Reati fallimentari: la bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede il rapporto di causalità tra la condotta e lo stato di insolvenza (nota a Cass. 19548/2015)
Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell’impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l’impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza.
(Cass., sez. V pen., 12 maggio 2015, n. 19548)
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