Il diritto alla detrazione dell’Iva possibile ma a certe condizioni (fonte FiscoOggi.it)
Protagonisti della controversia l’Ispettorato lituano delle imposte e una società di diritto nazionale che si occupa di accoglienza, ristorazione e gestione di convegni e fiere.
La pronuncia della Corte di giustizia è scaturita dalla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte amministrativa Suprema della Lituania nell’ambito della controversia tra una società di diritto nazionale e l’Ispettorato lituano delle imposte.
La società, che opera nell’ambito di attività concernenti l’accoglienza, la ristorazione e l’organizzazione di convegni e fiere, aveva concluso un accordo con il ministero dell’Agricoltura lituano per la concessione di un finanziamento finalizzato alla realizzazione di un progetto ricreativo per la riscoperta della mitologia baltica, da mettere gratuitamente a disposizione del pubblico.
La società, che opera nell’ambito di attività concernenti l’accoglienza, la ristorazione e l’organizzazione di convegni e fiere, aveva concluso un accordo con il ministero dell’Agricoltura lituano per la concessione di un finanziamento finalizzato alla realizzazione di un progetto ricreativo per la riscoperta della mitologia baltica, da mettere gratuitamente a disposizione del pubblico.
I termini dell’accordo – L’accordo prevedeva che l’Organismo pubblico si sarebbe accollato fino al novanta per cento degli oneri per la realizzazione dell’iniziativa mentre i costi residui sarebbero rimasti in capo alla controparte privata. La società procedeva alla integrale detrazione dell’imposta afferente i costi per l’acquisto e la produzione dei beni utilizzati per l’iniziativa.
L’Ispettorato delle imposte, competente per l’esame della domanda di rimborso dell’Iva avanzata dalla società, respingeva l’istanza dichiarando il rimborso ingiustificato perché non era dimostrato che i beni e servizi acquistati fossero stati poi effettivamente utilizzati ai fini di un’attività soggetta ad imposta. Il ricorso avverso il diniego del rimborso era respinto in primo grado e contro tale decisione la soccombente impresa proponeva appello dinanzi alla Corte Amministrativa Suprema.
L’Ispettorato delle imposte, competente per l’esame della domanda di rimborso dell’Iva avanzata dalla società, respingeva l’istanza dichiarando il rimborso ingiustificato perché non era dimostrato che i beni e servizi acquistati fossero stati poi effettivamente utilizzati ai fini di un’attività soggetta ad imposta. Il ricorso avverso il diniego del rimborso era respinto in primo grado e contro tale decisione la soccombente impresa proponeva appello dinanzi alla Corte Amministrativa Suprema.
Il rinvio alla Corte di giustizia – In sede di esame del ricorso i giudici del rinvio, pur riconoscendo che il sostenimento dei costi era stato effettuato in vista di un’attività economica, nutrivano dubbi sulla legittimità della detraibilità dell’Iva assolta circa la sussistenza diretta ed immediata di un nesso tra le spese e le attività economiche previste dalla società. Il giudizio è stato pertanto sospeso e la questione sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia europea.
La decisione – La questione pregiudiziale verte sulla legittimità di conferire ad un soggetto passivo Iva il diritto alla detrazione dell’imposta assolta per l’acquisto e la produzione di beni da destinare ad un’attività che seppur, come nel caso di specie, sarà fruibile a titolo gratuito da parte della clientela, costituiscono nondimeno un mezzo “per attrarre visitatori in un luogo dove il soggetto passivo progetta di fornire beni e servizi nell’esercizio delle sue attività economiche.”
In altre parole i giudici del rinvio hanno chiesto alla Corte se una persona giuridica, che opera nell’ambito della propria attività d’impresa, possa detrarre l’Iva assolta per l’acquisto di beni che, sebbene siano prioritariamente destinati ad un’attività gratuita di natura ricreativa, possano comunque consentire la realizzazione di operazioni soggette ad imposta quali, ad esempio, la vendita di oggetti alla clientela attratta dall’evento.
Al fine di rispondere al quesito, i giudici della Corte di giustizia hanno affrontato i due punti focali della questione.
In primo luogo, gli eurogiudici hanno chiarito che la società ha agito in qualità di soggetto passivo all’atto della realizzazione del percorso ricreativo offerto gratuitamente al pubblico.
A tal riguardo è stato rimarcato il principio che “chiunque effettui spese di investimento con l’intenzione, confermata da elementi oggettivi, di esercitare un’attività economica ai sensi dell’art. 9, par. 1 della direttiva Iva, deve essere considerato soggetto passivo Iva” e, in quanto tale, legittimato alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.
In quest’ottica non deve trarre in inganno la circostanza che, come accaduto nel caso di specie, i beni acquistati saranno messi gratuitamente a disposizione del pubblico (e non essere oggetto di attività economica rilevante ai fini Iva) perché ciò non impedisce alla società di esercitare attività economiche collaterali quali, ad esempio, la vendita di “souvenir, cibarie e bibite” e offrire la possibilità ai visitatori attratti dal percorso ricreativo di “accedere ad attrazioni e a bagni a pagamento.”
La seconda questione riguarda la verifica del requisito dell’inerenza dei beni acquistati dalla società lituana ai fini della legittima detrazione dell’Iva afferente.
In altre parole i giudici della Corte sono chiamati a fornire una risposta al quesito se i beni acquistati dal soggetto passivo siano effettivamente utilizzati ai fini di operazioni economiche ricadenti nell’ambito di applicabilità dell’Iva, partendo dalla constatazione che gli stessi sono destinati ad un uso gratuito “ma si inseriscono, al contempo, nell’obiettivo della realizzazione ulteriore da parte del soggetto passivo di operazioni imponibili.”
In linea di principio, il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti è concesso a condizione che sussista un nesso diretto e immediato tra l’acquisto a monte e una o più operazioni rilevanti ai fini Iva a valle.
Tuttavia il diritto a detrarre l’Iva sussiste anche nel caso non sia possibile individuare nell’immediato tale nesso diretto, “quando i costi sostenuti fanno parte delle spese generali del soggetto passivo e rappresentano, in quanto tali, elementi costitutivi del prezzo dei prodotti o dei servizi che esso fornisce. Costi di tal genere presentano, infatti, un nesso immediato e diretto con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo.”
Spetta all’Amministrazione finanziaria – prima – e al giudice del rinvio – in via eventuale – verificare caso per caso le circostanze “in presenza delle quali si sono svolte le operazioni considerate e tenere conto unicamente delle operazioni che sono oggettivamente connesse all’attività imponibile del soggetto passivo.”
L’unico limite alla detrazione dell’imposta è rappresentato dall’eventualità che i beni acquistati siano impiegati in operazioni esenti o fuori dal campo di applicazione dell’Iva: in tal caso non è ammessa né la riscossione dell’imposta a valle che la detrazione a monte perché, in entrambi i casi, è interrotto il nesso diretto ed immediato tra operazione passiva e attiva.
In altre parole i giudici del rinvio hanno chiesto alla Corte se una persona giuridica, che opera nell’ambito della propria attività d’impresa, possa detrarre l’Iva assolta per l’acquisto di beni che, sebbene siano prioritariamente destinati ad un’attività gratuita di natura ricreativa, possano comunque consentire la realizzazione di operazioni soggette ad imposta quali, ad esempio, la vendita di oggetti alla clientela attratta dall’evento.
Al fine di rispondere al quesito, i giudici della Corte di giustizia hanno affrontato i due punti focali della questione.
In primo luogo, gli eurogiudici hanno chiarito che la società ha agito in qualità di soggetto passivo all’atto della realizzazione del percorso ricreativo offerto gratuitamente al pubblico.
A tal riguardo è stato rimarcato il principio che “chiunque effettui spese di investimento con l’intenzione, confermata da elementi oggettivi, di esercitare un’attività economica ai sensi dell’art. 9, par. 1 della direttiva Iva, deve essere considerato soggetto passivo Iva” e, in quanto tale, legittimato alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.
In quest’ottica non deve trarre in inganno la circostanza che, come accaduto nel caso di specie, i beni acquistati saranno messi gratuitamente a disposizione del pubblico (e non essere oggetto di attività economica rilevante ai fini Iva) perché ciò non impedisce alla società di esercitare attività economiche collaterali quali, ad esempio, la vendita di “souvenir, cibarie e bibite” e offrire la possibilità ai visitatori attratti dal percorso ricreativo di “accedere ad attrazioni e a bagni a pagamento.”
La seconda questione riguarda la verifica del requisito dell’inerenza dei beni acquistati dalla società lituana ai fini della legittima detrazione dell’Iva afferente.
In altre parole i giudici della Corte sono chiamati a fornire una risposta al quesito se i beni acquistati dal soggetto passivo siano effettivamente utilizzati ai fini di operazioni economiche ricadenti nell’ambito di applicabilità dell’Iva, partendo dalla constatazione che gli stessi sono destinati ad un uso gratuito “ma si inseriscono, al contempo, nell’obiettivo della realizzazione ulteriore da parte del soggetto passivo di operazioni imponibili.”
In linea di principio, il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti è concesso a condizione che sussista un nesso diretto e immediato tra l’acquisto a monte e una o più operazioni rilevanti ai fini Iva a valle.
Tuttavia il diritto a detrarre l’Iva sussiste anche nel caso non sia possibile individuare nell’immediato tale nesso diretto, “quando i costi sostenuti fanno parte delle spese generali del soggetto passivo e rappresentano, in quanto tali, elementi costitutivi del prezzo dei prodotti o dei servizi che esso fornisce. Costi di tal genere presentano, infatti, un nesso immediato e diretto con il complesso delle attività economiche del soggetto passivo.”
Spetta all’Amministrazione finanziaria – prima – e al giudice del rinvio – in via eventuale – verificare caso per caso le circostanze “in presenza delle quali si sono svolte le operazioni considerate e tenere conto unicamente delle operazioni che sono oggettivamente connesse all’attività imponibile del soggetto passivo.”
L’unico limite alla detrazione dell’imposta è rappresentato dall’eventualità che i beni acquistati siano impiegati in operazioni esenti o fuori dal campo di applicazione dell’Iva: in tal caso non è ammessa né la riscossione dell’imposta a valle che la detrazione a monte perché, in entrambi i casi, è interrotto il nesso diretto ed immediato tra operazione passiva e attiva.
Le conclusioni – I giudici della Corte di giustizia hanno, pertanto, proclamato il principio per cui è legittima la detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti da destinare all’attività economica di turismo rurale o ricreativo, gratuitamente offerta al pubblico, ma che possono consentire la realizzazione di operazioni rilevanti ai fini Iva, quando “sussiste un nesso diretto ed immediato tra le spese connesse alle operazioni a monte e una o più operazioni a valle che danno diritto alla detrazione ovvero con il complesso delle attività del soggetto passivo, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare sulla base di elementi oggettivi.”
Emiliano Marvulli
(fonte www.fiscooggi.it)