Locazione immobiliare: la Cassazione conferma le condizioni di liceità della clausola traslativa degli oneri tributari (nota a Cass. 17453/2019)
Nella sentenza n. 17453/19 la Terza Sezione della Corte di Cassazione individua le condizioni di liceità della clausola traslativa degli oneri tributari confermando il principio di diritto già enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 6882/19.
Secondo il Supremo Concesso nomofilattico, la clausola di un contratto di locazione (nella specie, ad uso diverso), che attribuisca al conduttore l’obbligo di farsi carico di ogni tassa, imposta ed onere relativo ai beni locati ed al contratto, manlevando conseguentemente il locatore, non è affetta da nullità per contrasto con l’art. 53 Cost. – configurabile quando l’imposta non venga corrisposta al fisco dal percettore del reddito ma da un soggetto diverso, obbligatosi a pagarla in vece e conto del primo – qualora essa sia stata prevista dalle parti come componente integrante la misura del canone locativo complessivamente dovuto dal conduttore e non implichi che il tributo debba essere pagato da un soggetto diverso dal contribuente, trattandosi in tal caso di pattuizione da ritenersi in via generale consentita in mancanza di una specifica diversa disposizione di legge.
(Cass., sez. III civ., 28 giugno 2019, n. 17453)
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