201406.25
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Il “Piano Casa 2014” – Detrazioni fiscali Irpef per il conduttore di alloggi sociali

Nel triennio 2014 – 2016 ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti a propria abitazione principale spetta una detrazione a fini Irpef pari a:

  • 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
  • 450 euro, se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro, ma non i 30.987,41 euro.

A tali detrazioni si applica il d.m. 11 febbraio 2008, recante le modalità di corresponsione della detrazione da parte del sostituto d’imposta: in tale sede si specifica che nel caso (art. 16, comma 1 sexies, Tuir) in cui la detrazione per canoni di locazione superi l’imposta lorda (diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 Tuir), è riconosciuto al contribuente un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta (cfr. dossier del Servizio Studi della Camera).

La definizione di “alloggio sociale” è quella contenuta nel d.m. 22 aprile 2008, già riportata sopra.

Come evidenziato nella relazione tecnica del Governo e ribadito nel dossier del Servizio Studi del Senato, le detrazioni sono disciplinate al di fuori dell’art. 16 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – articolo specificamente dedicato alle detrazioni per canoni di locazione – considerata la loro natura transitoria. Il citato art. 16 Tuir reca la disciplina delle detrazioni Irpef che spettano ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale (stipulati o rinnovati ai sensi della disciplina delle locazioni contenuta nella l. n. 431 del 1998), prevedendo che esse siano pari a:

  • 300 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
  • 150 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.

Il richiamato art. 16 Tuir disciplina specifiche agevolazioni per i lavoratori dipendenti fuori sede e per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni.