IRAP: incostituzionali le norme regionali che incrementano l’aliquota transitoria del 2002 per banche e assicurazioni (nota a Corte Cost. 128/2019)
Nella sentenza n. 128/19 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 6, l. Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 (recante “Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all’IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive”), nonché dell’art. 5, comma 1, l. Regione Lazio 13 dicembre 2001, n. 34 (recante “Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive in attuazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”), e correlativa statuizione della Tabella A ad essa allegata, e dell’art. 7, comma 1, l. Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002”), limitatamente a quanto disposto per il periodo di imposta 2002 per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, vale a dire per le banche e per gli altri enti e società finanziari, nonché per le
imprese di assicurazione.
(Corte Cost., 28 maggio 2019, n. 128)
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