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Rimborso IVA: la decadenza dell’Amministrazione dal potere di rettifica non cristallizza il credito del contribuente (nota a Cass. 21765/2021)

Nella sentenza n. 21765 del 2021 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di rimborso dell’eccedenza detraibile di IVA, l’Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente in dichiarazione, che non derivi dalla sottostima dell’imposta dovuta, anche qualora siano scaduti i termini per l’esercizio del potere di accertamento o di rettifica dell’imponibile e dell’imposta dovuta, senza che abbia adottato alcun provvedimento».

(Cass., sez. unite civ., 29 luglio 2021, n. 21765)

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