La riforma rafforza il legame tra Corti di Giustizia tributaria e MEF
Con la legge n. 130 del 2022 la Giustizia Tributaria compie un passo avanti e due indietro: se, da un lato, s’introduce la figura del magistrato tributario, selezionato con pubblico concorso e impegnato nell’esercizio della funzione giurisdizionale “a tempo pieno”, dall’altro si rafforza il legame organizzativo e giuridico che fa dipendere l’intero apparato giudiziario tributario dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La riforma del Governo Draghi ha rafforzato la collocazione organica della Giustizia Tributaria nella sfera gestionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale – tra l’altro – si affida la nomina dei nuovi magistrati tributari, la gestione del loro status giuridico ed economico, nonché l’organizzazione delle segreterie loro ausiliarie, senza bilanciare questa situazione attraverso un adeguato rafforzamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con un lampante vulnus all’imparzialità, alla terzietà e all’indipendenza del giudice, requisiti indefettibili per ogni giurisdizione secondo l’univoca giurisprudenza nazionale e sovranazionale: può infatti dirsi “terzo e imparziale” un giudice – come le “vecchie” Commissioni Tributarie e le “nuove” Corti di Giustizia Tributaria – che trae la propria linfa vitale dalla massima espressione degli interessi erariali all’interno della macchina statale?
Nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2022 è stata pubblicata la legge 31 agosto 2022, n. 130, recante “Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario”.
Nel comunicato congiunto del 9 agosto 2022, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero della Giustizia hanno dichiarato che “la riforma rende la giustizia tributaria conforme ai principi del giusto processo” e che “la definitiva professionalizzazione della magistratura tributaria comporta anche un rafforzamento dell’organo di autogoverno dei giudici tributari, presso il quale nasce l’Ufficio ispettivo e l’Ufficio del massimario nazionale, così come vengono potenziate le strutture centrali e territoriali del MEF, che si occuperanno della gestione amministrativa delle nuove Corti tributarie”.
L’Associazione Magistrati Tributari proclama l’astensione dalle attività giudiziarie.
La soddisfazione manifestata dal Governo Draghi non è condivisa né dalla dottrina, né dalle associazioni rappresentative degli operatori della giustizia tributaria, che ne hanno aspramente criticato il modesto contenuto, raffazzonato all’esito di un iter parlamentare pari ad appena cinque settimane (il 1° giugno 2022 il disegno di legge è stato comunicato dal Governo Draghi al Parlamento e, dopo limitate modifiche, è stato approvato dal Senato il 4 agosto 2022 e dalla Camera il 9 agosto 2022).
L’Associazione Magistrati Tributari (AMT) ha dichiarato l’astensione dalle attività giudiziarie e, in particolare, dalla partecipazione alle udienze pubbliche e dallo svolgimento di qualunque altro adempimento d’ufficio, da lunedì 19 a venerdì 23 settembre 2022, pur assicurando lo svolgimento dei servizi giudiziari urgenti, inclusa la trattazione delle istanze cautelari ex artt. 47 e 62 bis, d.p.r. 31 dicembre 1992, n. 546, avendo espresso “una profonda delusione per l’aspettativa di una riforma della giustizia tributaria che, da un lato, acquistasse pari dignità ed importanza, al pari delle altre “giustizie” del nostro sistema giudiziaria, e, dall’altro, che effettivamente conseguisse l’obiettivo di assicurare un’accelerazione dei tempi di durata dei processi tributari, per la verità già celeri nei gradi di merito, a differenza del tempo richiesto per il controllo di legittimità”.
Le critiche mosse dall’AMT spaziano da profili economici, come l’eliminazione del c.d. “compenso premiale” a favore delle Commissioni più virtuose oppure la mancata previsione di un indennizzo economico a favore dei giudici tributari che, confidando nella durata dell’incarico fino a 75 anni, hanno rinunciato alle attività professionali, si sono sottoposti a trasferimenti di sede e svolgono a tempo pieno tale attività, a profili normativi, come la disparità di trattamento tra i nuovi magistrati tributari e gli attuali giudici in servizio sotto il profilo dello status giuridico ed economico, fino a questioni organizzative, come il disservizio dell’attività giudiziaria nelle sedi che rimarranno scoperte a causa della diminuzione del numero dei giudici. Il nucleo centrale dei cahiers de doléances è costituito dal mancato rafforzamento della indipendenza del giudice tributario dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, vale a dire il dicastero titolare degli interessi sostanziali del processo tributario, “la cui presenza risulta addirittura rafforzata con l’attribuzione a suddetto Ministero di poteri di gestione dello status giuridico ed economico del c.d. personale giudicante e dei concorsi di reclutamento”.
Anche le associazioni nazionali di commercialisti proclamano l’astensione collettiva.
In concomitanza con tale iniziativa, anche le Associazioni Nazionali dei Commercialisti (ADC, AIDC, ANC, FIDDOC, UNAGRACO, SIC, UNGDCEC e UNICO) hanno proclamato l’astensione collettiva nazionale dal 18 al 23 settembre 2022, per denunciare l’allocazione organica delle Corti di Giustizia Tributaria all’interno del Ministero dell’Economia e delle Finanze, le cui articolazioni sono anche parti necessarie del processo tributario.
Sulla stessa linea si è collocato anche il Consiglio Nazionale Forense, secondo il quale la riforma desta perplessità per modalità e testo, essendo invece imprescindibili – anche e soprattutto nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – la piena attuazione dei principi di indipendenza terzietà e imparzialità del c.d. “giusto processo” ex art. 111 Cost. e, con essa, il corretto esercizio della funzione impositiva.
La riforma del Governo Draghi viola i principi del c.d. “giusto processo”.
Come le associazioni rappresentative di chi opera nel processo tributario hanno correttamente denunciato, la legge n. 130 del 2022 ha rafforzato la collocazione organica della Giustizia Tributaria nella sfera gestionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale – tra l’altro – si affida la nomina dei nuovi magistrati tributari, la gestione del loro status giuridico ed economico, nonché l’organizzazione delle segreterie loro ausiliarie, senza bilanciare questa situazione attraverso un adeguato rafforzamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, con un lampante vulnus all’imparzialità, alla terzietà e all’indipendenza del giudice, requisiti indefettibili per ogni giurisdizione secondo l’univoca giurisprudenza nazionale e sovranazionale. Numerosi sono infatti gli interventi che operano nel senso denunciato, come, ad esempio, i seguenti:
- con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze è bandito il concorso per magistrati tributari, così come sono nominati i componenti della commissione esaminatrice e del comitato di vigilanza per le altre sedi; inoltre le attività di segreteria della commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo dell’Area funzionari in servizio presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono nominati i magistrati tributari e i giudici tributari;
- la legge n. 130 del 2022 autorizza il Ministero dell’Economia e delle Finanze ad assumere 100 unità di magistrati tributari per l’anno 2023 e 68 unità per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, per un totale di 476 unità;
- a decorrere dal 1° ottobre 2022 sono istituiti presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze due uffici dirigenziali di livello non generale aventi funzioni, rispettivamente, in materia di status giuridico ed economico dei magistrati tributari e di organizzazione e gestione delle procedure concorsuali per il reclutamento dei magistrati tributari, da destinare alla Direzione della Giustizia Tributaria, nonché 18 posizioni dirigenziali di livello non generale da destinare alla direzione di uno o più uffici di segreteria di Corti di Giustizia Tributaria;
- la Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle Finanze supporta il neo-costituito Ufficio Ispettivo presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;
- il neo-costituito Ufficio del Massimario Nazionale si avvale delle risorse e dei servizi informatici del Ministero dell’Economia e delle Finanze; inoltre le massime così elaborate alimentano la banca dati della giurisprudenza tributaria di merito gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze è stabilita la misura del compenso variabile spettante al presidente e al presidente di sezione delle Corti di Giustizia Tributaria e al giudice monocratico.
Lo status quo non deve essere ulteriormente mantenuto.
La legge n. 130 del 2022 ha confermato il ruolo dell’Amministrazione finanziaria quale unica depositaria delle competenze conoscitive richieste da Governo e Parlamento a sostegno dell’esercizio della funzione legislativa; al contrario, l’istituzione di un ruolo dell’amministrazione giudiziaria autonomo rispetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze porrebbe le condizioni giudiche e culturali idonee alla concreta attuazione dei valori di solidarietà economico-sociale che sono alla base dell’assetto disegnato dalla Costituzione.
Il secondo comma dell’art. 111 Cost. così recita: “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”: come hanno chiarito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza del 14 maggio 2020, n. 8906, “l’esercizio della funzione giurisdizionale impone al giudice il dovere non soltanto di “essere” imparziale, ma anche di “apparire” tale; gli impone non soltanto di essere esente da ogni “parzialità”, ma anche di essere “al di sopra di ogni sospetto di parzialità”. Mentre l’essere imparziale si declina in relazione al concreto processo, l’apparire imparziale costituisce, invece, un valore immanente alla posizione istituzionale del magistrato, indispensabile per legittimare, presso la pubblica opinione, l’esercizio della giurisdizione come funzione sovrana: l’essere magistrato implica una “immagine pubblica di imparzialità”. Può dirsi “terzo e imparziale” un giudice – come le “vecchie” Commissioni Tributarie e le “nuove” Corti di Giustizia Tributaria – che trae la propria linfa vitale dalla massima espressione degli interessi erariali all’interno della macchina statale?
Il legame organizzativo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze non è accettabile anche perché compromette la separazione tra il potere giudiziario, il potere esecutivo e il potere legislativo, giacché tale istituzione collabora con la Presidenza del Consiglio di Ministri alla direzione della politica fiscale del Governo ex art. 95 Cost., concorre all’esercizio del potere legislativo da parte dell’Esecutivo ex artt. 76 e 77 Cost., attua l’azione amministrativa in ambito tributario ed organizza il controllo giurisdizionale del legittimo esercizio del potere impositivo.
Al contrario, l’istituzione di un autonomo ruolo dell’amministrazione giudiziaria tributaria nell’ambito del Ministero della Giustizia con l’adeguamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria rispetto alle prerogative proprie del Consiglio Superiore della Magistratura creerebbe le condizioni culturali idonee alla concreta attuazione dei valori di solidarietà economico-sociale che sono alla base dell’assetto disegnato dalla Costituzione. Tale soluzione consentirebbe inoltre l’integrazione delle carriere all’interno delle Corti di Giustizia Tributaria con quelle nella Sezione tributaria della Corte di Cassazione, ora istituita anche per legge ex art. 108 Cost..
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