202212.07
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Riqualificazione energetica degli edifici: niente agevolazione se la comunicazione all’ENEA è tardiva (Cass. 34151/2022)

Nell’ordinanza n. 34151/2022 la Corte di Cassazione ha sostenuto che la tardiva trasmissione all’ENEA della documentazione indicata nell’art. 4, comma 1, lett. b), d.m. 19 febbraio 2007 costituisce causa ostativa alla concessione dell’agevolazione fiscale prevista dall’art. 1, comma 344, l. 27 dicembre 2006, n. 296 per la riqualificazione energetica degli edifici. Affinché la parte contribuente possa ottenere un vantaggio fiscale, l’assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile in ragione del doveroso onere di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione, indispensabile per consentire all’organo competente di svolgere eventualmente i controlli che ritenga necessari in merito alla effettiva esecuzione dei lavori.

(Cass., sez. VI civ. – T, 21 novembre 2022 (ord.), n. 34151)

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