202005.08
0

Rifiuti urbani: la TIA 2 è soggetta ad IVA perché ha natura privatistica

Nella sentenza n. 8631/20, depositata il 7 maggio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto: «la tariffa di cui all’art. 238, d.lgs. n. 152 del 2006, come interpretato dall’art. 14, comma 33, d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni, dalla l. n 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, d.p.r. n. 633 del 1972».

(Cass., sez. unite civ., 7 maggio 2020, n. 8631)

Download (PDF, 61KB)

Per ulteriori informazioni cliccare qui.