201204.25
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La ricerca di una fonte per il principio generale antielusivo all’ombra della Corte di Giustizia (nota a Corte di Giustizia UE, IV sez., 29 marzo 2012, causa C-417/2010, 3M Italia S.p.A.)

Con la sentenza 3M Italia S.p.A. la Corte di Giustizia mette a tacere i dubbi di compatibilità della definizione agevolata delle liti pendenti ex art. 3, comma 2 bis, lett. b), d.l. n. 40 del 2010 con il diritto dell’Unione Europea.
Le medesime questioni pregiudiziali sono state sollevate d’ufficio dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con due ordinanze interlocutorie di identico tenore testuale pronunciate nelle controversie 3M Italia S.p.A. e Safilo S.p.A.. Sono significativi due elementi:

  1. nel caso 3M Italia S.p.A., la richiesta è stata contrastata dal P.G., il quale insisteva per l’accoglimento del ricorso dell’Amministrazione finanziaria;
  2. entrambe le ordinanze interlocutorie non sono state predisposte dal giudice relatore, ma dal presidente del collegio.

Queste brevi note saranno confinate alle sole questioni pregiudiziali concernenti l’elusione tributaria.

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il procedimento principale e le questioni pregiudiziali – 3. La (caustica) risposta della Corte di Giustizia – 4. Il contrasto giurisprudenziale all’elusione tributaria cede il passo al principio di legalità – 5. “Delenda Carthago!”: la deriva della giurisprudenza di legittimità verso un “abuso dell’abuso”.

(Corte di Giustizia UE, IV sez., 29 marzo 2012, causa C-417/2010, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate c. 3M Italia S.p.A.)

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