Il ritardo patologico fa scattare la tassazione separata (nota a Cass. 3582/2020)
Nella sentenza n. 3582 del 2020 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione afferma che sono soggetti a tassazione separata i compensi aggiuntivi e variabili corrisposti ai giudici delle commissioni tributarie in rapporto al numero e alla tipologia dei provvedimenti emessi ex art. 13, d.lgs. n. 545 del 1992, quando sia superato il termine fisiologico di 120 giorni tra il periodo di maturazione e quello di corresponsione, salvo circostanze giustificative eccezionali di cui deve essere data rigorosa prova.