Gratuito patrocinio in materia tributaria e civile
L’Avv. Leda Rita Corrado è iscritta alle liste del patrocinio a spese dello Stato in materia tributaria e civile.
Cosa è il “gratuito patrocinio”?
Le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato assicurano ai non abbienti il diritto, garantito dall’art. 24 della Costituzione, di agire e difendersi avanti all’Autorità Giudiziaria (artt. 74–89 e 119-136 del Testo Unico Spese di Giustizia di cui al d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115).
Il c.d. “gratuito patrocinio” consente alla persona non abbiente di ottenere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.
L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.
La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell’ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l’azione di risarcimento del danno nel processo penale.
A quali condizioni si può chiedere?
Il limite di reddito annuo per l’ammissione è pari a € 11.746,68.
Si considera il reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, vale a dire quello definito dall’art. 3 TUIR come reddito complessivo del soggetto, formato da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 TUIR.
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’IRPEF (ad esempio pensione invalidità, indennità accompagnamento ecc.) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Non è ammesso il patrocinio a spese dello Stato:
- nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti);
- per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti