202007.10
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Processo tributario: la sospensione straordinaria Covid-19 si cumula con quella feriale?

La sospensione straordinaria dei termini processuali per l’emergenza sanitaria da COVID-19 (dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020) è cumulabile con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (dal 1° al 31 agosto 2020)?
Se la prudenza induce il difensore diligente a dare una risposta negativa a tale quesito al fine di prevenire eventuali eccezioni di inammissibilità, bisogna tuttavia rilevare la sussistenza di alcune argomentazioni a favore della cumulabilità tra le sospensioni.

LA SOSPENSIONE STRAORDINARIA DEI TERMINI PROCESSUALI PER L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

In base all’art. 83 del c.d. “Decreto Cura Italia” – nel testo modificato dall’art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23 – dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 si intendono sospesi “i termini stabiliti […] per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”, mentre, “ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso e’ differito alla fine di detto periodo”.

Quando invece “il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione,è’ differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto”.

Infine si intendono sospesi “i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all’articolo 17 bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546”.

L’art. 158 del c.d. “Decreto Rilancio” ha chiarito che la sospensione dei termini processuali de qua si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI NEL PERIODO FERIALE.

La legge 7 ottobre 1969, n. 742 regola la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, disponendo in particolare che “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo”.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. I civ., 1° dicembre 1998, n. 12170, in CED Cass., Rv. 521278),tale sospensione opera di diritto e non è rinunciabile.

LA SOSPENSIONE STRAORDINARIA COVID-19 SI CUMULA CON LA SOSPENSIONE FERIALE?

Alla luce della normativa ordinaria ed emergenziale supra illustrata sorge un quesito di notevole rilevanza pratica concernente la possibilità di fruire sia della sospensione straordinaria dei termini processuali per l’emergenza sanitaria da COVID-19 (dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020) sia della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale (dal 1° al 31 agosto 2020).

ESEMPIO: L’IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.

Supponiamo che il contribuente intenda impugnare una sentenza depositata prima del lockdown, ad esempio il 3 marzo 2020.
Il termine semestrale di impugnazione scade il 5 ottobre 2020 applicando la sospensione feriale.
Se si considera solo la sospensione straordinaria COVID-19 il termine è il 6 novembre 2020, mentre aggiungendo anche la sospensione feriale si arriva al 7 dicembre 2020.

Termine per il ricorso alla Commissione Tributaria Regionale contro una sentenza depositata il 3 marzo 2020
Alternativa n° 1: Sospensione feriale05/10/20
Alternativa n° 2: Sospensione straordinaria COVID-1906/11/20
Anternativa n° 3: Sospensione feriale + Sospensione straordinaria COVID-1907/12/20

È ovvio che il difensore diligente avrà comunque cura di porre in essere l’adempimento tenendo conto della soluzione più prudente al fine non prestare il fianco a eccezioni di inammissibilità.

Esistono tuttavia alcuni argomenti giuridici a favore della cumulabilità delle sospensioni.

LA RATIO EMERGENZIALE E’ DIRIMENTE?

A favore della tesi della cumulabilità si può richiamare la difficoltà nell’individuazione del termine prevalente tra quello della sospensione straordinaria e quello della sospensione feriale.

Un ulteriore argomento può essere tratto dalla ratio emergenziale della sospensione emergenziale.

Nella Relazione illustrativa del c.d. “Decreto Cura Italia” si richiama in proposito la necessità di escludere in ogni caso i dubbi interpretativi e “le prassi applicative” sorti in relazione all’abrogato articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 11 del 2020, “non adeguatamente sensibili rispetto all’evidente dato teleologico della norma, costituito dalla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell’epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali disposto dal comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali”.

IL CASO DELLA DOPPIA SOSPENSIONE FERIALE.

Dalla disamina delle soluzioni elaborate dalla giurisprudenza in casi simili emerge l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione in materia di termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69: secondo la Suprema Corte, il termine annuale di decadenza dall’impugnazione che, ove iniziato a decorrere prima della sospensione durante il periodo feriale, deve prolungarsi di quarantasei giorni per effetto della sospensione medesima (non dovendosi tener conto del periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre) è suscettibile di un ulteriore analogo prolungamento quando l’ultimo giorno di detta proroga venga a cadere dopo l’inizio del nuovo periodo feriale dell’anno successivo (Cass., sez. II civ., 8 gennaio 2001, n. 200, in CED Cass., Rv. 542991; Cass., sez. III civ., 25 febbraio 2005, n. 4059, ibidem, Rv. 579732; Cass., sez. III civ., 22 giugno 2005, n. 13383, ibidem, Rv. 581798; Cass., sez. trib., 27 maggio 2009, n. 12373, non massimata; Cass., sez. III civ., 28 settembre 2012, n. 16549, in CED Cass., Rv. 623818; Cass., sez. trib., 4 ottobre 2013, n. 22699, ibidem, Rv. 22699).

La criticità di tale argomento risiede nel fatto che, nel caso di specie, è stata sancita la cumulabilità di due sospensioni aventi la medesima natura.

IL CASO DELLA DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI.

La soluzione della cumulabilità può essere argomentata anche alla luce dell’orientamento recentemente espresso dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con riferimento alla definizione delle liti fiscali pendenti

L’art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98 ha introdotto una sospensione legale delle liti pendenti fino al 30 giugno 2012.

Nella ordinanza del 29 maggio 2020, n. 10252 viene esaminata l’ammissibilità dell’appello avverso una sentenza depositata il 20 dicembre 2010.

In pendenza del termine annuale per l’appello viene introdotta la sospensione straordinaria de qua dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012, per un totale di 360. In tale sospensione eccezionale viene assorbita interamente anche quella feriale dal 1° agosto 2011 al 16 settembre 2011.

Decorsa la sospensione legale di cui all’art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2012, ha ricominciato a decorrere il termine annuale per l’appello con conseguente applicazione della successiva sospensione feriale dal 1° agosto 2012 al 16 settembre 2012. Il dies ad quem finale è stato identificato dal Collegio con il 29 gennaio 2013.

In motivazione la Suprema Corte ribadisce che “il periodo di sospensione feriale, cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa contraria previsione, perché detto periodo debba essere calcolato in aggiunta alla stessa (Cass. 28/06/2007, n. 14898; Cass. 11/03/2010, n. 5924; Cass. 24/07/2014, n. 16876)”. Diversa conseguenza si produce quando la sospensione feriale è successiva alla cessazione della sospensione straordinaria.

LA SOSPENSIONE STRAORDINARIA COVID-19 SI CUMULA CON LA SOSPENSIONE PER IL PROCEDIMENTO CON ADESIONE.

Come già indicato supra, l’art. 158 del c.d. “Decreto Rilancio” ha chiarito che la sospensione dei termini processuali de qua si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione. La norma assurge al rango di interpretazione autentica per il richiamo all’art. 1, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212.

Già nella circolare del 23 marzo 2020, n. 6/E l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che, nel caso di istanza di accertamento con adesione presentata dal contribuente a seguito di notifica di un avviso di accertamento, “al termine di impugnazione si applicano cumulativamente sia la sospensione del termine di impugnazione «per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente», prevista ordinariamente dal comma 3 dell’articolo 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, sia la sospensione prevista dall’art. 83 del decreto”. Tale esegesi è stata confermata nella circolare del 3 aprile 2020, n. 8/E.

Nella circolare del 6 maggio 2020, n. 11/E l’Agenzia delle Entrate ha esposto l’esempio indicato nella tabella seguente:

Notifica dell’avviso di accertamento21/01/20
Istanza di accertamento con adesione20/02/20
Termine per l’impugnazione (90 giorni ex art. 6, d.lgs. n. 218 del 1997 + sospensione straordinaria COVID-19 + sospensione feriale)22/09/20

L’Agenzia delle Entrate ritiene tale interpretazione “coerente con il trattamento del termine di 90 giorni dell’adesione alla stregua di un termine processuale” e confermata dal riferimento al “termine per l’impugnazione contenuto nell’art. 6, comma 3, d.lgs. n. 218 del 1997.

Anche l’Agenzia delle Entrate si è espressa a favore della cumulabilità tra le sospensioni.

Nella circolare del 6 maggio 2020, n. 11/E l’Agenzia delle Entrate afferma che “risulta applicabile anche il periodo di sospensione feriale previsto dall’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, ogni qual volta il periodo di sospensione di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, venga a ricadere nell’arco temporale che va dal 1° agosto al 31 agosto 2020”, così fornendo ulteriore conferma in merito alla tesi della cumulabità delle sospensioni dei termini.

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