificato dal Collegio con il 29 gennaio 2013. La Suprema Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione spedito per la notifica il 30 aprile 2013.

22 Cass., sez. VI civ. – T, 19 luglio 2019 (ord.), n. 19587.

23 Tale impostazione è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2019, come riferito nell’edizione del 1° febbraio 2019 de Il Sole 24 Ore.

24 Ad esempio si veda Cass., sez. trib., 4 febbraio 2011, n. 2682.

25 Per carità di patria si tace sulla imprecisione che ne caratterizza la littera legis, da riferire evidentemente alla sospensione dei termini di impugnazione regolata dall’art. 6, comma 3, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218.