202207.01
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L’Intelligenza Artificiale entra nello Statuto dei diritti del contribuente

È all’esame della Commissione Finanze del Senato un disegno di legge volto a introdurre nella legge n. 212 del 2000 l’introduzione di una piattaforma telematica di giustizia predittiva tributaria gestita da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la cui libera consultazione consentirà ai contribuenti di acquisire informazioni non vincolanti in merito al possibile esito dell’instaurando contenzioso.

La piattaforma telematica di giustizia predittiva in materia tributaria entra nello Statuto dei diritti del contribuente.

Il 5 maggio 2022 è stato presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge n. 3593 volto a introdurre nella legge 27 luglio 2000, n. 212 (recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”) l’articolo 5 bis, concernente l’istituzione di una piattaforma telematica di giustizia predittiva in materia tributaria.

Il testo, ora assegnato alla VI Commissione Finanze in sede referente, prevede che gli obiettivi della certezza del diritto e della riduzione del contenzioso siano perseguiti mediante l’utilizzo di una piattaforma telematica della giustizia predittiva tributaria, resa gratuitamente disponibile dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sul proprio sito internet istituzionale e liberamente consultabile da tutti i contribuenti al fine di acquisire, in maniera non vincolante, una previsione del possibile esito di eventuali controversie giudiziarie concernenti gli atti impositivi adottati dagli enti impositori.

Si prevede inoltre che entro il 31 dicembre 2023 sia emanato un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze contenente le specifiche tecniche di funzionamento della piattaforma, idonee ad assicurare che il pronostico fornito rifletta nella maniera più accurata possibile l’orientamento giurisprudenziale prevalente, e le modalità di acquisizione dei provvedimenti giurisdizionali di carattere tributario emessi dai competenti organi giudicanti.

L’Intelligenza Artificiale al servizio della certezza del diritto.

Con l’espressione “giustizia predittiva” si indica l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (IA) per prevedere il probabile esito di uno specifico giudizio.

Nella relazione illustrativa della proposta di legge si sostiene che tale strumento può garantire la certezza del diritto, principio che garantisce la libertà dell’individuo e l’eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, giacché pone ogni persona in condizione di valutare e prevedere, in base alle norme generali dell’ordinamento, le conseguenze giuridiche della propria condotta.

Si rileva inoltre che la c.d. “giustizia predittiva” può produrre un effetto deflattivo del contenzioso perché, attraverso tale mezzo conoscitivo, il contribuente è messo in condizione di elaborare un giudizio prognostico sull’esito del giudizio, che, sebbene non vincolante, potrebbe dissuaderlo dall’intraprendere un’azione giudiziaria.

Il caso statunitense “Eric L. Loomis”, la start-up francese Predictice e la ricerca delle università italiane.

Nella relazione illustrativa della proposta di legge vengono inoltre citati alcuni esempi di applicazione della c.d. “giustizia predittiva” in altri ordinamenti.

Il primo tra questi è la sentenza pronunciata nel 2016 dalla Corte Suprema del Wisconsin nel caso di Eric L. Loomis, relativa alla determinazione della pena mediante algoritmi predittivi del rischio di recidiva sulla base di informazioni contenute nel fascicolo dell’imputato e delle risposte fornite in un colloquio e tramite un formulario (il programma COMPAS, Correctional offender management profiling for alternative sanctions): la Corte Suprema ha circoscritto l’uso del software de quo, negando che possa essere utilizzato come elemento determinante nel decidere se il condannato possa o meno essere controllato in modo effettivo e sicuro all’interno della comunità sociale.

Il secondo esempio menzionato è quello relativo a una start-up francese denominata Predictice, che, mediante tecniche di “Machine Learnig”, consente all’utenza della propria piattaforma di esaminare le informazioni inserite dall’utente e quelle desumibili da leggi, precedenti e atti processuali, valutare la probabilità di successo di un giudizio e di ottimizzare la strategia difensiva: in buona sostanza, si tratta di un motore di ricerca giuridica che promette di aumentare la produttività dell’operatore mediante una analisi dei precedenti e l’accesso diretto alle fonti citate negli atti e documenti del procedimento.

Esistono poi alcuni progetti di ricerca sviluppati da università italiane. Nel 2019 la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha creato una piattaforma che, mediante l’analisi di materiale giurisprudenziale con tecniche di “machine learnig” e di “big data analysis”, consente la ricostruzione degli orientamenti assunti dal Tribunale di Genova e dal Tribunale di Pisa. Un altro progetto di ricerca è stato avviato dall’Università degli Studi di Brescia con l’intento di generare una mappa di decisioni del Tribunale Ordinario e della Corte di Appello di Brescia in diritto del lavoro e in diritto delle imprese.

La “giustizia predittiva” come strumento di informazione del contribuente.

Nella relazione illustrativa della proposta di legge si evidenzia il legame tra la ratio informativa del nuovo articolo 5 bis e quella dell’articolo 5 che lo precede all’interno della legge n. 212 del 2000 e impone all’Amministrazione finanziaria di assumere idonee iniziative – anche mediante strumenti informatici – volte a garantire gratuitamente al contribuente la conoscibilità delle disposizioni di legge e della prassi in ambito fiscale.

La nuova piattaforma affiancherebbe il servizio di Documentazione Economica e Finanziaria curato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e consentirebbe, attraverso un programma di analisi basato su algoritmi, predeterminati e conoscibili da chiunque ne abbia potenziale interesse, l’analisi delle raccolte documentali di sentenze ordinanze e decreti, l’incrocio di dati relativi ai casi precedentemente decisi e il calcolo di una percentuale che esprima il possibile risultato atteso di una certa interpretazione o applicazione di norme tributarie.

Secondo i Deputati promotori, la funzione predittiva consisterebbe nella “elaborazione di un possibile esito del giudizio quale risultato di una simulazione di un ragionamento umano basato su casi simili che, pur non sostituendolo, fungerebbe da ausilio sia per il contribuente che per il giudice. Così strutturato, l’impiego dell’intelligenza artificiale, prezioso ma non sostitutivo dell’operato dell’uomo, si limiterebbe a svolgere una funzione di ausilio tecnico-strumentale volta a fornire all’interprete-essere umano le elaborazioni in grado di supportarne l’autonomo ragionamento nella soluzione del caso concreto e mai, in alcun caso, a sostituirsi meccanicamente e asetticamente ad esso”.

La “giustizia predittiva” come mero ausilio conoscitivo per gli operatori del diritto tributario.

La lettura del disegno di legge e della relazione che lo accompagna consente di superare i timori che sono solitamente manifestati dagli operatori del diritto meno avvezzi all’uso delle nuove tecnologie e dai complottisti traumatizzati da film di fantascienza sull’Intelligenza Artificiale come “2001: odissea nello spazio” oppure “Io, robot”.

La “giustizia predittiva” non comporta la sostituzione della macchina all’uomo, sia esso difensore oppure giudice, ma costituisce un mero supporto informativo, dando la possibilità di prevedere il possibile esito di un giudizio sulla base di quanto già statuito con riferimento a procedimenti ad esso sovrapponibili: la ricerca, la ricostruzione e la verifica di orientamenti giurisprudenziali non sono realizzate a mano dal diligente giurista, ma vengono standardizzate in algoritmi matematici e affidate a un software.

La concreta adozione di strumenti avanzati di analisi dei dati costituisce attuazione dell’obiettivo del PNRR di digitalizzazione della giustizia e, al contempo, viene considerato anche strumento per rendere più efficace l’applicazione della legislazione tributaria e per ridurre l’elevato numero di ricorsi alla Corte di Cassazione, come richiesto dal PNRR per la riforma della giustizia tributaria. Con riferimento a questo secondo profilo, il disegno di legge n. 2636, presentato al Senato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e dal Ministro della Giustizia, prevede che, con il nuovo art. 24 bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sia istituito presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria l’Ufficio del Massimario nazionale, che provveda a rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle Commissioni tributarie regionali e le più significative tra quelle emesse dalle Commissioni tributarie provinciali, e che le massime siano utilizzate per alimentare la banca dati della giurisprudenza di merito gestita dal Ministero dell’Economia e delle finanze: si tratta di modifiche organizzative e iniziative di raccolta dati che paiono funzionali alla creazione del software di “giustizia predittiva” per la materia tributaria. Il peccato originale delle riforme previste per la giustizia tributaria dal PNRR e del di segno di legge relativo alla uso dell’Intelligenza Artificiale è il medesimo: anche questi strumenti avanzati rimangono nelle mani del Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come l’intera gestione della Giustizia Tributaria, dal processo tributario telematico all’organizzazione amministrativa cui faranno capo i “nuovi” magistrati professionali.

Nonostante la “giustizia predittiva” sia disegnata nel disegno di legge in commento come mero strumento conoscitivo messo a disposizione del (solo) contribuente, non si può ignorare che, in un futuro ormai prossimo, essa potrà essere utilizzata anche dall’organo giudicante: bisognerà allora chiarire quale forza vincolante potrà essere riconosciuta alle sue risultanze, in maniera analoga a quanto accaduto con riferimento alla forza presuntiva degli strumenti di accertamento standardizzato come gli studi di settore, e se la difforme condotta processuale delle parti possa avere o meno rilevanza ai fini della condanna alle spese di giudizio per lite temeraria.

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