Previdenza forense: l’annullamento delle procedure coattive non incide sul credito previdenziale da riscuotere nelle forme ordinarie (nota a Cass. 21396/2021)
Nell’ordinanza n. 21386 del 2021 la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da Cassa Forense per vedersi riconosciuto il diritto a vedersi corrispondere l’importo dei contributi previdenziali iscritti a ruolo suppletivo 1998 e ruolo ordinario 1999 e non riscossi da Agenzia delle Entrate -Riscossione.
(Cass., sez. III civ., 26 luglio 2021 (ord.), n. 21396)
Per ulteriori informazioni cliccare qui.