L’imposta sostitutiva non può essere rimborsata agli eredi (nota a Cass. 10298/2019)
Secondo l’ordinanza n. 10298/2019 della Cassazione civile, non è meritevole di accoglimento l’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva versata dal dante causa al fine di godere del vantaggio fiscale di cui all’art. 7, l. n. 448 del 2001, presentata dagli eredi in forza del venir meno della causa del pagamento del de cuius che, a causa del decesso, non potrà più usufruire del beneficio fiscale futuro, giacché l’evento morte del dante causa non priva di causa giuridica il pagamento dell’imposta a suo tempo effettuato, reso inutiliter datum solo da un evento successivo e imprevedibile.