202304.13
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Il processo tributario telematico si aggiorna per conciliazione e condoni

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha aggiornato la piattaforma del processo tributario telematico (PTT) per consentire il deposito mediante upload di atti e documenti previsti dalla nuova disciplina della conciliazione giudiziale e della prova testimoniale. L’aggiornamento riguarda anche il deposito delle istanze di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, e il deposito – per le controversie definibili – della richiesta di sospensione del giudizio.

La nuova conciliazione giudiziale

Per il deposito degli atti riguardanti la conciliazione giudiziale, nel PTT sono state introdotte le voci:

  • conciliazione proposta dal giudice – adesione
  • conciliazione proposta dal giudice – non adesione
  • conciliazione proposta dalla parte – adesione
  • conciliazione proposta dalla parte – non adesione

L’aggiornamento si è reso necessario a seguito delle modifiche introdotte nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 dalla legge 31 agosto 2022, n. 130, a seguito delle quali la Corte di Giustizia tributaria può formulare alle parti una proposta conciliativa si in udienza che fuori udienza.

Dopo la disciplina relativa alla conciliazione tra le parti fuori e in udienza, contenuta negli articoli 48 e 48-bis, il nuovo art. 48 bis.1, D.Lgs. n. 546/1992 regola la conciliazione proposta dalla Corte di Giustizia tributaria, prevedendo che, per le controversie soggette a reclamo ai sensi dell’art. 17-bis, possa formulare in udienza o fuori udienza alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.

La nuova prova testimoniale scritta

Nel processo tributario telematico sono state inserite due ulteriori voci per consentire la gestione della documentazione relativa alla prova testimoniale scritta, vale a dire:

  • richiesta prova testimoniale
  • deposito prova testimoniale.

La legge 31 agosto 2022, n. 130 ha sostituito il comma 4 dell’art. 7D.Lgs. n. 546/1992, ove ora si prevede che, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l’accordo delle parti, la Corte di Giustizia tributaria possa ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all’art. 257-bis c.p.c.: si configurano pertanto due oneri procedurali a carico della parte, il primo la richiesta di ammissione della prova testimoniale scritta e il secondo il deposito della prova testimoniale scritta.

La definizione agevolata delle controversie tributarie

Il terzo intervento operato sul processo tributario telematico consente il deposito della documentazione relativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie:

La legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi da 186 a 205, legge 29 dicembre 2022, n. 197), come modificata da ultimo dal decreto Bollette (D.L. n. 34/2023), disciplina la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ovvero l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio.

Il condono prende avvio a seguito della domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione (comma 186), da presentare entro il 30 settembre 2023 per ciascuna controversia autonoma (comma 195).

Il contribuente deve presentare apposita richiesta di sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata (comma 197): in tal caso, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

In caso di deposito di tale documentazione, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione (comma 198).

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