La revisione del sistema sanzionatorio amministrativo tributario
Il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 ha modificato il sistema sanzionatorio tributario: l’intervento ha investito non soltanto le sanzioni penali, ma anche le sanzioni amministrative.
Di particolare interesse sono le novità introdotte dal 1° gennaio 2017 nella disciplina relativa alle imposte sui redditi, all’Irap e all’Iva, già contenuta nel d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
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VIOLAZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI E DELL’IRAP
(art. 1, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)
È modificata la disciplina delle violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap nel prosieguo): per le imposte sui redditi viene sostituito il contenuto dell’art. 1, d.lgs. n. 471 del 1997, mentre le norme relative all’Irap sono spostate dall’art. 32, d.lgs. n. 446 del 1997 a questa nuova sede.
Omessa dichiarazione
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000.
Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
Infedele dichiarazione
Se nella dichiarazione è indicato un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta – pari alla differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni – o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.
La sanzione è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
La sanzione è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al 3% dell’imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando l’infedeltà è conseguenza di un errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell’annualità in cui interviene l’attività di accertamento o in una precedente. Se non vi è alcun danno per l’Erario, la sanzione è pari a euro 250.
Prezzi di trasferimento
In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito di operazioni con società estere (art. 110, comma 7, Tuir), da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione per infedele dichiarazione non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione deve darne apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini indicati nel provvedimento sopra richiamato; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione per infedele dichiarazione.
Cedolare secca sugli affitti
Nel caso in cui sia applicato il regime della cosiddetta “cedolare secca sugli affitti” (art. 3, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23), se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste per le ipotesi di omessa o infedele dichiarazione.
Redditi prodotti all’estero
Se le violazioni di omessa o infedele dichiarazione riguardano redditi prodotti all’estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.
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VIOLAZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D’IMPOSTA
(art. 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)
Omessa dichiarazione
In caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta, la sanzione minima è ora pari a euro 250.
Se la dichiarazione omessa è presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 200.
Infedele dichiarazione
Se l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, la sanzione amministrativa varia oggi dal 90% al 180%, con un minimo di euro 250.
La sanzione è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
La sanzione è ridotta di un terzo quando l’ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati è inferiore al 3% delle ritenute riferibili all’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro 30.000.
Per “ritenute non versate” si intende la differenza tra l’ammontare delle maggiori ritenute accertate e quelle liquidabili in base alle dichiarazioni.
Casi particolari
Se le ritenute, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
In aggiunta alle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.
Se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500 e la sanzione per l’omessa indicazione di soggetto percipiente è ridotta del 50%.
Prezzi di trasferimento
In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell’ambito di operazioni con società estere (art. 110, comma 7, Tuir), da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore normale previste per l’esercizio della ritenuta (art. 25, comma 4, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600), la sanzione per infedele dichiarazione non si applica qualora, nel corso dell’accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati.
Il contribuente che detiene la documentazione prevista da tale provvedimento deve darne apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione per infedele dichiarazione.
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OMESSA DENUNCIA DELLE VARIAZIONI DEI REDDITI FONDIARI
(art. 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)
In caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
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DICHIARAZIONI INCOMPLETE
(art. 4, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)
Le dichiarazioni incomplete (art. 46, commi 2 e 3, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600) si considerano comprese tra le dichiarazioni infedeli.
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VIOLAZIONI RELATIVE ALLA DICHIARAZIONE DELL’IVA E AI RIMBORSI
(art. 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)
Omessa dichiarazione
In caso di omessa presentazione della dichiarazione dell’Iva, la sanzione minima è ora pari a euro 250.
Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal 60% al 120% dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200.
Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l’imposta, l’omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La stessa sanzione si applica anche se è omessa la dichiarazione (art. 50, comma 4, d.l. 30 agosto 1993, n. 331) nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi è debito d’imposta.
Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000.
Infedele dichiarazione
Se dalla dichiarazione presentata risulta un’imposta inferiore a quella dovuta – vale a dire la differenza tra l’ammontare del tributo liquidato in base all’accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni – ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato.
La sanzione è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
La sanzione è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata è complessivamente inferiore al 3% dell’imposta, dell’eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata e, comunque, complessivamente inferiore a euro 30.000.
Rimborsi
Chi chiede a rimborso l’eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti (art. 30, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633) è punito con la sanzione amministrativa pari al 30% del credito rimborsato.
Dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività
Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attività (artt. 35 e 35 ter, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633) o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l’individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l’attività o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti è punito con sanzione da euro 500 a euro 2.000.
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VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE; REGISTRAZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SOGGETTE ALL’IVA
(art. 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)
Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell’Iva ovvero all’individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all’imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all’inversione contabile (artt. 17 e 74, commi 7 e 8, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633) è punito con sanzione amministrativa compresa tra il 5% ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell’emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.
Chi computa illegittimamente in detrazione l’imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al 90% dell’ammontare della detrazione compiuta.
Il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell’altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 100% dell’imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l’operazione.
È punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all’inversione contabile (artt. 17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, commi 7 e 8, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633; artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, d.l. 30 agosto 1993, n. 331). Se l’operazione non risulta dalla contabilità (artt. 13 ss., d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600), la sanzione amministrativa è elevata a una misura compresa tra il 5% e il 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni con riferimento all’imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal cessionario o dal committente. Questa disciplina si applica anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l’Ufficio competente nei suoi confronti entro il 30 giorno successivo, provvedendo entro lo stesso periodo all’emissione di fattura (art. 21, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633) o alla sua regolarizzazione, e all’assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile.
In presenza dei requisiti prescritti per l’applicazione dell’inversione contabile, qualora l’imposta sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione (art. 19, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633), il cessionario o il committente anzidetto non è tenuto all’assolvimento dell’imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Questa disciplina non opera quando l’applicazione dell’imposta nel modo ordinario anziché mediante l’inversione contabile è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.
In assenza dei requisiti prescritti per l’applicazione dell’inversione contabile, qualora l’imposta sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione (art. 19, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633), il cedente o il prestatore non è tenuto all’assolvimento dell’imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o committente. Questa disciplina non opera quando l’applicazione dell’imposta mediante l’inversione contabile anziché nel modo ordinario è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole.
Se il cessionario o committente applica l’inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell’imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l’imposta eventualmente non detratta (art. 26, comma 3, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546). La disposizione si applica anche nei casi di operazioni inesistenti, ma trova in tal caso applicazione la sanzione amministrativa compresa tra il 5% e il 10% per cento dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro.
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VIOLAZIONI RELATIVE ALLE ESPORTAZIONI
(art. 7, comma 4 bis, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)
È punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni (art. 8, comma 1, lett. c), d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633) prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle entrate (art. 1, comma 1, lett. c), d.l. 29 dicembre 1983, n. 746).
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VIOLAZIONI RELATIVE AL CONTENUTO E ALLA DOCUMENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
(art. 8, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)
Se la dichiarazione dei redditi, dell’Irap o dell’Iva non è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali è prescritta la conservazione ovvero l’esibizione all’ufficio.
Si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 4.000 quando l’omissione o l’incompletezza riguardano le dichiarazioni e le certificazioni dei sostituti d’imposta (art. 4, d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322).
Si applica una sanzione da euro 2.000 a euro 21.000 quando l’omissione o l’incompletezza riguarda le segnalazioni previste in materia di partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (art. 113, comma 6, Tuir), tassazione di gruppo (artt. 124, comma 5 bis, e 132, comma 5, Tuir), società di comodo (art. 30, comma 4 quater, l. legge 30 dicembre 1994, n. 724) e ACE (art. 1, comma 8, d.l. 6 dicembre 2011, n. 2011).
§ § §
VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALLA CONTABILITA’
(art. 9, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)
Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di Iva ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000.
La sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreché non ne sia derivato ostacolo all’accertamento delle imposte dovute. Essa è irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell’Iva complessivamente superiori, nell’esercizio, a euro 50.000.
Si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500 quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in materia di Iva e di imposte dirette risultano non rispettati in dipendenza del superamento, fino al 50%, dei limiti previsti per l’applicazione del regime semplificato per i contribuenti minori (art. 32, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633; art. 7, d.p.r. 14 ottobre 1999, n. 542), del regime speciale per l’agricoltura (art. 34, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633).
Se la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali non è sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (art. 1, d.p.r. 22 luglio 1998, n. 322), si applica la sanzione amministrativa fino al 30% del compenso contrattuale relativo all’attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all’imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di euro 250.
§ § §
ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E DI IVA
(art. 11, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)
Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:
a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di Iva o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;
b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell’esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;
c) inottemperanza all’invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell’esercizio dei poteri loro conferiti.
La medesima sanzione prevista si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione più grave, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del Codice Civile ovvero in caso di mancata evidenziazione in apposito prospetto (artt. 3 e 5, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600).
L’omessa presentazione degli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari (art. 50, comma 6, d.l. 30 agosto 1993, n. 331), ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di 30 giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.
L’omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale (art. 1, l. 26 gennaio 1983, n. 18) è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
Si applica la sanzione da euro 250 a euro 2.000 in caso di violazione delle prescrizioni in materia di cessione di mezzi di trasporto nuovi (art. 53, comma 3, d.l. 30 agosto 1993, n. 331).
Si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 quando la garanzia per i rimborsi Iva (art. 38 bis, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633) è presentata dalle società controllate o dall’ente o società controllante (art. 73, comma 3, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633) con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
Nei casi in cui il contribuente non presenti l’interpello per la disapplicazione delle norme impositive antielusive (art. 11, comma 2, l. 27 luglio 2000, n. 212) si applica una sanzione da euro 2.000 a euro 21.000. La sanzione è raddoppiata nelle ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.
§ § §
SANZIONI ACCESSORIE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE ED IVA
(art. 12, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)
Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 e la sanzione edittale prevista per la più grave delle violazioni accertate non è inferiore nel minimo a euro 40.000 e nel massimo a euro 80.000, si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie (cfr. art. 21, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) per un periodo da uno a tre mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a 6 mesi, se la sanzione irrogata è superiore a euro 100.000 e la sanzione edittale prevista per la più grave violazione non è inferiore nel minimo a euro 80.000.
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RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI DIRETTI E ALTRE VIOLAZIONI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE
(art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione è ridotta alla metà. Salva l’applicazione della disciplina relativa al ravvedimento (art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo.
La sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta in caso di controllo automatizzato e di controllo formale (artt. 36 bis e 36 ter, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600; art. 54 bis, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633).
Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
Fatte salve le disposizioni speciali, la sanzione pari al 30% del credito utilizzato si applica nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti.
Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi. In nessun caso si applica la definizione agevolata (artt. 16, comma 3, e 17, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472). Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controllo automatizzato o controllo formale (artt. 36 bis e 36 ter, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600; art. 54 bis, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633).
Sull’ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell’ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall’ente o società controllante (art. 73, comma 3, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633) si applica una sanzione pari al 30% di ogni importo quando la garanzia (art. 38 bis, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633) è presentata oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.
Tutte queste sanzioni non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
§ § §
VIOLAZIONI DELL’OBBLIGO DI ESECUZIONE DI RITENUTE ALLA FONTE
(art. 14, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)
Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 20% per cento dell’ammontare non trattenuto.
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INCOMPLETEZZA DEI DOCUMENTI DI VERSAMENTO
(art. 15, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)
Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l’identificazione del soggetto che li esegue e per l’imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. Per l’omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi.
RIFERIMENTI:
- Art. 15, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 – “Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’art. 8, comma 1, l. 11 marzo 2014, n. 23”
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