200803.19
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L’art. 497 c.p.c. è applicabile al pignoramento di crediti presso terzi ex art. 72 bis d.p.r. 602/73 (Trib. Nocera Inferiore 19 marzo 2008)

Esecuzione forzata – Pignoramento – Inefficacia – Mancata proposizione dell’istanza di vendita nel termine previsto dall’art. 497 c.p.c. – Conseguenze – Estinzione del processo esecutivo – Procedura speciale di espropriazione presso terzi per crediti erariali – Applicabilità.

L’art. 497 c.p.c. in virtù del quale il pignoramento perde efficacia se sono trascorsi novanta giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita e la cui inosservanza determina l’estinzione del processo esecutivo è applicabile anche alla speciale procedura di espropriazione presso terzi per crediti erariali di cui all’art. 72 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

(Tribunale Nocera Inferiore, 19 marzo 2008)


TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Prima Sezione Civile – Ufficio dell’esecuzione

Nel procedimento instaurato da:
Linea Edile di Maria Coppola sas contro Equitalia E.TR. spa
Proc. n. 239/08
Il Giudice dell’esecuzione
in persona del dott. Salvatore Di Lonardo,
sciogliendo la riserva formulata nel verbale di udienza del 20
febbraio 2008;
vista la documentazione prodotta, letti gli atti ed esaminate le
istanze avanzate dalle parti;

OSSERVA

Fatto

Con atto notificato il 18 ed il 28 maggio 2007 l’Equitalia E.TR. spa ha instaurato procedura di espropriazione presso terzi, ai sensi dell’art. 72 bis DPR 602/73, nei confronti della “Linea Edile di Maria Coppola sas”, all’uopo pignorando il credito vantato dalla società debitrice, nei confronti della Banca Carime spa – filiale di Roccapiemonte.
La società debitrice ha promosso opposizione, chiedendo preliminarmente, con istanza rivolta a questo giudice dell’esecuzione, la sospensione della procedura espropriativa sulla base dei seguenti motivi: la sopravvenuta inefficacia del pignoramento per decorso del termine di cui all’art. 497 cpc e l’impignorabilità delle somme in quanto necessarie al pagamento di stipendi e salari.
A parere di questo giudice, al di là delle disposizioni normative richiamate dalla ricorrente ed indipendentemente dal tenore letterale delle espressioni contenute nel ricorso, il motivo afferente alla sopravvenuta inefficacia del pignoramento per decorso del termine di cui all’art. 497 cpc, deve qualificarsi più propriamente quale “eccezione di estinzione” del processo esecutivo, giacchè con esso la parte non intende ottenere l’annullamento di un atto, quanto la caducazione della procedura, sì che in questa sede deve provvedersi ai sensi e per gli effetti dell’art. 630 cpc. Del resto, la stessa Suprema Corte ha avuto modo di osservare, seppur con riferimento all’esecuzione immobiliare, che “nel processo esecutivo, l’inosservanza del termine stabilito dall’art. 497 c.p.c. per il deposito dell’istanza di vendita determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 630 c.p.c. La relativa eccezione va proposta non nel termine di 5 giorni dalla comunicazione del decreto che fissa l’udienza per sentire le parti sull’istanza, ma può essere proposta, prima di ogni altra difesa, nella stessa udienza” (Cass. 9624/03).
Il motivo di cui si è detto è, poi, fondato, posto che l’art. 497 cpc – che pur viene espressamente esteso da qualificata da dottrina anche alle procedure disciplinate dagli artt. 543 ss cpc, laddove si afferma che “il termine decorre… dalla notificazione al debitore e al terzo dell’atto di pignoramento presso terzi” – è certamente applicabile alla fattispecie prevista dall’art. 72 bis DPR 602/73, giacchè anche in tal caso si rende assolutamente necessario che l’atto di pignoramento si integri, per così dire, con un altro atto del processo, con il quale la parte faccia valere la sua volontà di completare la procedura. Sussiste, dunque, la ratio dell’art. 497 cpc, che è quella di imporre alla parte interessata la prosecuzione del processo esecutivo entro un termine acceleratorio, la cui inosservanza trova la propria sanzione nell’estinzione per “inattività delle parti” prevista dal citato art. 630 cpc.
A differenza di quanto potrebbe osservarsi nell’ordinaria procedura di espropriazione forzata presso terzi, infatti, il pignoramento eseguito dall’agente della riscossione nelle forme di cui al richiamato art. 72 bis si deve necessariamente combinare con un’ulteriore attività, che è quella di agire secondo le norme del codice di procedura civile in caso di inottemperanza all’ordine di pagamento. Ricorre certamente, pertanto, l’esigenza innanzi avvertita ed espressamente contemplata nell’art. 497 cpc, che è quella di far sì che il processo prosegua (e si concluda) sulla base di un atto di parte con il quale sia in maniera inequivoca chiesta l’attuazione della sanzione esecutiva, non potendosi ammettere una permanenza sine die del vincolo; il che è proprio quanto accadrebbe laddove si dovesse escludere l’applicabilità del termine di inefficacia previsto dall’art. 497 cpc.
Conseguentemente, poichè dalla documentazione in atti e delle stesse argomentazioni difensive svolte dalle parti risulta dimostrato che dalla data di notifica del pignoramento (eseguito il 18 ed il 28 maggio 2007) l’agente della riscossione, pur a fronte dell’inottemperanza da parte del terzo all’ordine di pagamento, ha omesso di procedere secondo le norme del codice di procedere civile nel termine di cui all’art. 497 cpc, l’esecuzione deve essere dichiarata estinta, con conseguente inefficacia del pignoramento e liberazione del pignorato.
Rimane assorbita l’istanza di sospensione dell’esecuzione in relazione al secondo motivo di opposizione, per il quale, giusta l’art. 616 cpc, deve in ogni caso essere fissato il termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito.

P.Q.M.

letti gli artt. 497 e 630 cpc, dichiara l’estinzione dell’espropriazione forzata presso terzi instaurata dalla Equitalia E.TR. spa contro la soc. “Linea Edile di Maria Coppola sas” avente ad oggetto il credito da quest’ultima vantato nei confronti della Banca Carime spa – filiale di Roccapiemonte, con conseguente inefficacia del pignoramento e liberazione del pignorato;
visto l’art. 616 c.p.c. assegna termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per l’introduzione del giudizio di merito a cognizione piena relativo all’opposizione, da effettuarsi con atto di citazione, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163 bis c.p.c. ridotti della metà.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Nocera Inferiore 19 marzo 2008
Il G.E.
dott. Salvatore Di Lonardo