Irap: sono irrilevanti i compensi per la sostituzione obbligatoria per ferie e malattia del medico convenzionato SSN (nota a Cass. 17344/2016)
La disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, rientrando nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto impositivo.
(Cass., sez. VI civ. – T, 25 agosto 2016 (ord.), n. 17344)
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