201508.17
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Legge 29 luglio 2015, n. 115 – Legge europea 2014

LEGGE 29 luglio 2015, n. 115

Disposizioni   per    l'adempimento    degli    obblighi    derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea  -  Legge  europea 2014.
(15G00129) 

(GU n.178 del 3-8-2015)

 

 Vigente al: 18-8-2015

 

Capo I

Disposizioni in materia di libera circolazione delle merci

 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Abrogazione di  disposizioni  relative  alla  commercializzazione  di
  apparecchiature televisive in Italia. Caso EU Pilot 6868/14/ENTR 
 
  1.  Sono  abrogate   le   seguenti   disposizioni   relative   alla
commercializzazione di apparecchiature televisive: 
  a) il decreto del Ministro per le poste e  le  telecomunicazioni  6
febbraio 1978, recante «Norme relative all'immissione al consumo  nel
territorio nazionale di ricevitori per televisione», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 24 febbraio 1978; 
  b) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26
marzo 1992, recante «Revisione del decreto  ministeriale  6  febbraio
1978, concernente le norme per l'immissione al consumo nel territorio
nazionale di ricevitori per televisione», pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 17 aprile 1992; 
  c) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  3
agosto 1984, recante «Scelta del sistema per il servizio sperimentale
di televideo, obbligo della presa di peritelevisione e modalita'  per
l'immissione in commercio dei televisori per  televideo»,  pubblicato
nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  240  del  31
agosto 1984; 
  d) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni  3
agosto 1984, recante «Scelta del  sistema  per  la  trasmissione  con
suono stereofonico in televisione e disposizioni per l'immissione  in
commercio di televisori  stereofonici»,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 31 agosto 1984; 
  e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 29
marzo 1985,  recante  «Autorizzazione  alla  immissione  sul  mercato
nazionale di ricevitori televisivi predisposti per la ricezione delle
trasmissioni televisive  stereofoniche»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 2 maggio 1985. 
                               Art. 2 
 
Disposizioni relative all'importazione di prodotti petroliferi finiti
  liquidi da Paesi terzi. Caso EU Pilot 3799/12/TRADE 
 
  1. Il comma 6 dell'articolo 36 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e' abrogato. 

Capo II

Disposizioni in materia di libera circolazione delle persone, dei
servizi e dei capitali

                               Art. 3 
 
Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche  in  materia  di
  impianti ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di  navi.
  Caso EU Pilot 5301/13/CNCT 
 
  1. I commi 1 e 2 dell'articolo 183 del codice  delle  comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003,  n.  259,
sono sostituiti dai seguenti: 
  «1.  Per  le  stazioni  radioelettriche  a  bordo  delle  navi   e'
rilasciata dal Ministero l'autorizzazione all'esercizio, previo esito
favorevole del collaudo di cui all'articolo 176. Tutti  gli  apparati
di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni di  natura
obbligatoria e facoltativa, strettamente legati alla sicurezza  della
vita umana in mare, devono essere elencati nella licenza di esercizio
di cui all'articolo 160. Soltanto gli apparati facoltativi legati  ai
servizi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica non  devono
essere  elencati  nella  licenza.  L'offerta  di   un   servizio   di
comunicazione  elettronica  al  pubblico  per   mezzo   di   apparati
facoltativi che vanno ad interfacciarsi  con  una  rete  pubblica  e'
soggetta al conseguimento di un'autorizzazione generale  per  servizi
di comunicazione elettronica. 
  2. Per determinate classi di navi, l'impianto e l'esercizio,  anche
contabile, dei soli  apparati  di  radiocomunicazione  obbligatori  e
facoltativi per la salvaguardia della vita umana  in  mare,  previsti
dalla normativa internazionale e nazionale in materia di sicurezza  e
navigazione,   e'   affidato   a   imprese   titolari   di   apposita
autorizzazione  generale,  rilasciata  dal  Ministero,   sentito   il
Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  nella  quale  sono
definiti i requisiti per l'espletamento di tale servizio». 
                               Art. 4 
 
Disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione sonora in  onde
  medie a modulazione di ampiezza. Caso EU Pilot 3473/12/INSO 
 
  1. Dopo  l'articolo  24  del  testo  unico  dei  servizi  di  media
audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto  legislativo  31  luglio
2005, n. 177, e' inserito il seguente: 
  «Art. 24-bis (Assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di
radiodiffusione sonora). - 1. Nel rispetto delle risorse di frequenze
e delle connesse aree di servizio attribuite all'Italia e  coordinate
secondo  le  regole  stabilite   dall'Unione   internazionale   delle
telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione - Ginevra
1975, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM)
possono  essere  assegnate  dal  Ministero  per  le  trasmissioni  di
radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio
pubblico di cui al presente testo unico e con  i  relativi  piani  di
sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione  dei
criteri e delle modalita' di assegnazione  da  parte  dell'Autorita',
tenuto conto dei principi di cui agli articoli 27,  comma  5,  e  29,
comma 3, del codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al
decreto  legislativo  1º  agosto   2003,   n.   259,   e   successive
modificazioni, e in  modo  da  consentire  un  uso  efficiente  dello
spettro radioelettrico, anche promuovendo l'innovazione tecnologica». 
                               Art. 5 
 
Disposizioni relative ai costi amministrativi a carico dei  fornitori
  di servizi di comunicazioni elettroniche. Procedura  di  infrazione
  n. 2013/4020 
 
  1. Al codice delle comunicazioni elettroniche, di  cui  al  decreto
legislativo 1º agosto  2003,  n.  259,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 34: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Per la copertura dei  costi  amministrativi  sostenuti  per  le
attivita'  di  competenza  del  Ministero,  la  misura  dei   diritti
amministrativi di cui al comma 1 e' individuata nell'allegato n. 10»; 
      2) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Per la copertura dei costi amministrativi  complessivamente
sostenuti  per  l'esercizio  delle  funzioni   di   regolazione,   di
vigilanza,  di  composizione  delle  controversie   e   sanzionatorie
attribuite dalla legge all'Autorita' nelle materie di cui al comma 1,
la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo  comma  1  e'
determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 65 e 66, della  legge  23
dicembre 2005, n.  266,  in  proporzione  ai  ricavi  maturati  dalle
imprese nelle attivita' oggetto dell'autorizzazione generale o  della
concessione di diritti d'uso. 
  2-ter. Il Ministero, di concerto con il Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  e  l'Autorita'  pubblicano   annualmente   i   costi
amministrativi sostenuti per  le  attivita'  di  cui  al  comma  1  e
l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente,
dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventuali differenze tra  l'importo
totale dei  diritti  e  i  costi  amministrativi,  vengono  apportate
opportune rettifiche»; 
    b) all'allegato n. 10: 
      1) il comma 1 dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al  comma
1 dell'articolo 34 del Codice, le imprese titolari di  autorizzazione
generale per l'installazione e la  fornitura  di  reti  pubbliche  di
comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze,
e le imprese titolari di autorizzazione generale  per  l'offerta  del
servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello
offerto in luoghi presidiati  mediante  apparecchiature  terminali  o
attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento
di  un  contributo  annuo,  compreso   l'anno   dal   quale   decorre
l'autorizzazione  generale.  Tale  contributo,  che  per   gli   anni
successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere
versato entro il 31 gennaio  di  ciascun  anno,  anche  nel  caso  di
rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre  dell'anno
precedente, e' determinato nei seguenti importi: 
    a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni: 
  1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro; 
  2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni di
abitanti: 64.000 euro; 
  3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a  1  milione  di
abitanti: 32.000 euro; 
  4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro; 
  5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a  utenti
finali in numero pari o inferiore  a  50.000:  500  euro  ogni  mille
utenti. Il numero degli utenti e' calcolato  sul  quantitativo  delle
linee attivate a ciascun utente finale; 
    b) nel caso di fornitura di servizio  telefonico  accessibile  al
pubblico: 
  1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro; 
  2) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 10 milioni di
abitanti: 32.000 euro; 
  3) su un territorio avente piu' di 200.000 e fino a  1  milione  di
abitanti: 12.500 euro; 
  4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro; 
  5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a  utenti
finali in numero pari o inferiore  a  50.000:  300  euro  ogni  mille
utenti. Il numero degli utenti e' calcolato  sul  quantitativo  delle
risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale; 
    c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni  mobili  e
personali, salvo il caso in cui il contributo sia  stato  determinato
in una procedura di selezione competitiva o comparativa: 
  1) per le imprese che erogano il servizio a  un  numero  di  utenti
pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti; 
  2) per le imprese che erogano il servizio ad un  numero  di  utenti
superiore a 50.000: 75.500 euro; 
    d) nel caso di fornitura, anche  congiuntamente,  di  servizi  di
rete o di comunicazione elettronica via satellite: 
  1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro; 
  2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro; 
  3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro»; 
    2) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
  «Art.  1-bis  (Diritti  amministrativi  in  materia  di  tecnologia
digitale terrestre). - 1. Al fine di assicurare  la  copertura  degli
oneri di cui  all'articolo  34,  comma  1,  del  Codice,  le  imprese
titolari di autorizzazione generale per l'attivita' di  operatore  di
rete televisiva in  tecnologia  digitale  terrestre  sono  tenute  al
pagamento  annuo,  compreso  l'anno  a  partire  dal  quale   decorre
l'autorizzazione generale, di un contributo che e' determinato  sulla
base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale
contributo, che per gli anni successivi a  quello  del  conseguimento
dell'autorizzazione deve  essere  versato  entro  il  31  gennaio  di
ciascun anno, anche nel caso di  rinuncia  qualora  inviata  in  data
successiva al 31 dicembre dell'anno precedente,  e'  determinato  nei
seguenti importi nel caso di fornitura di  reti  televisive  digitali
terrestri: 
  a) sull'intero territorio nazionale: 111.000 euro; 
  b) su un territorio avente piu' di 30 milioni e fino a  50  milioni
di abitanti: 25.000 euro; 
  c) su un territorio avente piu' di 15 milioni e fino a  30  milioni
di abitanti: 18.000 euro; 
  d) su un territorio avente piu' di 5 milioni e fino a 15 milioni di
abitanti: 9.000 euro; 
  e) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 5 milioni  di
abitanti: 3.000 euro; 
  f) su un territorio avente piu' di 500.000 e fino a  1  milione  di
abitanti: 600 euro; 
  g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti: 300 euro»; 
    3) dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
  «Art. 2-bis (Contributi annui per i collegamenti in ponte radio). -
1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attivita'  di
operatore di rete televisiva in  tecnologia  digitale  terrestre  per
l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti  in  ponte
radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per
ogni collegamento monodirezionale: 
  a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz; 
  b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore  pari
o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz; 
  c) euro 8 per ogni MHz nella  gamma  di  frequenza  tra  un  valore
inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz; 
  d) euro 16 per ogni MHz nella gamma  di  frequenza  inferiore  a  6
GHz». 
                               Art. 6 
 
Disposizioni relative  ai  servizi  di  media  audiovisivi.  Corretto
  recepimento  della  direttiva  89/552/CEE,  come  modificata  dalla
  direttiva 2007/65/CE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE.  Caso
  EU Pilot 1890/11/INSO 
 
  1. All'articolo 38, comma 12, del testo unico  di  cui  al  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni,  dopo
le  parole:  «favore,  nonche'»  sono  inserite  le  seguenti:  «,  a
condizione che abbiano autonoma collocazione nella  programmazione  e
che   non   siano    inseriti    all'interno    di    un'interruzione
pubblicitaria,». 
                               Art. 7 
 
Disposizioni concernenti  la  libera  prestazione  di  servizi  degli
  agenti di brevetto. Procedura di infrazione n. 2014/4139 
 
  1. All'articolo 147 del codice della proprieta' industriale, di cui
al  decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
  «3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o eleggere
domicilio in uno Stato membro  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio
economico  europeo   per   ricevervi   tutte   le   comunicazioni   e
notificazioni da farsi  a  norma  del  presente  codice.  Qualora  il
richiedente  si  avvalga  delle  prestazioni  di  un  mandatario,  si
applicano le disposizioni dell'articolo 201»; 
    b) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti: 
  «3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, nei casi  in  cui  le
disposizioni del presente codice prevedono l'obbligo  di  indicare  o
eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro  mandatari,
se vi siano, devono anche indicare  il  proprio  indirizzo  di  posta
elettronica certificata o  analogo  indirizzo  di  posta  elettronica
basato su tecnologie che certifichino la data e  l'ora  dell'invio  e
della ricezione delle  comunicazioni  e  l'integrita'  del  contenuto
delle stesse, garantendo  l'interoperabilita'  con  analoghi  sistemi
internazionali.  Gli  oneri  delle  comunicazioni  a  cui   l'Ufficio
italiano brevetti e marchi e' tenuto a norma del presente codice sono
a carico dell'interessato, anche se persona fisica, qualora sia stata
omessa l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica  certificata
o di analoga modalita' di comunicazione. 
  3-quater. Ove manchi l'indicazione o l'elezione  del  domicilio  ai
sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' in tutti  gli  altri  casi  di
irreperibilita', le comunicazioni e le  notificazioni  sono  eseguite
mediante affissione di copia dell'atto o di avviso del  contenuto  di
esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi». 
  2. All'articolo 148 del codice di cui  al  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, al comma 2, lettera
e-bis), e al comma 4, le parole: «in Italia» sono soppresse. 
                               Art. 8 
 
Disposizioni in materia di affidamento di  servizi  pubblici  locali.
  Procedure di infrazione n. 2012/2050 e 2011/4003 
 
  1. Il comma 22 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, e' sostituito dal seguente: 
  «22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data  del  31  dicembre
2004 a societa' a partecipazione pubblica  gia'  quotate  in  mercati
regolamentati a tale data e a quelle da  esse  controllate  ai  sensi
dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla
scadenza prevista nel contratto di servizio o negli  altri  atti  che
regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una  data  di
scadenza cessano, improrogabilmente e senza  necessita'  di  apposita
deliberazione  dell'ente  affidante,  il  31   dicembre   2020.   Gli
affidamenti diretti a societa' poste, successivamente al 31  dicembre
2004, sotto il controllo di societa' quotate a seguito di  operazioni
societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai principi  e
alle disposizioni  dell'Unione  europea  applicabili  allo  specifico
affidamento cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione  dell'ente  affidante,  il  31  dicembre  2018  o  alla
scadenza prevista nel contratto di servizio o negli  altri  atti  che
regolano il rapporto, se anteriori». 
                               Art. 9 
 
Disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e  ai  circuiti  «tutto
  compreso». Procedura di infrazione n. 2012/4094 
 
  1. Al codice della normativa  statale  in  tema  di  ordinamento  e
mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n.
79, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 50, comma 2: 
  1) il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «In  ogni  caso  i
contratti  di  turismo  organizzato   sono   assistiti   da   polizze
assicurative o garanzie bancarie che, per i  viaggi  all'estero  e  i
viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono,
nei  casi   di   insolvenza   o   fallimento   dell'intermediario   o
dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del
pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.»; 
  2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «L'obbligo,  per
l'organizzatore e l'intermediario, di stipulare le polizze o  fornire
le garanzie di cui al primo periodo decorre dal 1º gennaio 2016.»; 
  3) il secondo periodo e' soppresso; 
    b) l'articolo 51 e' abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2016. 
  2. Per  i  contratti  di  vendita  dei  pacchetti  turistici,  come
definiti dall'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 23
maggio 2011, n. 79, stipulati entro il 31 dicembre 2015, continua  ad
applicarsi la disciplina dell'articolo 51 del medesimo codice di  cui
al decreto legislativo n. 79 del 2011, e successive modificazioni. Le
istanze di rimborso relative a contratti  di  vendita  dei  pacchetti
turistici  stipulati  entro  il  31  dicembre  2015   devono   essere
presentate, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data in cui  si
e' concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono definite
fino ai  limiti  della  capienza  del  Fondo  nazionale  di  garanzia
previsto dal  citato  articolo  51  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 79  del  2011,  e  successive  modificazioni,  la  cui
gestione liquidatoria e' assicurata dall'amministrazione competente. 

Capo III

Disposizioni in materia di giustizia e sicurezza

                               Art. 10 
 
 
Disposizioni in materia di immigrazione e di rimpatri.  Procedura  di
                       infrazione n. 2014/2235 
 
  1. All'articolo 5, comma 7-ter, secondo periodo,  del  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, le  parole:  «L'allontanamento  e'  eseguito»
sono sostituite dalle seguenti: «In  presenza  di  accordi  o  intese
bilaterali con altri Stati  membri  dell'Unione  europea  entrati  in
vigore in data anteriore al  13  gennaio  2009,  l'allontanamento  e'
eseguito». 

Capo IV

Disposizioni in materia di trasporti

                               Art. 11 
 
Disposizioni concernenti la patente di guida. Procedura di infrazione
  n. 2014/2116 e caso EU Pilot 7070/14/MOVE 
 
  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'allegato III, paragrafo A, punto A.4.2, le  parole:  «di  25
gradi verso l'alto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di  30  gradi
verso l'alto»; 
  b) all'allegato IV, paragrafo 2: 
  1) al punto 2.1, alinea, le parole: «di categoria AM, A1, A2, A, B1
e B» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria B»; 
  2) dopo il punto 2.2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Equivalenze 
  2-bis.1. Coloro che al 30 giugno 2015  effettuano,  in  conformita'
alla normativa vigente alla medesima data,  esami  di  guida  per  le
patenti delle categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare
esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto
dal  punto  2.2,  previo  conseguimento  della   qualifica   iniziale
prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la
quale svolgono la propria attivita'. 
  2-bis.2. Coloro che al 30 giugno 2015  effettuano,  in  conformita'
alla normativa vigente alla medesima data,  esami  di  guida  per  le
patenti delle categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad  effettuare
esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto
dal  punto  2.2,  previo  conseguimento  della   qualifica   iniziale
prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la
quale svolgono la propria attivita'. 
  2-bis.3. Coloro che al 30 giugno 2015  effettuano,  in  conformita'
alla normativa vigente alla medesima data,  esami  di  guida  per  le
patenti delle categorie BE, C1E, CE, D1E e  DE  sono  autorizzati  ad
effettuare esami di guida per le  suddette  categorie,  in  deroga  a
quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento  della  qualifica
iniziale prescritta al punto 3  per  la  categoria  corrispondente  a
quella per la quale svolgono la propria attivita'». 
  2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 115: 
      1) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: 
        «b) anni sedici per guidare: 
  1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM; 
  2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1; 
  3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1»; 
  2) alla lettera c) del comma 1, il numero 1) e' abrogato; 
  3) il comma 4 e' abrogato; 
    b) all'articolo 116, comma 4, primo periodo, le parole:  «la  cui
massa massima autorizzata non superi 750 kg» sono soppresse; 
    c) all'articolo 118-bis, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Ai fini del rilascio di una patente di guida  o  di  una  delle
abilitazioni  professionali  di   cui   all'articolo   116,   nonche'
dell'applicazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  126,  per
residenza si intende la residenza normale in Italia di  cittadini  di
Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo»; 
    d) all'articolo 170: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre persone  oltre
al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente
indicato nel certificato di circolazione e che  il  conducente  abbia
eta' superiore a sedici anni»; 
      2) al comma  7,  le  parole:  «da  conducente  minorenne»  sono
sostituite dalle seguenti: «da conducente minore di sedici anni». 

Capo V

Disposizioni in materia di fiscalita’, dogane e aiuti di Stato

                               Art. 12 
 
Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a
  talune importazioni  di  merci  di  valore  modesto.  Procedura  di
  infrazione n. 2012/2088 
 
  1. All'articolo 9, primo comma, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,  dopo
il numero 4) e' inserito il seguente: 
  «4-bis) i servizi accessori relativi  alle  piccole  spedizioni  di
carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di
cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5  ottobre  2006,  e
2009/132/CE  del  Consiglio,  del  19  ottobre  2009,  sempreche'   i
corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla  formazione
della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente  decreto
e ancorche' la medesima non sia stata assoggettata all'imposta». 
  2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro  dell'economia
e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23
agosto 1988, n. 400, sono apportate modifiche al regolamento  recante
norme in tema di franchigie fiscali, di cui al decreto  del  Ministro
delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489, con  le  quali  si  stabilisce
che,  nel  caso  di  applicazione  della  franchigia   alle   piccole
spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni  di  valore
trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del  Consiglio,  del  5
ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009,  sono
ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi
accessori indipendentemente dal loro ammontare. 
                               Art. 13 
 
Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a
  talune operazioni intra-UE. Caso EU Pilot 6286/14/TAXU 
 
  1. Al  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), le parole:  «  o  per  suo
conto in  altro  Stato  membro  ovvero  fuori  del  territorio  della
Comunita'» sono soppresse; 
  b)  all'articolo  41,  comma  3,  le  parole:  «o  per  essere  ivi
temporaneamente utilizzati  per  l'esecuzione  di  prestazioni»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «se   i   beni   sono   successivamente
trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel
territorio dello Stato, ovvero per i  beni  inviati  in  altro  Stato
membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione  di
prestazioni». 
                               Art. 14 
 
 
Disposizioni relative alla gestione e  al  monitoraggio  degli  aiuti
                        pubblici alle imprese 
 
  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 46: 
  1) al comma 2  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «A
decorrere dal 1º gennaio 2017, la  predetta  verifica  e'  effettuata
attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti  di  Stato  di
cui all'articolo 52.»; 
  2) il comma 4 e' abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2017; 
    b) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). - 1. Al fine di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative  informazioni  alla  banca  di  dati  istituita  presso   il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo  14,  comma
2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume  la  denominazione  di
"Registro nazionale degli aiuti di Stato". 
  2. Il Registro di cui al  comma  1  contiene,  in  particolare,  le
informazioni concernenti: 
  a) gli aiuti di Stato di cui  all'articolo  107  del  Trattato  sul
funzionamento  dell'Unione  europea,  ivi  compresi  gli   aiuti   in
esenzione dalla notifica; 
  b) gli aiuti de minimis  come  definiti  dal  regolamento  (CE)  n.
1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal  regolamento
(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18  dicembre  2013,  nonche'
dalle disposizioni dell'Unione europea  che  saranno  successivamente
adottate nella medesima materia; 
  c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per  i  servizi  di
interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti  de  minimis  ai
sensi del regolamento (UE) n.  360/2012  della  Commissione,  del  25
aprile 2012; 
  d) l'elenco dei  soggetti  tenuti  alla  restituzione  degli  aiuti
incompatibili dei quali la  Commissione  europea  abbia  ordinato  il
recupero ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE)  n.  659/1999
del Consiglio, del 22 marzo 1999. 
  3. I soggetti di cui al  comma  1  sono  tenuti  ad  avvalersi  del
Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche
propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di  Stato
e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative  al  rispetto  dei
massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine  di  consentire
il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi  aiuti  anche
attraverso l'inserimento delle  informazioni  relative  alle  vicende
modificative degli stessi. 
  4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma  2,  lettere
a), b) e c), sono conservate e rese  accessibili  senza  restrizioni,
fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per  dieci
anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i  maggiori  termini
connessi all'esistenza di contenziosi  o  di  procedimenti  di  altra
natura; le informazioni relative  agli  aiuti  di  cui  al  comma  2,
lettera d), sono conservate e rese  accessibili,  senza  restrizioni,
fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto. 
  5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di  Stato
nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti  nelle  zone
rurali, e della pesca e acquacoltura continua a  essere  disciplinato
dalla normativa europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la
piena integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al comma 1
con i registri gia' esistenti per i settori dell'agricoltura e  della
pesca. 
  6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle  politiche  agricole   alimentari   e   forestali,   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e  successive  modificazioni,  e'
adottata la disciplina per il funzionamento del Registro  di  cui  al
comma 1 del presente articolo, con  la  definizione  delle  modalita'
operative per la raccolta, la gestione e  il  controllo  dei  dati  e
delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi  i
criteri per l'eventuale  interoperabilita'  con  le  banche  di  dati
esistenti in materia  di  agevolazioni  pubbliche  alle  imprese.  Il
predetto  regolamento  individua  altresi',  in  conformita'  con  le
pertinenti norme europee in materia di aiuti di  Stato,  i  contenuti
specifici degli obblighi ai fini dei controlli di  cui  al  comma  3,
nonche' la data a decorrere dalla quale il  controllo  relativo  agli
aiuti  de  minimis  di  cui  al  comma  2   gia'   concessi   avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini
stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del citato  regolamento  (UE)
n. 1407/2013. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento  di
cui al primo periodo, si applicano le modalita' di trasmissione delle
informazioni relative agli aiuti alle  imprese,  stabilite  ai  sensi
dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57. 
  7. Decorsi sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
regolamento di cui al comma 6, la trasmissione delle informazioni  al
Registro di cui al comma 1  e,  a  decorrere  dal  1º  gennaio  2017,
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro  medesimo
costituiscono condizione legale di efficacia  dei  provvedimenti  che
dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I
provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti  indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel  Registro
e  l'avvenuta  interrogazione  dello  stesso.  L'inadempimento  degli
obblighi di cui ai commi  1  e  3  nonche'  al  secondo  periodo  del
presente comma e' rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di  cui  al
comma 1 e comporta la responsabilita' patrimoniale  del  responsabile
della concessione o dell'erogazione degli aiuti.  L'inadempimento  e'
rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini  del  risarcimento
del danno». 
  2. Le informazioni contenute nel Registro di  cui  all'articolo  52
della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, sono utilizzate anche ai fini della  relazione  di
cui all'articolo 1  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  che,  a
decorrere dall'anno 2015, e' predisposta dal Ministero dello sviluppo
economico e trasmessa alle Camere entro il 30  settembre  di  ciascun
anno,  al  fine  di  illustrare  le  caratteristiche  e  l'andamento,
nell'anno precedente, dei  diversi  provvedimenti  di  sostegno  alle
attivita'  economiche  e  produttive,   per   una   valutazione   dei
provvedimenti in  questione  e  per  fornire,  in  forma  articolata,
elementi di  monitoraggio.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico
individua con proprio provvedimento le ulteriori  informazioni  utili
alla predisposizione della relazione di cui al  presente  comma,  che
devono essere inserite nel Registro dai soggetti pubblici  o  privati
che concedono o gestiscono agevolazioni pubbliche alle imprese. 
                               Art. 15 
 
 
Obblighi  di  monitoraggio  e  relazione  concernenti  i  servizi  di
                    interesse economico generale 
 
  1. Dopo l'articolo 45 della legge 24  dicembre  2012,  n.  234,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 45-bis (Obblighi di monitoraggio e  relazione  concernenti  i
servizi di interesse economico generale).  -  1.  Il  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  assicura  l'adempimento  degli  obblighi  di
monitoraggio e informazione alla  Commissione  europea  derivanti  da
disposizioni dell'Unione europea in materia di servizi  di  interesse
economico generale, ivi  compresa  la  predisposizione  di  relazioni
periodiche  riguardanti  gli  aiuti   di   Stato   sotto   forma   di
compensazione degli obblighi di servizio pubblico. Le relazioni  sono
trasmesse alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. 
  2. Le regioni, le province autonome di  Trento  e  di  Bolzano,  le
province e i comuni sono  tenuti  a  fornire  i  dati  relativi  alle
compensazioni concesse alle imprese  incaricate  della  gestione  dei
servizi di interesse economico generale alle amministrazioni centrali
di settore, che redigono le relazioni di rispettiva competenza  sulla
base dei predetti dati. Le relazioni sono trasmesse  al  Dipartimento
delle politiche europee della Presidenza del Consiglio  dei  ministri
entro i termini fissati dal decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri di cui al comma  3,  ai  fini  della  predisposizione  della
relazione di cui al comma 1 da presentare alla Commissione europea. 
  3. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata  in
vigore  del  presente  articolo,  sono  stabilite  le  modalita'  per
l'attuazione dei commi 1 e 2». 
  2. L'articolo 47 della legge 4 giugno 2010, n. 96, e' abrogato. 

Capo VI

Disposizioni in materia di lavoro e di politica sociale

                               Art. 16 
 
Disposizioni in materia di salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  nei
  cantieri temporanei o mobili. Caso EU Pilot 6155/14/EMPL 
 
  1. La lettera g-bis) del  comma  2  dell'articolo  88  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  e  successive  modificazioni,  e'
sostituita dalla seguente: 
  «g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche,
gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori
edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X». 
                               Art. 17 
 
 
Disposizioni di attuazione  della  direttiva  2009/13/CE  sul  lavoro
           marittimo. Procedura di infrazione n. 2014/0515 
 
  1.  La  lettera  e)  del  comma  1  dell'articolo  2  del   decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 108, e' sostituita dalla seguente: 
  «e) "armatore": il proprietario dell'unita' o  della  nave  e  ogni
altro  organismo  o  persona,  quali  il  gestore,  l'agente   o   il
noleggiatore a scafo nudo, che abbia  rilevato  dal  proprietario  la
responsabilita' per l'esercizio della nave impegnandosi ad  assolvere
i correlativi compiti e obblighi,  indipendentemente  dal  fatto  che
altri organismi o persone assolvano taluni  dei  compiti  o  obblighi
dell'armatore». 
  2. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente: 
  «Art. 5-bis (Lavori vietati ai minori). - 1. Entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con
il Ministero della salute e con il Ministero delle  infrastrutture  e
dei  trasporti,  sentite  le  organizzazioni  comparativamente   piu'
rappresentative degli  armatori  e  dei  marittimi  interessate,  una
ricognizione volta ad accertare la sussistenza di  lavori  pericolosi
per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto. 
  2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui  al  comma
1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di
concerto con il  Ministro  della  salute  e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, da  adottare  entro  sessanta  giorni
dalla  data  di  conclusione  della   medesima   ricognizione,   sono
individuati i lavori ai quali e' vietato adibire  i  minori  di  anni
diciotto. 
  3. Qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi  produttivi
comporti l'introduzione di lavori  pericolosi  per  la  salute  e  la
sicurezza dei minori di anni diciotto, si procede ai sensi dei  commi
1 e 2»; 
    b) dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente: 
  «Art. 38-bis  (Sanzioni  per  l'adibizione  dei  minori  ai  lavori
vietati).  -  1.  Chiunque  adibisce  i  minori  ai  lavori  vietati,
individuati con il decreto previsto dall'articolo  5-bis,  e'  punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582». 
                               Art. 18 
 
Disposizioni in  materia  di  cumulo  dei  periodi  di  assicurazione
  maturati  presso  organizzazioni  internazionali -   Procedura   di
  infrazione n. 2014/4168 
 
  1. A decorrere  dal  1º  gennaio  2016,  ai  cittadini  dell'Unione
europea,  ai  cittadini  di  Paesi  terzi  regolarmente  soggiornanti
nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che
hanno  lavorato  nel   territorio   dell'Unione   europea   o   della
Confederazione   svizzera   alle   dipendenze    di    organizzazioni
internazionali, iscritti o che siano stati iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria per invalidita',  vecchiaia  e  superstiti  dei
lavoratori  dipendenti,  nelle  gestioni  speciali   della   medesima
assicurazione per i lavoratori autonomi e nella Gestione separata  di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.  335,
nonche' nei regimi speciali sostitutivi  ed  esclusivi  della  citata
assicurazione generale obbligatoria e  nelle  forme  obbligatorie  di
previdenza dei liberi professionisti gestite  da  persone  giuridiche
private, e' data facolta' di cumulare i periodi assicurativi maturati
presso le citate assicurazioni con quelli maturati presso le medesime
organizzazioni internazionali. 
  2. Il cumulo di cui al comma 1 puo' essere richiesto, se necessario
per  il  conseguimento  del  diritto  alla  pensione  di   vecchiaia,
invalidita' e superstiti, purche' la durata  totale  dei  periodi  di
assicurazione maturati  ai  sensi  della  legislazione  italiana  sia
almeno di cinquantadue settimane e a  condizione  che  i  periodi  da
cumulare non si sovrappongano. 
  3. Il cumulo dei periodi di assicurazione e' conseguibile a domanda
dell'interessato da presentare all'istituzione previdenziale italiana
presso  la  quale  lo  stesso  ha  maturato   periodi   assicurativi.
Nell'ipotesi  in  cui   un   ex   dipendente   di   un'organizzazione
internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste  dalla
normativa italiana senza che sia necessario  cumulare  i  periodi  di
assicurazione  maturati   presso   l'organizzazione   internazionale,
l'istituzione   previdenziale   italiana    calcola    la    pensione
esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati  nel  sistema
pensionistico italiano. Nell'ipotesi  in  cui  un  ex  dipendente  di
un'organizzazione   internazionale   acquisisca   il   diritto   alle
prestazioni previste dalla normativa  italiana  soltanto  tramite  il
cumulo dei  periodi  assicurativi  maturati  presso  l'organizzazione
internazionale,  l'istituzione  previdenziale  italiana   prende   in
considerazione   i   periodi   assicurativi   compiuti   nel   regime
pensionistico dell'organizzazione  internazionale,  ad  eccezione  di
quelli che sono stati oggetto di  rimborso,  come  se  fossero  stati
effettuati  ai  sensi  della   legislazione   italiana,   e   calcola
l'ammontare della  prestazione  esclusivamente  in  base  ai  periodi
assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana. 
  4. Le prestazioni pensionistiche liquidate ai  sensi  del  presente
articolo sono da considerare pensioni per tutto quanto  concerne  gli
effetti derivanti dall'applicazione della legislazione italiana. 
  5. I periodi di lavoro presso un'organizzazione internazionale,  in
quanto non possono dare diritto a  una  prestazione  pensionistica  a
carico  del  fondo  pensionistico   della   medesima   organizzazione
internazionale, possono essere riscattati nel  sistema  pensionistico
italiano secondo la normativa relativa al  riscatto  dei  periodi  di
lavoro svolti all'estero. Il diritto al riscatto e' esercitato, anche
dai superstiti del dipendente dell'organizzazione internazionale, nei
termini  previsti  dall'ordinamento  dell'istituzione   previdenziale
italiana alla quale e' chiesto il riscatto. 
  6. I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo  decorrono  dal
primo giorno del mese successivo  a  quello  di  presentazione  della
domanda di pensione in regime di  cumulo.  In  caso  di  pensione  ai
superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello del decesso del dante causa. 
  7. Lo scambio di informazioni e di notizie  con  le  organizzazioni
internazionali, finalizzato all'espletamento delle procedure previste
dal presente  articolo,  puo'  avvenire  anche  attraverso  modalita'
informatiche. 
  8. I dati personali  trasmessi  sono  tenuti  riservati  e  possono
essere utilizzati esclusivamente al fine  di  applicare  il  presente
articolo, nel rispetto della normativa in vigore sulla protezione dei
dati. 
  9.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in euro 340.000 per l'anno 2016,  euro  456.000  per  l'anno
2017, euro 590.000 per l'anno 2018, euro  695.000  per  l'anno  2019,
euro 895.000 per l'anno 2020, euro 1.260.000 per  l'anno  2021,  euro
1.655.000 per l'anno 2022,  euro  2.085.000  per  l'anno  2023,  euro
2.610.000 per l'anno 2024, euro 3.260.000 per  l'anno  2025  ed  euro
4.070.000 annui a decorrere  dall'anno  2026,  si  provvede,  per  un
ammontare pari a 340.000 euro per l'anno  2016  e  a  4.070.000  euro
annui a decorrere dall'anno 2017, mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017,  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al  presente  comma  e  riferisce  in
merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si  verifichino  o  siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa
di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di
cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge  n.  196
del 2009, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede  con  proprio
decreto  alla  riduzione,  nella  misura  necessaria  alla  copertura
finanziaria  del   maggior   onere   risultante   dall'attivita'   di
monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche
sociali, di cui all'articolo 20, comma  8,  della  legge  8  novembre
2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale  per  occupazione  e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con
apposita  relazione  in  merito  alle  cause  degli   scostamenti   e
all'adozione delle misure di cui al periodo precedente. 
  10. Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del comma  9  del
presente articolo, pari a 3.614.000 euro per l'anno 2017, a 3.480.000
euro per l'anno 2018, a 3.375.000 euro per l'anno 2019,  a  3.175.000
euro per l'anno 2020, a 2.810.000 euro per l'anno 2021,  a  2.415.000
euro per l'anno 2022, a 1.985.000 euro per l'anno 2023,  a  1.460.000
euro per l'anno 2024 e a 810.000 euro per l'anno 2025, sono destinate
al Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  11. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

Capo VII

Disposizioni in materia di salute pubblica e sicurezza alimentare

                               Art. 19 
 
Disposizioni relative al sistema  di  identificazione  degli  animali
  della specie bovina. Attuazione  della  direttiva  2014/64/UE,  che
  modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto  concerne  le  basi  di
  dati informatizzate che fanno  parte  delle  reti  di  sorveglianza
  degli Stati membri 
 
  1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto  legislativo  22  maggio
1999, n. 196, e' sostituito dal seguente: 
  «2. Per  ciascun  animale  appartenente  alla  specie  bovina  sono
indicati: 
  a) il codice o i codici di identificazione unici per i casi di  cui
all'articolo  4,  paragrafo  1,  all'articolo   4-ter,   all'articolo
4-quater, paragrafo 1, e  all'articolo  4-quinquies  del  regolamento
(CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  17
luglio 2000, e successive modificazioni; 
  b) la data di nascita; 
  c) il sesso; 
  d) la razza o il mantello; 
  e) il codice di identificazione della  madre  o,  nel  caso  di  un
animale  importato  da  un  Paese   terzo,   il   codice   unico   di
identificazione del mezzo di  identificazione  individuale  assegnato
all'animale dallo Stato membro di destinazione  a  norma  del  citato
regolamento (CE) n. 1760/2000; 
  f) il numero di identificazione dell'azienda di nascita; 
  g) i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l'animale
e' stato custodito e le date di ciascun cambiamento di azienda; 
  h) la data del decesso o della macellazione; 
  i) il tipo di mezzo di identificazione  elettronica,  se  applicato
all'animale». 
                               Art. 20 
 
Disposizioni  in  materia  di  organismi  geneticamente   modificati.
  Attuazione delle misure transitorie di cui  all'articolo  26-quater
  della direttiva 2001/18/CE - Caso EU-Pilot 3972/12/SNCO 
 
  1. Nelle more dell'attuazione della direttiva (UE) n. 2015/412  del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, che  modifica
la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilita'  per  gli
Stati membri di limitare  o  vietare  la  coltivazione  di  organismi
geneticamente  modificati  (OGM)  sul  loro   territorio,   ai   fini
dell'applicazione  delle  misure  transitorie  di  cui   all'articolo
26-quater della direttiva 2001/18/CE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 marzo 2001, il Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con i  Ministri  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e  della  salute,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, richiede  alla  Commissione
europea,  entro  il  3  ottobre   2015,   l'adeguamento   dell'ambito
geografico  delle  notifiche  o  delle  domande  presentate  o  delle
autorizzazioni alla coltivazione di OGM gia'  concesse  anteriormente
al 2 aprile 2015, rispettivamente, ai sensi  della  citata  direttiva
2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 settembre 2003. 
  2. Qualora il notificante o il richiedente, ai sensi  dell'articolo
26-quater, paragrafo 4, della direttiva 2001/18/CE, confermi l'ambito
geografico della sua notifica o domanda  iniziale,  con  decreto  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, possono essere adottate misure che limitano o vietano  in
tutto il territorio nazionale o in parte di esso la  coltivazione  di
un OGM o di un gruppo di OGM definiti  in  base  alla  coltura  o  al
tratto, una volta autorizzati ai sensi della parte C della  direttiva
2001/18/CE, e successive modificazioni, o  del  regolamento  (CE)  n.
1829/2003, con le modalita' di cui all'articolo 26-ter della medesima
direttiva 2001/18/CE. 
  3. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  viola
i divieti di coltivazione introdotti ai sensi dei  commi  1  e  2  e'
punito con la multa da  euro  25.000  a  euro  50.000.  L'autore  del
delitto di cui al presente comma e' tenuto altresi'  a  rimuovere,  a
proprie cura e spese, secondo le prescrizioni del  competente  organo
di vigilanza nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le
coltivazioni di sementi vietate e a realizzare misure di  riparazione
primaria e compensativa nei termini e con le modalita' definiti dalla
regione competente per territorio. 
  4. Restano fermi i divieti  di  coltivazione  introdotti  con  atti
adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 28 gennaio 2002. 
  5. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001,  n.  212,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2: 
  1) al primo  periodo,  le  parole:  «continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni recate dal decreto legislativo 3 marzo 1993,  n.  92,  e
successive  modificazioni»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «si
applicano le disposizioni recate dal  decreto  legislativo  8  luglio
2003, n. 224»; 
  2) il secondo periodo e' soppresso; 
    b) al comma 4: 
  1) la lettera a) e' abrogata; 
  2) alla lettera b), le parole: «decreto legislativo n. 92 del 1993,
e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti:  «decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224»; 
    c) i commi 5 e 6 sono abrogati. 

Capo VIII

Disposizioni in materia ambientale

                               Art. 21 
 
 
Disposizioni relative alla cattura di  richiami  vivi.  Procedura  di
                       infrazione n. 2014/2006 
 
  1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai
fini  di  richiamo  puo'  essere  svolta  esclusivamente  con  mezzi,
impianti  o  metodi  di  cattura  che  non  sono  vietati  ai   sensi
dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE  da  impianti  della  cui
autorizzazione siano titolari le province  e  che  siano  gestiti  da
personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA.  L'autorizzazione
alla gestione di tali impianti e' concessa dalle  regioni  su  parere
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il
quale svolge  altresi'  compiti  di  controllo  e  di  certificazione
dell'attivita' svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo
di attivita'». 
  2. I commi 1-bis e 1-ter  dell'articolo  16  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 116, sono abrogati. 
                               Art. 22 
 
Divieto di commercio di specie di uccelli viventi  naturalmente  allo
  stato selvatico nel territorio europeo. Caso EU Pilot 5391/13/ENVI 
 
  1. La lettera cc) del comma  1  dell'articolo  21  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157,  e  successive  modificazioni,  e'  sostituita
dalla seguente: 
  «cc)  il  commercio  di  esemplari   vivi,   non   provenienti   da
allevamenti, di specie di uccelli  viventi  naturalmente  allo  stato
selvatico nel  territorio  europeo  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea, anche se importati dall'estero». 
                               Art. 23 
 
Disposizioni finalizzate  al  corretto  recepimento  della  direttiva
  94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di  imballaggio.  Procedura  di
  infrazione n. 2014/2123 
 
  1. Al decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 217: 
  1)  al  comma  2,  le  parole:  «imballaggi  immessi  sul   mercato
nazionale» sono sostituite dalle seguenti:  «imballaggi  immessi  sul
mercato dell'Unione europea» e le parole: «, a qualsiasi titolo» sono
sostituite dalle seguenti: «o da qualunque altro soggetto che produce
o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio»; 
  2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. In attuazione dell'articolo 18 della direttiva  94/62/CE  e
fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione  previste  dalla
medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento  europeo,
e' garantita l'immissione  sul  mercato  nazionale  degli  imballaggi
conformi  alle  previsioni  del  presente  titolo  e  ad  ogni  altra
disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla
direttiva 94/62/CE»; 
    b) all'articolo 218, comma 1: 
      1) alla lettera o), le parole: «biogas con recupero energetico»
sono sostituite dalla seguente: «metano»; 
      2) alla lettera z),  le  parole:  «soggetti  interessati»  sono
sostituite dalla seguente: «soggetti»; 
    c) all'articolo 226, comma 3: 
      1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Possono essere
commercializzati solo imballaggi  rispondenti  a  tutti  i  requisiti
essenziali  stabiliti   dalla   direttiva   94/62/CEE   e   riportati
nell'allegato  F  alla  parte  quarta  del  presente  decreto.   Tali
requisiti  si  presumono  soddisfatti  quando  gli  imballaggi  siano
conformi  alle  pertinenti  norme  armonizzate  i   cui   numeri   di
riferimento  sono   stati   pubblicati   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea o alle norme nazionali che abbiano recepito  tali
norme armonizzate e, in mancanza di  queste,  agli  standard  europei
fissati dal Comitato europeo di normalizzazione.»; 
      2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In  mancanza
delle norme  armonizzate,  i  requisiti  essenziali  stabiliti  nella
direttiva 94/62/CE nonche' quelli di cui all'allegato  F  alla  parte
quarta del presente  decreto  si  presumono  soddisfatti  quando  gli
imballaggi sono conformi alle pertinenti norme nazionali, adottate ai
sensi del paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva 94/62/CE.»; 
    d) all'allegato E alla  parte  quarta,  al  numero  1),  dopo  le
parole: «e fino all'80% in peso  dei  rifiuti  di  imballaggio»  sono
inserite le seguenti: «; entro il 31 dicembre 2008 saranno  raggiunti
i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i». 
                               Art. 24 
 
 
Disposizioni  relative  allo  stoccaggio  geologico  di  biossido  di
                carbonio - Caso EU-Pilot 7334/15/CLIM 
 
  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. E' vietato lo stoccaggio di CO2 in un sito di stoccaggio il
cui complesso di stoccaggio si estende oltre l'area di cui al comma 1
del presente articolo, fatti salvi gli accordi  di  cui  all'articolo
30»; 
    b) all'articolo 8, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Ai fini della  valutazione  del  complesso  di  stoccaggio,  le
attivita' comprese nel programma lavori della licenza di esplorazione
possono prevedere una  fase  di  sperimentazione  e  il  monitoraggio
relativo all'iniezione di CO2 »; 
    c) all'articolo 22, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il  Comitato,  su  indicazione  degli  organi  di  vigilanza  e
controllo,  puo'  prescrivere  in  qualsiasi  momento   provvedimenti
correttivi necessari nonche' provvedimenti relativi alla tutela della
salute  pubblica  che  il  gestore  e'  tenuto  ad   adottare.   Tali
provvedimenti possono  essere  supplementari  o  diversi  rispetto  a
quelli descritti  nel  piano  sui  provvedimenti  correttivi  di  cui
all'articolo 13, comma 1, lettera p)»; 
    d) all'articolo 29, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. In caso di controversie transfrontaliere  si  applicano  le
modalita' di risoluzione delle controversie dello Stato membro che ha
giurisdizione sulla rete di trasporto o sui  siti  di  stoccaggio  ai
quali e' negato l'accesso. Se, nelle  controversie  transfrontaliere,
la rete di trasporto o il sito di stoccaggio interessano  piu'  Stati
membri,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  il   Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  avviano
consultazioni al  fine  di  garantire  un'applicazione  coerente  del
presente decreto»; 
    e) all'articolo 30, comma 1, le parole: «promuovono la stipula di
accordi specifici con Paesi non appartenenti all'Unione europea» sono
sostituite dalle seguenti: «promuovono  la  stipulazione  di  accordi
specifici con Stati membri dell'Unione europea». 

Capo IX

Disposizioni in materia di energia

                               Art. 25 
 
 
Disposizioni  relative  allo  stoccaggio   di   scorte   petrolifere.
                Procedura di infrazione n. 2015/4014 
 
  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a)  all'alinea  del  comma  5  dell'articolo  5,  dopo  la  parola:
«nazionale» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto
dal comma 3 dell'articolo 8»; 
  b) al comma 7 dell'articolo 9 sono aggiunte, in fine,  le  seguenti
parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8». 
                               Art. 26 
 
 
Disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto  energia.
                Procedura di infrazione n. 2014/2286 
 
  1. Al decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 15, comma 5, il secondo periodo e'  sostituito  dal
seguente: «L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e  il  sistema
idrico adotta le misure di cui all'articolo 16.»; 
  b) all'articolo 16: 
  1) il comma 1  e'  abrogato;  di  conseguenza  perde  efficacia  il
regolamento di cui al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
27 febbraio 2013, n. 65; 
  2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Il Gestore trasmette annualmente  all'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero  dello  sviluppo
economico il piano decennale di sviluppo  della  rete,  che  contiene
misure efficaci atte a  garantire  l'adeguatezza  del  sistema  e  la
sicurezza    di    approvvigionamento,    tenendo     conto     anche
dell'economicita' degli investimenti e  della  tutela  dell'ambiente.
L'Autorita' per l'energia elettrica, il  gas  e  il  sistema  idrico,
ricevuto il piano, lo sottopone alla consultazione degli utenti della
rete effettivi o potenziali secondo modalita' aperte e trasparenti  e
rende pubblici i risultati della consultazione»; 
      3) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
  «6. Il Ministero dello sviluppo economico valuta  la  coerenza  del
piano decennale di sviluppo della rete con  la  strategia  energetica
nazionale di cui all'articolo 3,  con  i  programmi  infrastrutturali
derivanti da accordi internazionali firmati dal  Governo  italiano  e
con l'esigenza di garantire, nel medio e lungo termine, la  sicurezza
degli approvvigionamenti di cui  all'articolo  8,  senza  pregiudizio
delle competenze dell'autorita' di regolazione per quanto riguarda il
piano decennale di sviluppo della rete»; 
      4) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
  «6-bis. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema
idrico valuta se il piano decennale di sviluppo della rete  contempli
tutti i fabbisogni in materia di investimenti individuati  nel  corso
della procedura consultiva e  se  esso  sia  coerente  con  il  piano
decennale non vincolante di sviluppo della rete a livello europeo, di
cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE)  n.
715/2009. Se insorgono dubbi sulla coerenza con il piano decennale di
sviluppo della rete a livello europeo, l'Autorita' consulta l'Agenzia
per  la  cooperazione  tra  i  regolatori   nazionali   dell'energia.
L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico  puo'
chiedere al Gestore di modificare il suo piano decennale di  sviluppo
della rete»; 
      5) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
effettua il  monitoraggio  dell'attuazione  del  piano  decennale  di
sviluppo della rete»; 
      6) il comma 8 e' sostituito dal seguente: 
  «8. Nei casi in cui il Gestore, per cause a  esso  imputabili,  non
realizzi un investimento che, in base al piano decennale di  sviluppo
della rete, doveva essere realizzato nel triennio successivo,  e  nei
casi in cui la mancata realizzazione costituisca ostacolo all'accesso
al sistema  o  allo  sviluppo  concorrenziale  del  mercato  del  gas
naturale, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas  e  il  sistema
idrico impone al Gestore di realizzare l'investimento medesimo  entro
un termine definito, purche' tale investimento sia ancora  pertinente
sulla base del piu' recente piano decennale di sviluppo della rete»; 
      7) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
  «9-bis. Le modalita' di valutazione dei piani decennali di sviluppo
della rete, di cui al presente articolo, si applicano anche ai  piani
in corso di valutazione»; 
  c) all'articolo 32, comma 1, le parole: «, sulla base di  indirizzi
del Ministero dello sviluppo economico,» sono soppresse; 
  d) all'articolo 37, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico
individua le modalita' e le condizioni  delle  importazioni  e  delle
esportazioni  di  energia  elettrica  per   mezzo   della   rete   di
trasmissione nazionale, tenendo conto degli  indirizzi  adottati  dal
Ministro  dello  sviluppo  economico  in   relazione   agli   impegni
sull'utilizzo  della  capacita'  di  transito  di  energia  elettrica
derivanti da atti e da accordi  internazionali  nonche'  da  progetti
comuni definiti con altri Stati»; 
    e) all'articolo 43, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. In attuazione dell'allegato I, punto 1, lettera  j),  della
direttiva 2009/72/CE e  della  direttiva  2009/73/CE,  i  consumatori
ricevono un conguaglio definitivo a seguito di  un  eventuale  cambio
del fornitore di energia elettrica o di gas naturale  non  oltre  sei
settimane dopo aver effettuato il cambio di fornitore»; 
    f) all'articolo 45: 
      1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Le sanzioni amministrative pecuniarie  irrogate  dall'Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico  per  violazioni
delle disposizioni del presente decreto non possono essere inferiori,
nel minimo, a 2.500 euro e non possono superare il 10 per  cento  del
fatturato realizzato  dall'impresa  verticalmente  integrata,  o  dal
gestore  di  trasmissione,   nell'ultimo   esercizio   chiuso   prima
dell'avvio del procedimento sanzionatorio»; 
      2) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
  «7-bis. In caso di violazione  persistente  da  parte  del  Gestore
degli obblighi  su  di  esso  incombenti  ai  sensi  della  direttiva
2009/73/CE, l'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema
idrico assegna a un gestore di trasporto indipendente tutti o  alcuni
specifici compiti del Gestore». 

Capo X

Disposizioni in materia di protezione civile

                               Art. 27 
 
 
             Capacita' europea di risposta emergenziale 
 
  1. In attuazione della decisione  n.  1313/2013/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del  17  dicembre  2013,  su  un  meccanismo
unionale di protezione civile, al fine di concorrere al funzionamento
del meccanismo medesimo, denominato  Capacita'  europea  di  risposta
emergenziale (EERC), istituito ai sensi dell'articolo 11 della citata
decisione n. 1313/2013/UE, e' autorizzato  l'impiego  di  moduli,  di
mezzi,  di  attrezzature   e   di   esperti   qualificati,   all'uopo
specificamente formati. 
  2. A seguito di richiesta di assistenza inoltrata tramite il Centro
di coordinamento europeo della risposta  alle  emergenze  (ERCC),  il
Capo del Dipartimento della protezione civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, valutata l'assenza di  elementi  ostativi  di
cui al paragrafo 7 dell'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE e
ferma restando la possibilita' di ritirare tali mezzi nel caso in cui
ricorrano i gravi motivi di cui al paragrafo 8 del medesimo articolo,
e' autorizzato ad attivare e coordinare le risorse di cui al comma  1
del presente articolo, previa informativa al Presidente del Consiglio
dei ministri e dandone comunicazione  alle  Commissioni  parlamentari
competenti. 
  3. Al fine della partecipazione dell'Italia alle attivita'  di  cui
ai commi 1  e  2,  il  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato a  intraprendere
ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare  le  misure  rientranti
nell'EERC  anche  stipulando  appositi  accordi  e  convenzioni   con
amministrazioni e organizzazioni,  avvalendosi  anche  delle  risorse
finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE. 

Capo XI

Altre disposizioni

                               Art. 28 
 
 
Introduzione dell'articolo 41-bis della legge 24  dicembre  2012,  n.
                                 234 
 
  1. Al capo VI della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e' aggiunto, in
fine, il seguente articolo: 
  «Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa europea).  -
1. Al fine di consentire il tempestivo  adeguamento  dell'ordinamento
interno agli obblighi  imposti  dalla  normativa  europea,  nei  soli
limiti occorrenti per l'adempimento  degli  obblighi  medesimi  e  in
quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10 milioni  di
euro per l'anno 2015 e di  50  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2016. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo,  con
una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di  50  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle  sole  spese
derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro  annui  a
decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10  milioni  di  euro
per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del  bilancio  dello
Stato, per un corrispondente importo, delle somme del  fondo  di  cui
all'articolo 5, comma 1, della legge  16  aprile  1987,  n.  183,  e,
quanto a 50  milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e
speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
                               Art. 29 
 
 
            Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 
 
  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «9-bis.  Il  Segretario  del  CIAE  e'  nominato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del  Ministro  per
gli affari europei, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dell'articolo  9
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  e  successive
modificazioni,  tra  persone  di  elevata   professionalita'   e   di
comprovata esperienza»; 
    b)  all'articolo  31,  comma  1,  le  parole:  «due  mesi»   sono
sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»; 
    c) all'articolo 36: 
      1) al comma 1 sono premesse le  seguenti  parole:  «Alle  norme
dell'Unione europea non  autonomamente  applicabili,  che  modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di  direttive
gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e»; 
      2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. In relazione a quanto disposto  dall'articolo  117,  quinto
comma,  della  Costituzione,  i  provvedimenti  di  cui  al  presente
articolo  possono  essere  adottati  nelle  materie   di   competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di  Trento  e  di
Bolzano al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia  dei  suddetti
enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i
provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per  le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la  rispettiva
normativa di attuazione,  a  decorrere  dalla  scadenza  del  termine
stabilito per  l'attuazione  della  pertinente  normativa  europea  e
perdono comunque efficacia dalla data  di  entrata  in  vigore  della
normativa di attuazione di ciascuna regione o provincia  autonoma.  I
provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva
del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni  in
essi contenute»; 
      3)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Adeguamenti
tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Capo XII

Disposizione finale

                               Art. 30 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  Dall'attuazione  della  presente  legge,  ad  esclusione  degli
articoli 18 e 28, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono
agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 29 luglio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

(fonte www.gazzettaufficiale.it)


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