Le schede carburante rivelano l’evasione del tassista (nota a Cass. 30664/2022)
Nell’ordinanza n. 30664 del 2022 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ribadisce che, in caso di accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, qualora l’ufficio abbia sufficientemente motivato, specificando gli indici di inattendibilità dei dati contabili e dimostrando la loro astratta idoneità a rappresentare una capacità contributiva non dichiarata, null’altro è tenuto a provare, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse. Nel caso di specie, l’occultamento di materia imponibile da parte di un tassista viene rivelato dall’obiettiva antieconomicità dell’attività economica svolta, giacché il contribuente dichiara redditi annuali irrisori rispetto al valore di licenza, mentre i maggiori ricavi sono calcolati sulla base della differenza tra il chilometraggio indicato dallo stesso contribuente nello studio di settore presentato e quello rilevabile dalle schede carburante.
(Cass., sez. trib., 18 ottobre 2022 (ord.), n. 30664)
https://www.altalex.com/documents/2022/10/27/schede-carburante-rivelano-evasione-tassista