Processo tributario: il decreto Covid proroga al 31 luglio 2021 la disciplina emergenziale
Come anticipato dal Ministro Marta Cartabia, il decreto Covid approvato dal Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2021 ha spostato al 31 luglio 2021 il termine finale di efficacia della normativa relativa all’attività giudiziaria introdotta per far fronte all’emergenza pandemica daCovid-19. Prosegue quindi (almeno) per tutta la stagione estiva la sperimentazione del processo penale telematico e la dicotomia udienza da remoto/trattazione scritta per il processo tributario. Visto il protrarsi nel tempo di tale assetto normativo, è auspicabile che si intervenga garantendo al più presto a tutte le Commissioni Tributarie le risorse tecniche necessarie per lo svolgimento dell’udienza a distanza, pena il perdurare di una sua applicazione “a macchia di leopardo”.
Nella riunione di martedì 31 marzo 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge contenente misure urgenti per il contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il decreto rinvia al 31 luglio 2021 il termine finale di efficacia della disciplina emergenziale inerente all’esercizio dell’attività giudiziaria.
Disciplina emergenziale fino al 31 luglio
Si interviene sul c.d. “Decreto Ristori”, sostituendo il riferimento all’art. 1, d.l. 25 marzo 2020, n. 19 con la previsione espressa del 31 luglio 2021 come termine finale per la vigenza della disciplina processuale emergenziale di cui all’art. 23, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, nonché delle disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello ex art. 23 bis del medesimo decreto.
Si prevede che la disciplina di cui all’art. 23 bis, d.l. n. 137 del 2020 trovi applicazione, in quanto compatibile, non soltanto nei procedimenti di appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali ex art. 310 c.p.c., ma anche ai procedimenti di appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal Pubblico Ministero ex art. 322 bis c.p.c..
Il 31 luglio 2021 costituisce inoltre il termine finale di efficacia della disciplina emergenziale relativa alla sospensione del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare nei procedimenti penali di cui all’art. 23 ter, d.l. n. 137 del 2020.
Deposito telematico
Analoga previsione è introdotta nell’art. 24, d.l. n. 137 del 2020, contenente la disciplina emergenziale relativa al deposito telematico di atti, documenti e istanze nel procedimento penale. La nuova disciplina precisa che l’adempimento posto in essere mediante messaggio di posta elettronica certificata è tempestivo quando è eseguito entro le 24 ore del giorno di scadenza. Oltre a tale periodo del comma 1 sono introdotti due ulteriori commi: in base al nuovo comma 2 bis, il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, segnalato sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell’articolo 175 del codice di procedura penale, mentre ai sensi del nuovo comma 2 ter, in caso di malfunzionamento di detto portale e fino alla riattivazione dei sistemi, l’Autorità giudiziaria procedente può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico. Inoltre l’Autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche ed eccezionali.
Il riferimento al 31 luglio 2021 viene inserito anche per il processo amministrativo (art. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020) e per il processo contabile (art. 26, comma 1, d.l. n. 137 del 2020).
Per il processo tributario
Analoga sorte segue il processo tributario (art. 27, comma 1, d.l. n. 137 del 2020). Fino al 31 luglio 2021 le controversie fissate per la trattazione in pubblica udienza saranno decise sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione. In tal caso, le udienze pubbliche e camerali partecipate potranno svolgersi con collegamento da remoto, previa autorizzazione del Presidente della Commissione Tributaria (Provinciale o Regionale, secondo la rispettiva competenza) mediante decreto motivato da comunicarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare le modalità telematiche, si procederà mediante trattazione scritta, vale a dire con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica. Se tali termini non possono essere rispettati, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta.
Visto il protrarsi nel tempo di tale assetto normativo, è auspicabile che si intervenga garantendo al più presto a tutte le Commissioni Tributarie le risorse tecniche necessarie per lo svolgimento dell’udienza a distanza, pena il perdurare di una sua applicazione “a macchia di leopardo” (cfr. L. R. Corrado, Giustizia tributaria: la trattazione scritta “coatta” viola la Costituzione, edizione del 3 marzo 2021).
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