IVA: se è stata prestata garanzia, il rimborso non può essere sospeso fino all’annullamento definitivo dei carichi pendenti (nota a Cass. SSUU 2320/2020)
Nella sentenza n. 2320/20, depositata il 31 gennaio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato due principi di diritto in materia di rimborso di un credito IVA:
- in caso di richiesta di rimborso di un credito IVA, l’Amministrazione finanziaria, che abbia chiesto e ottenuto garanzia dal contribuente in
base all’art. 38 bis, comma 1, d.P.R. n. 633/1972, non può fare uso, durante il periodo di vigenza di detta garanzia, degli strumenti cautelari, rispetto ad essa alternativi, previsti dagli artt. 23, comma 1, d.lgs. n. 472/1997 e 69, r.d. n. 2440/1923; - nel caso in cui un atto di irrogazione delle sanzioni sia stato annullato in tutto o in parte con sentenza anche non definitiva cessa di avere
efficacia il provvedimento di sospensione del pagamento del credito vantato dall’autore della violazione o dai soggetti obbligati in solido nei confronti dell’Amministrazione finanziaria emesso ai sensi dell’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 472/1997.
(Cass., sez. unite civ., 31 gennaio 2020, n. 2320)
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