201405.23
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Processo penale: il procedimento per applicazione delle misure di sicurezza deve svolgersi, su istanza degli interessati, nelle forme dell’udienza pubblica (nota a Corte Cost. 135/2014)

Solo costituzionalmente illegittimi gli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell’udienza pubblica.

(Corte Cost., 21 maggio 2014, n. 135)

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