201505.04
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La dichiarazione dei redditi 2015 – Il Modello 730 precompilato

Chi lo può usare?

La nuova dichiarazione può essere utilizzata da lavoratori dipendenti e pensionati qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • per i redditi percepiti nel 2014 il contribuente ha ricevuto dal sostituto d’imposta la Certificazione Unica (CU)
  • per i redditi percepiti nel 2013 il contribuente ha presentato il Modello 730 oppure il Modello UNICO Persone Fisiche pur avendo i requisiti per presentare il Modello 730, ovvero ha presentato, oltre al Modello 730, anche i quadri RM, RT e RW del Modello UNICO Persone Fisiche
  • per i redditi percepiti nel 2013 il contribuente non ha presentato dichiarazioni correttive nei termini o integrative per le quali, al momento della elaborazione della dichiarazione precompilata, è ancora in corso l’attività di liquidazione automatizzata (art. 36 bis, d.p.r. n. 600 del 1973).

Quali informazioni contiene?

Il Modello 730 è “precompilato” perché è predisposto dall’Agenzia delle Entrate inserendo le seguenti informazioni:

  • i dati presenti nell’Anagrafe tributaria
  • i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente
  • i dati relativi agli interessi passivi sui mutui, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, comunicati all’Agenzia delle Entrate dai soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali
  • i dati contenuti nella Certificazione Unica (CU) inviata all’Agenzia delle Entrate dai sostituti d’imposta.

Come accedere ai dati?

A partire dal 15 aprile 2015 l’Agenzia delle Entrate metterà il Modello 730 precompilato a disposizione del contribuente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Per accedere ai propri dati il contribuente deve essere in possesso del codice Pin, da richiedere:

Il contribuente può scegliere di accedere al Modello 730 precompilato tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un intermediario abilitato (un Centro di Assistenza fiscale (Caf) o un professionista). A tal fine il contribuente deve conferire un’apposita delega al sostituto o all’intermediario.

Cosa contiene?

Nella sezione del sito internet dedicata al Modello 730 precompilato è possibile visualizzare:

  • il Modello 730 precompilato
  • un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel Modello 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l’elaborazione della dichiarazione
  • l’esito della liquidazione, vale a dire il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta o le somme che saranno trattenute in busta paga
  • il Modello 730-3, con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Qualora risultino incomplete o incongruenti, le informazioni a disposizione dell’Agenzia delle Entrate non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte nell’apposito prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel Modello 730 precompilato.

Quando scade?

Il Modello 730 precompilato deve essere presentato entro il 7 luglio 2015.

Come si presenta?

Il contribuente può scegliere di presentare il Modello 730 precompilato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate:

  • indicando i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio
  • compilando la scheda per la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef, anche se non esprime alcuna scelta
  • verificando che i dati presenti nel Modello 730 precompilato siano corretti e completi.

Il contribuente accetta il Modello 730 precompilato se non è necessario apportare correzioni o integrazioni.

Il contribuente modifica o integra il Modello 730 precompilato se i dati sono non corretti o incompleti oppure per inserire oneri detraibili e deducibili non presenti: in questi casi il sistema elabora un nuovo Modello 730 e un nuovo Modello 730-3 con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente. Se un dato non è stato indicato nella dichiarazione precompilata ma è stato inserito nel prospetto separato perché l’Agenzia delle Entrate ritiene necessaria una verifica del dato da parte del contribuente, anche se il contribuente riporta in dichiarazione il dato segnalato separatamente, la dichiarazione non può essere considerata “accettata senza modifiche” (§ 3.1 della circolare n. 6 del 2015).

La ricevuta di avvenuta trasmissione della dichiarazione viene messa a disposizione sempre tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente può scegliere di presentare il Modello 730 precompilato tramite:

  • il proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio 2015 di prestare assistenza fiscale
  • un intermediario abilitato (un Caf o un professionista abilitato).

Se presenta il Modello 730 precompilato tramite il proprio sostituto d’imposta, il contribuente deve altresì consegnargli in busta chiusa il Modello 730-1, contenente la scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef.

Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e comunque entro il 7 luglio 2015, il sostituto d’imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione (Modello 730-3) con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.

Se presenta il Modello 730 precompilato tramite un intermediario abilitato (Caf o professionista abilitato), il contribuente deve consegnargli in busta chiusa il Modello 730-1, contenente la scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef.

Il contribuente deve esibire la documentazione necessaria per verificare la veridicità dei dati riportati nella dichiarazione, come ad esempio:

  • la Certificazione Unica (CU) e le altre certificazioni che documentano le ritenute
  • scontrini, ricevute, fatture e quietanze che provano oneri deducibili o detraibili
  • gli attestati di versamento d’imposta eseguiti con il modello F24
  • la dichiarazione Modello UNICO Persone Fisiche relativa al periodo di imposta 2013, in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Il contribuente conserva la documentazione in originale, mentre l’intermediario abilitato ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all’Agenzia delle Entrate. I documenti devono essere conservati fino al 31 dicembre 2019.

L’intermediario rilascia un visto di conformità con cui attesta che i dati indicati nella dichiarazione sono conformi alla documentazione esibita dal contribuente (cfr. circolare n. 7 del 2015). La verifica della sussistenza delle condizioni soggettive per usufruire di deduzioni e detrazioni è sempre effettuata nei confronti dei contribuenti: in caso di disconoscimento della deduzione o della detrazione per assenza dei requisiti soggettivi, l’imposta, la sanzione e i relativi interessi saranno richiesti al contribuente, anche in caso di presentazione della dichiarazione tramite Caf o professionista (§ 3.2 della circolare n. 6 del 2015).

Prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate e comunque entro il 7 luglio 2015, l’intermediario abilitato consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione (Modello 730-3) con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.

Quando si paga? Come si ottengono i rimborsi?

A partire da luglio 2015 (da agosto o settembre 2015 per i pensionati), il sostituto d’imposta trattiene le somme dovute o effettua i rimborsi, ovvero, in caso di rateizzazione dei versamenti, trattiene la prima rata (mentre le ulteriori rate saranno trattenute nei mesi successivi, applicando un interesse mensile). A novembre 2015, il sostituto trattiene le somme dovute a titolo di acconto.

Nel caso in cui il contribuente nel 2014 abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati e nel 2015 non abbia il sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio:

  • se dalla dichiarazione emerge un debito
  • se il Modello 730 precompilato è presentato dal contribuente direttamente all’Agenzia delle Entrate, nel sito internet il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il modello F24 per effettuare il pagamento con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del Modello UNICO Persone Fisiche
  • se il Modello 730 precompilato è presentato tramite un soggetto che presta l’assistenza fiscale (Caf o professionista abilitato), quest’ultimo trasmette il modello F24 in via telematica all’Agenzia delle Entrate oppure, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente per effettuare il pagamento con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del Modello UNICO Persone Fisiche
  • se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Agenzia delle Entrate mediante accredito sul conto corrente indicato dal contribuente oppure mediante riscossione diretta presso un ufficio postale (per importi inferiori a 1.000 euro) o vaglia della Banca d’Italia (per importi superiori a 1.000 euro).

In caso di rimborso superiore a 4.000 euro, entro sei mesi dal 7 luglio 2015 (oppure dalla data di trasmissione della dichiarazione, se successiva) l’Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia. L’importo spettante è erogato con le stesse modalità descritte al paragrafo precedente per i contribuenti che nel 2015 siano privi di sostituto d’imposta. I controlli preventivi non sono effettuati se il Modello 730 precompilato è stato presentato senza modifiche.