202302.15
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Operazioni oggettivamente inesistenti: una sola fattura può bastare per l’IVA (nota a Cass. 3149/2023)

Nell’ordinanza n. 3149 del 2023 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che, mentre l’accertata inesistenza oggettiva dell’operazione, in materia di imposte dirette, può incidere sui ricavi ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 3, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, con riferimento alla disciplina prevista dal comma 7, dell’art. 21, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, in difetto di rettifica o annullamento della fattura, sussiste l’obbligo di versamento dell’IVA per l’intero ammontare indicato in fattura, in quanto l’emissione del documento contabile determina l’insorgenza del rapporto impositivo, senza che ciò contrasti con il principio di neutralità dell’IVA, prevalendo la funzione ripristinatoria solo in conseguenza della rettifica o annullamento della fattura, a meno che non sia stato eliminato in tempo utile qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale derivante dall’esercizio del diritto alla detrazione.

(Cass., sez. trib., 2 febbraio 2023 (ord.), n. 3149)

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