Nuove regole per il concorso da magistrato tributario
Il D.L. n. 75/2023, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro, introduce alcune modifiche alla disciplina del concorso per la selezione dei nuovi magistrati tributari: cambiano la cadenza temporale dei concorsi e il numero di magistrati tributari che il Ministero dell’Economia e delle finanze è autorizzato ad assumere per ciascuna tornata, al fine di dare attuazione al PNRR. Il primo reclutamento si terrà nella primavera del 2024 sulla base di un bando del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che sarà eletto entro il 30 settembre 2023.
Con l’art. 18, D.L. 22 giugno 2023, n. 75 (il disegno di legge di conversione è stato assegnato alle Commissioni riunione Affari Costituzionali e Lavoro della Camera – AC n. 1239) sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina del concorso per la selezione dei nuovi magistrati tributari.
Aumenta il numero dei posti a concorso
Sono modificati la cadenza temporale dei concorsi e il numero di magistrati tributari che il Ministero dell’Economia e delle finanze è autorizzato ad assumere per ciascuna tornata dall’art. 1, comma 10, legge n. 130/2022 al fine di dare attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) incrementando il livello di efficienza della giustizia tributaria.
Per il 2023 potranno essere assunti 100 magistrati tributari, mentre per gli anni successivi si passa dal prevedere 68 unità per ciascuno degli anni che vanno dal 2024 al 2030, al disporre che:
- nel 2024 saranno reclutati i magistrati tributari non assunti nel 2023 e ulteriori 68 unità;
- nel 2026 saranno reclutati 204 magistrati tributari;
- nel 2029 saranno reclutati 204 magistrati tributari.
La nuova disciplina sembra, da un lato, prendere atto dell’insuccesso dell’interpello per il transito nella giurisdizione tributaria a favore di 100 magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti nel ruolo unico di cui all’art. 4, comma 39-bis , legge n. 183/2011, e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni, e, dall’altro, rimediare al ritardo nella pubblicazione del primo bando da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
Cambiano le prove concorsuali
Si interviene sulla disciplina delle prove concorsuali contenuta nell’art. 4, D.Lgs. n. 545/1992.
Per la terza prova scritta di carattere teorico-pratico si sostituisce il generico riferimento al diritto processuale tributario con la specifica indicazione della redazione di una sentenza in materia tributaria.
Per la prova orale il diritto penale è circoscritto al solo diritto penale tributario, mentre vengono rimossi il diritto fallimentare e il diritto internazionale pubblico e privato.
Domanda di partecipazione al concorso solo telematica
Il nuovo comma 2-bis dell’art. 4-ter, D.Lgs. n. 546/1992 impone che la domanda di partecipazione al concorso per magistrato tributario sia presentata telematicamente al Ministero dell’Economia e delle finanze.
Le domande inviate con altri mezzi saranno escluse dal concorso con provvedimento comunicato agli interessi almeno 30 giorni prima dello svolgimento della prova scritta.
Cambia la composizione della commissione di concorso
Nella composizione della commissione di concorso di cui all’art. 4-quater, comma 2, D.Lgs. n. 545/1992 viene elevato da 5 a 20 il numero dei magistrati scelti tra quelli con almeno quindici anni di anzianità.
Nel novero dei commissari sono introdotti 2 avvocati iscritti all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio Nazionale Forense, e 2 dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianità, nominati su proposta del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Si ribadisce che non possono partecipare alla commissione di concorso coloro che, nei dieci anni precedenti, abbiano prestato, a qualsiasi titolo e modo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso in magistratura.
Viene inoltre introdotta la previsione di commissari supplenti destinati a sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.
Valutazione degli elaborati scritti affidata a collegi interni alle sottocommissioni
Nel comma 7 dell’art. 4-quater, D.Lgs. n. 545/1992 è introdotta la previsione secondo cui la valutazione degli elaborati scritti viene affidata a 3 collegi in cui è suddivisa ciascuna sottocommissione ad opera del presidente, ciascuno dei quali è composto da almeno 3 componenti presieduti dal presidente oppure dal magistrato più anziano.
Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.
Introdotte norme di rinvio per requisiti di ammissione, procedure di concorso e lavori
È sostituito il comma 8 dell’art. 4-quater, D.Lgs. n. 545/1992 al fine di rinviare non soltanto agli articoli 12, 13, 14, 15 e 15 del R.D. n. 1860/1925 per quanto riguarda l’esame degli elaborati scritti, le prove orali e il punteggio, ma anche al D.Lgs. n. 160/2006, contenente (anche) la disciplina dell’accesso in magistratura.
Cambia il procedimento di nomina da parte del MEF
Accanto alla disciplina del tirocinio dell’art. 4-quinquies, D.Lgs. n. 545/1992 è inserita la previsione secondo cui i candidati idonei sono nominati magistrato tributario con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, mentre i documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.
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