201602.13
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Lista UBS: non viola la CEDU l’accordo Svizzera-USA per la trasmissione dei dati bancari

La Corte di Strasburgo torna a esprimersi sulla compatibilità con la CEDU delle procedure accertative fondate sull’utilizzo di informazioni finanziarie, confermando che i dati bancari godono della tutela apprestata dall’art. 8 CEDU a garanzia della vita privata. Tale protezione può subire limitazioni qualora sia in gioco la sopravvivenza stessa di un settore economico vitale per lo Stato contraente. E’ il caso della Svizzera che, per tutelare uno dei principali operatori bancari nazionali, ha stipulato con gli USA un accordo per la trasmissione delle informazioni contenute nella Lista Falciani. La sentenza riveste un grande rilievo anche dal punto di vista pratico: ribadisce la centralità del contraddittorio endoprocedimentale quale garanzia procedurale che consente al contribuente di tutelarsi rispetto ad una attuazione arbitraria dell’accordo Svizzera-USA.

(Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 22 décembre 2015, requête n. 28601/11, affaire G.S.B. c. Suisse)

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