202001.24
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L’art. 497 c.p.c. è applicabile al pignoramento di crediti presso terzi (Trib. Genova 24 gennaio 2020)

L’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal debitor debitoris (ingiunto) basata sull’asserita permanenza del vincolo di indisponibilità del credito pignorato dall’Agenzia delle Entrate Riscossione non è fondata e dev’essere rigettata quando il pignoramento sia divenuto inefficace a sensi dell’art. 497 c.p.c. in difetto di attivazione della procedura espropriativa da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione stessa.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

SESTA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di Rago, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa R.G. n. 1032/2018, promossa da:

C.G.I. Spa, P.I. (…), con sede in (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall’Avv. (…), C.F. (…), con studio in (…), ivi elettivamente domiciliata,

  • attrice opponente –

CONTRO

L.P., C.F. (…), residente in (…), rappresentato e difeso dall’Avv. Leda Rita Corrado, C.F. (…), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata nel suo studio in Genova, Via Polleri 6/2A,

  • convenuto opposto-

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

  1. Esposizione delle domande, eccezioni e deduzioni difensive delle parti. Svolgimento del processo.

L’Ing. L., assumendo di essere creditore dell’odierna società opponente per la somma di Euro 40.931,59, chiedeva e otteneva dal Tribunale di Genova l’emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 3883/2017 – R.G. 9642/2017 del 23/11/2017.

La società odierna attrice presentava quindi opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, previa sospensione della provvisoria esecutività, evidenziando di avere ricevuto la notifica da parte di Equitalia di un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 per le somme di cui la medesima risultava debitrice nei confronti dell’Ing. L..

Veniva quindi fissata la prima udienza di comparizione per il 2/05/2018, nel corso della quale la società opponente insisteva nell’istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Il Giudice si riservava e, con successiva ordinanza del 7/05/2018, respingeva l’istanza in questione. Inoltre, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale e la pronuncia di sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. all’udienza dell’8/01/2019.

Il procedimento in questione veniva quindi riassegnato all’odierno Giudice, il quale per motivi organizzativi rinviava l’udienza per i medesimi incombenti al 29/01/2019. A tale udienza parte opposta eccepiva l’improcedibilità della domanda attorea per il mancato esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010. Disposto in ogni caso un rinvio su richiesta di parte opposta, la quale aveva dichiarato in udienza di voler valutare se aderire alla procedura di definizione agevolata dei debiti di cui al D.L. n. 119 del 2018, vista la non opposizione della controparte e allo scopo di agevolare una possibile soluzione transattiva della vertenza, l’udienza veniva quindi ulteriormente rinviata per i medesimi incombenti al 24/01/2020, con concessione alle parti di termine fino al 30/09/2019 per il deposito di brevi note conclusive.

In tale udienza le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la redazione della sentenza.

  1. Sintetica motivazione della sentenza.

In primo luogo deve dichiararsi inammissibile, perché tardiva, essendo stata sollevata soltanto in sede di udienza ex art. 281-sexies c.p.c., e comunque infondata, in quanto le cause in materia di subfornitura non rientrano tra le ipotesi previste dall’art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010, l’eccezione di improcedibilità dell’azione avversaria mossa da parte opposta all’udienza del 28/01/2019.

L’opposizione svolta dalla società odierna opponente deve comunque ritenersi infondata nel merito, per i motivi di seguito indicati.

Quest’ultima non ha contestato né l’an né il quantum della pretesa obbligatoria posta alla base del decreto ingiuntivo opposto. L’opposizione è infatti fondata unicamente sulla circostanza, non contestata, che la società opponente abbia ricevuto la notifica da parte di Equitalia di un pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 per le somme di cui la medesima risultava debitrice nei confronti dell’Ing. L.. Risulta altresì pacifico tra le parti che la pignorante Equitalia, a fronte della mancata ottemperanza al pagamento da parte della società odierna opponente, non abbia provveduto a dare seguito al pignoramento con la citazione del terzo intimato e del creditore nelle forme previste dal Codice di procedura civile, come disposto dagli artt. 72 e 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973.

Le posizioni delle parti in lite divergono invece in merito alle conseguenze di tale mancata citazione entro il termine di sessanta giorni previsto dalle predette disposizioni. Mentre parte opponente ritiene che quanto sopra non abbia fatto venire meno gli effetti del pignoramento notificatole e che in virtù dell’applicazione analogica dell’art. 2917 c.c. sussisterebbe comunque l’indisponibilità di tali somme e il divieto di corrisponderle al debitore, parte opposta sostiene al contrario che la condotta di Equitalia avrebbe comportato l’inefficacia del predetto pignoramento.

Pur dovendo dare atto dell’incertezza del quadro normativo sulla specifica questione oggetto di causa, si ritiene di dover evidenziare come la Suprema Corte abbia chiarito la natura amministrativa dell’ordine di pagamento diretto al terzo di cui all’art. 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973, procedimento interamente stragiudiziale, da ritenersi alternativo al procedimento di esecuzione presso terzi di cui agli artt. 543 ss. c.p.c. (si veda, da ultimo, Cass. civ., sez III, 14 novembre 2017, n. 26830). Il menzionato art. 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973 prevede poi espressamente che l’Amministrazione finanziaria che abbia scelto di avvalersi della procedura ivi disciplinata e che non abbia ottenuto la collaborazione del terzo pignorato per il pagamento della somma dovuta debba avviare nei successivi sessanta giorni il procedimento di cui agli artt. 543 ss. c.p.c., potendosi obbligare il terzo pignorato a effettuare il pagamento solo in forza di un provvedimento giudiziale.

Da quanto sopra si ritiene di poter concludere che il procedimento speciale di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 abbia necessariamente termine ove il terzo pignorato non abbia provveduto a ottemperare all’ingiunzione rivoltagli dall’Amministrazione finanziaria e quest’ultima non abbia provveduto ad attivare nei termini di legge il procedimento di cui agli artt. 543 ss. c.p.c., con conseguente sopravvenuta inefficacia del pignoramento. In caso contrario dovrebbe infatti sostenersi una permanenza sine die del vincolo sul bene pignorato, per di più a fronte di una condotta omissiva, per quanto del tutto legittima, dell’Amministrazione procedente che abbia scelto di non richiedere l’ordine giudiziale di pagamento nei confronti del soggetto terzo pignorato. Senza dire poi che si creerebbe in tal modo una obiettiva e poco giustificabile situazione di incertezza in merito al soggetto legittimato a pretendere il pagamento dal debitor debitoris dell’Amministrazione finanziaria. Con la conseguenza che tale stato di cose finirebbe ingiustificatamente per avvantaggiare proprio quest’ultimo soggetto, il quale, dopo aver rifiutato il pagamento all’Amministrazione finanziaria, potrebbe, nell’inerzia di quest’ultima, non provvedere nemmeno al pagamento in favore del proprio creditore.

A simili conclusioni sono recentemente pervenuti alcuni Giudici di merito, le cui decisioni vanno pertanto opportunamente richiamate in questa sede. Oltre al provvedimento del Tribunale di Nocera Inferiore del 19/03/2008 più volte citato da parte opposta, si possono menzionare anche due ordinanze rese dal Tribunale di Lecce in funzione di Giudice dell’esecuzione e pubblicate, rispettivamente, in data 22/05/2019 e in data 8/07/2019. Particolarmente rilevante appare comunque la motivazione addotta dal menzionato Tribunale di Nocera Inferiore a sostegno della tesi della sopravvenuta inefficacia del pignoramento esattoriale non seguito dall’ottemperanza del terzo pignorato e dall’avvio del procedimento giudiziale di cui agli artt. 543 ss. c.p.c.. E, infatti, l’art. 497 c.p.c., applicabile anche ai pignoramenti extragiudiziali, quale quello di cui all’art. 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973, ne sancisce l’inefficacia ove dal suo compimento siano trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita. Quanto sopra appare poi in linea con il principio generale dell’estinzione del processo per inattività delle parti, di cui l’art. 630 c.p.c. costituisce espressione relativamente ai procedimenti di esecuzione forzata.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno liquidate a carico di parte opponente, sulla base dei criteri indicati nel D.M. n. 55 del 2014, riducendole comunque ai minimi in considerazione della natura documentale della causa e della ridotta attività processuale svolta dalle parti, nonché dell’incertezza del quadro normativo di riferimento e delle ragioni che hanno spinto la società opponente all’avvio del procedimento di opposizione:

a) fase di studio della controversia, valore minimo, Euro 810,00;

b) fase introduttiva del giudizio, valore minimo, Euro 574,00;

c) fase decisionale, valore minimo, Euro 1.384,00.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l’art. 281-sexies c.p.c.:

  • rigetta l’opposizione e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3883/2017 – R.G. 9642/2017 del Tribunale di Genova del 23/11/2017;
  • condanna C.G.I. Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore di L.P., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell’Avv. Leda Rita Corrado, dichiaratasi antistataria, spese che liquida nella somma di Euro 2.768,00 per competenze, oltre spese forfettarie 15%, CPA e IVA.

Sentenza immediatamente esecutiva.

Così deciso in Genova, il 24 gennaio 2020.

Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2020.