Preclusione all’autocompensazione: non vale per l’assistenza fiscale (fonte FiscoOggi.it)
Il divieto di sfruttare crediti erariali in presenza di ruoli scaduti non riguarda i rimborsi da 730 né le ritenute che il sostituto d’imposta ha versato in più rispetto a quanto dovuto.
Tale divieto, però, come già precisato nella circolare 13/2011, riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” e non anche quella “verticale” (inoltre, ne sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati sotto forma di credito d’imposta).
Di conseguenza, la preclusione all’autocompensazione in presenza di ruoli scaduti (prevista dal Dl 78/2011) non si applica alla compensazione, operata dai sostituti d’imposta, dei rimborsi da assistenza fiscale e delle ritenute versate in eccesso.
Infatti, già nella circolare 31/2014, l’Agenzia aveva specificato che tali compensazioni non concorrono al limite annuale di 700mila euro né soggiacciono, se di importo superiore a 15mila euro, all’obbligo del visto di conformità, proprio perché non inquadrabili nella categoria della compensazione “orizzontale”.