Operazioni inesistenti: se le fatture appaiono regolari, spetta all’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la frode (nota a Cass. 25779/2014)
L’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare – anche mediante presunzioni semplici – che si tratta di operazioni inesistenti dimostrando, nel caso di inesistenza oggettiva, che le operazioni non sono state effettuate, e, nel caso di inesistenza soggettiva, che il contribuente «sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in una evasione commessa dal fornitore».
(Cass., sez. trib., 5 dicembre 2014, n. 25779)
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