Registro: l’imposta è in misura fissa anche in caso di nullità parziale del contratto avente ad oggetto prestazioni soggette ad IVA (nota a Cass. 25610/2022)
Nella sentenza n. 25610 del 2022 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “gli atti giudiziari “che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto”, anche quando la dichiarazione di nullità riguardi singole clausole ex art. 1419, comma 2, c.c. senza investire l’intero contratto, che sopravvive tra le parti con la sostituzione della disciplina legale alle clausole nulle, sono soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. e), della tariffa – parte prima allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, essendo irrilevante che essi riguardino corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA, non trovando applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.) il principio di alternatività di cui all’art. 40, d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Ne consegue che non può trovare applicazione l’art. 8, comma 1, lett. b), della tariffa – parte prima allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, il quale postula la fisiologica validità (in toto et in qualibet parte) del contratto originante le obbligazioni per le quali si chiede al giudice di pronunciare la condanna al pagamento o alla consegna”.
(Cass., sez. trib., 31 agosto 2022, n. 25610)
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