Liti fiscali pendenti: definizione, conciliazione e rinuncia slittano al 30 settembre
Più tempo per definire in via agevolata le controversie tributarie pendenti: i termini per presentare la domanda e pagare gli importi dovuti scadono non più al 30 giugno 2023, ma al 30 settembre 2023. Stessa scadenza anche per la conciliazione agevolata delle liti fiscali pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate. Con riguardo, infine, alla rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, il ricorrente può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio non più entro il 30 giugno 2023, ma entro il 30 settembre 2023. Sono i nuovi termini previsti dal decreto Bollette.
Nella riunione del 28 marzo 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico, nonché in materia di salute e di adempimenti fiscali. L’articolo 18 modifica i termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie, conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.
La definizione agevolata delle controversie tributarie.
La definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 1, commi da 186 a 205, l. 29 dicembre 2002, n. 197) si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti non più entro il 30 giugno 2023, ma entro il 30 settembre 2023.
Nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale in un massimo di venti rate di pari importo, di cui le prime tre da versare, rispettivamente, non più entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, ma entro il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023 e le successive entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. Nel caso di versamento rateale, la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata non più entro il 30 giugno 2023, ma entro il 30 settembre 2023.
Qualora il contribuente abbia formulato apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata, è sospeso non più fino al 10 luglio 2023, ma fino al 10 ottobre 2023. Entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023 e non più fino al 31 luglio 2023.
L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato non più entro il 31 luglio 2024, ma entro il 30 settembre 2024.
Conciliazione agevolata delle controversie tributarie.
Nella conciliazione agevolata delle controversie tributarie (art. 1, commi da 206 a 212, l. 29 dicembre 2022, n. 197), le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, possono essere definite con l’accordo conciliativo non più entro il 30 giugno 2023, ma entro il 30 settembre 2023.
Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione.
Quanto alla rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione (art. 1, commi da 213 a 218, l. 29 dicembre 2022, n. 197), il ricorrente può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio non più entro il 30 giugno 2023, ma entro il 30 settembre 2023.
Viene inoltre modificata la disciplina volta ad accelerare la dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità in materia tributaria, contenuta nell’art. 40, comma 3, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, ancora in corso di conversione: fermi restando gli oneri posti a carico del contribuente, l’Agenzia delle Entrate provvede a depositare presso la cancelleria della Corte di Cassazione un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione, con l’indicazione dei relativi versamenti, non più entro il 31 luglio 2023, ma entro il 31 ottobre 2023. Viene inoltre corrette un errore materiale, sostituendo il rinvio all’art. 291 c.p.c. con quello all’art. 391 c.p.c., relativo alla rinuncia sulla pronuncia.
Spese di giustizia prenotate a debito anche per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
L’articolo 20 modifica l’art. 12, comma 5, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla l. 26 aprile 2012, n. 44, rendendo applicabile all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la disciplina relativa alle spese di giustizia prenotate a debito ex art. 158, d.p.r. 30 maggio 2022, n. 115.
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