Locazione immobiliare a uso non abitativo: confermata la liceità del patto traslativo d’imposta (nota a Cass. 6882/2018)
La clausola contrattuale con cui le parti hanno stabilito che «il conduttore si farà carico di ogni tassa, imposta e onere relativo ai beni locali ed al presente contratto tenendo conseguentemente manlevato il locatore relativamente agli stessi» e che «il locatore sarà tenuto al pagamento delle tasse, imposte e oneri relativi al proprio reddito» riceve il benestare del Supremo Collegio.
(Cass., sez. unite civ., 8 marzo 2019, n. 6882)
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