201803.20
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IVA: il ne bis in idem può essere limitato per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione Europea (nota a CGUE causa C-524/15)

Il principio del ne bis in idem può essere limitato al fine di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione Europea, ma tale limitazione non deve andare oltre quanto strettamente necessario per il raggiungimento di questo obiettivo.
Nella sentenza del 20 marzo 2018 relativa alla causa C-524/15 (Menci contro Procura della Repubblica, ECLI:EU:C:2018:197) la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito che l’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale è possibile avviare procedimenti penali a carico di una persona per omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta entro i termini di legge, qualora a tale persona sia già stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzione amministrativa definitiva, purché siffatta normativa:

  • sia volta a un obiettivo di interesse generale tale da giustificare un simile cumulo di procedimenti e di sanzioni, vale a dire la lotta ai reati in materia di imposta sul valore aggiunto, fermo restando che detti procedimenti e dette sanzioni devono avere scopi complementari;
  • contenga norme che garantiscano una coordinazione che limiti a quanto strettamente necessario l’onere supplementare che risulta, per gli interessati, da un cumulo di procedimenti;
  • preveda norme che consentano di garantire che la severità del complesso delle sanzioni imposte sia limitata a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato di cui si tratti.

Spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto del complesso delle circostanze del procedimento principale, che l’onere risultante concretamente per l’interessato dall’applicazione della normativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal cumulo dei procedimenti e delle sanzioni che la medesima autorizza non sia eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso.

(Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 20 marzo 2018, causa C-524/15, Menci contro Procura della Repubblica)

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