201502.16
0

Guida all’esonero contributivo per le nuove assunzioni

Con la Legge di Stabilità 2015 è stato riconosciuto un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati, al fine di promuovere forme di occupazione stabile.

Con la circolare n. 17 del 2015, l’INPS – Direzione Centrale Entrate ha fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi a tale nuova agevolazione. L’INPS emanerà apposita circolare con le istruzioni per la fruizione dell’incentivo all’occupazione, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

In cosa consiste l’esonero contributivo?

L’incentivo all’occupazione consiste nell’esonero, per un periodo massimo di 36 mesi, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. Sono esclusi premi e contributi dovuti all’INAIL. Rimane ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero non può comunque essere superiore alla misura massima di 8.060,00 euro su base annua. Secondo la circolare n. 17 del 2015, l’esonero va applicato in relazione alla misura dei contributi a carico del datore di lavoro, fatte salve le contribuzioni sopra indicate, fino al limite della predetta soglia mensile, opportunamente adeguata in caso di rapporti di lavoro part-time o ripartito. In relazione ai rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto) la misura della soglia massima va adeguata in diminuzione sulla base della durata dello specifico orario ridotto di lavoro in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro. Analoga operazione di adeguamento è da effettuare in relazione ai contratti di lavoro ripartito sulla base della durata effettiva delle prestazioni rese da ognuno dei due lavoratori coobbligati in rapporto a quella ordinaria stabilita dalla legge ovvero dai contratti collettivi di lavoro. La soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari a euro 671,66 (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, la soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 22,08 (€ 8.060,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. La contribuzione eccedente la soglia mensile potrà formare comunque oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto della soglia massima pari a euro 8.060,00 su base annua. Ad esempio, qualora nei primi tre mesi del rapporto agevolato l’importo dei contributi a carico del datore di lavoro sia pari ad euro 500,00 mensili e nel corso del quarto mese (ad esempio dicembre), assuma il valore di euro 900,00, il datore di lavoro potrà comunque fruire dell’esonero per l’intero ammontare dei contributi previdenziali del quarto mese, dal momento che l’eccedenza (euro 228,34 = 900,00-671,66) è inferiore rispetto all’importo dell’esonero non fruito nei tre mesi precedenti (euro 514,98 = 171,66 x3).

L’esonero contributivo è compatibile con altre forme di incentivo all’occupazione?

L’incentivo all’occupazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento. Nella circolare n. 17 del 2015 l’INPS nega che il beneficio sia cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree (art. 4, commi 8 ss., l. n. 92 del 2012). Viene invece affermata la cumulabilità con gli incentivi che assumono natura economica, fra i quali:

  • l’incentivo per l’assunzione dei lavoratori disabili ( 13, l. n. 68 del 1999);
  • l’incentivo per l’assunzione di giovani genitori (m. 19 novembre 2010), pari a euro 5.000,00 fruibili, dal datore di lavoro, in quote mensili non superiori alla misura della retribuzione lorda, per un massimo di cinque lavoratori;
  • l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento Aspi ( 2, comma 10 bis, l. n. 92 del 2012), pari al 50% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento;
  • l’incentivo inerente il “Programma Garanzia Giovani” (d. 8 agosto 2014);
  • l’incentivo per l’assunzione di giovani lavoratori agricoli ( 5, d.l. n. 91 del 2014), limitatamente agli operai agricoli;
  • l’incentivo sperimentale per l’assunzione a tempo indeterminato di giovani entro i 29 anni di età ( 1, d.l. n. 76 del 2013), pari a 1/3 della retribuzione lorda entro il limite mensile di euro 650,00 e operante solo con riferimento all’eventuale quota di contribuzione a carico del datore di lavoro superiore alla soglia mensile di euro 671,66 (euro 8.060,00/12);
  • uno degli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ( 8, comma 4, l. n. 223 del 1991).

Con riferimento alle assunzioni dei lavoratori decorrenti dal 1º gennaio 2015 sono soppressi gli incentivi all’occupazione a favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da uguale periodo (art. 8, comma 9, l. n. 407 del 1990). Nella circolare n. 17 del 2015 l’INPS precisa che questo sgravio contributivo non potrà essere riconosciuto in relazione alle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine, ove effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015. Viceversa per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2014 il datore di lavoro continuerà a fruire di questo beneficio contributivo fino alla naturale scadenza.

Quali rapporti di lavoro sono incentivati?

L’esonero contributivo è riconosciuto con riferimento alle nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Sono esclusi:

  • i contratti di apprendistato;
  • i contratti di lavoro domestico;
  • i contratti relativi a lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro (secondo la circolare n. 17 del 2015, costituisce causa ostativa all’esonero contributivo il fatto che il rapporto pregresso sia stato regolato come apprendistato, lavoro domestico o somministrazione, mentre viene fatto salvo il lavoro intermittente);
  • i contratti relativi a lavoratori per i quali l’incentivo all’occupazione sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
  • i contratti relativi a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate (art. 2359 c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato negli ultimi 3 mesi del 2014.

Secondo la circolare n. 17 del 2015, nel novero delle tipologie contrattuali incentivate rientrano sia il lavoro in regime di part-time, sia il lavoro ripartito o job sharing (artt. da 41 a 45, l. n. 276 del 2003), purché le condizioni per l’applicazione dell’esonero siano possedute da ambedue i lavoratori coobbligati, mentre risulta escluso il lavoro intermittente o a chiamata (artt. da 33 a 40, d.lgs. n. 276 del 2003), ancorché stipulato a tempo indeterminato. L’INPS ritiene che l’esone contributivo sia applicabile al rapporto di lavoro a tempo indeterminato per l’assunzione di personale con qualifica dirigenziale, ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (l. n. 142 del 2001), nonché ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.

Quali datori di lavoro beneficiano dell’incentivo all’occupazione?

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro in presenza di nuove assunzioni, nel rispetto dei limiti sopra indicati.

Come precisato nella circolare n. 17 del 2015, l’incentivo all’occupazione è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

L’incentivo spetta anche ai lavoratori agricoli.

L’esonero contributivo si applica anche nel settore agricolo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

Sono esclusi:

  • i contratti di apprendistato;
  • i contratti relativi a lavoratori che nell’anno 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato (secondo la circolare n. 17 del 2015, costituisce causa ostativa all’esonero contributivo il fatto che il rapporto pregresso sia stato regolato come apprendistato o somministrazione, mentre viene fatto salvo il lavoro intermittente);
  • i contratti relativi a lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all’anno solare 2014.

L’incentivo è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’incentivo, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.

Secondo la circolare n. 17 del 2015, la nuova assunzione di un operaio agricolo deve essere realizzata nel rispetto del quadro ordinamentale previsto dalla l. n. 92 del 2012, nonché della regolamentazione dettata dalla l. n. 296 del 2006 (possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC, rispetto dei contratti collettivi di lavoro).