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Le agevolazioni spettano anche in caso di omissione delle dichiarazioni IMU (e della comunicazione all’ENEA) (nota a Corte Giustizia Trib. I grado di Como 53/2023)

La sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Como conferma che l’art. 6, comma 4, Legge n. 212/2000, escludendo la possibilità di richiedere ai privati informazioni o documenti di cui la Pubblica amministrazione già disponga, costituisce espressione del principio di collaborazione e buona fede sancito dall’art. 10, comma 1, dello Statuto del contribuente e comporta altresì una specifica ricostruzione dei rapporti tra ente impositore e contribuente nel momento processuale per quanto attiene alla ripartizione dell’onere probatorio. Questa disciplina consente inoltre di costruire una strategia difensiva alternativa in caso di tardiva – ovvero omessa – trasmissione all’ENEA della documentazione relativa ai c.d. bonus edilizi: infatti l’inosservanza di un adempimento che costituisce un presupposto solo formale per il godimento di un’agevolazione non impedisce di riconoscere il diritto al beneficio in capo al contribuente che abbia i requisiti per usufruire dello stesso, tanto più ove essi risultino da documentazione in possesso dell’Amministrazione finanziaria, come, ad esempio, la fatturazione elettronica nel SdI e il c.d. bonifico parlante.

(Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Como, sez. I, 7 febbraio 2023, n. 53)

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