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Giustizia tributaria: provvedimenti giurisdizionali digitali con il nuovo calendario

Con il decreto direttoriale del 18 maggio 2021 sono state parzialmente modificate le date di avvio per l’uso dell’applicativo informatico con il quale i giudici tributari possono redigere e depositare i provvedimenti giurisdizionali telematici.
Già in vigore dal 1° dicembre 2020 per Roma e Lazio, le regole tecniche diventano operative dal 1° giugno 2021 per le altre province laziali e per Calabria, Campania, Lombardia, Puglia e Sicilia. Bisognerà attendere il 1° ottobre 2021 per Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana e Veneto, nonché il 1° dicembre 2021 per il resto d’Italia.

Il 25 maggio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Direttore Generale delle Finanze del 18 maggio 2021, con il quale sono state individuate nuove date per l’utilizzo dell’applicativo informatico che consente ai giudici tributari la redazione in formato digitale e il deposito telematico dei provvedimenti giurisdizionali.
Il differimento di alcune delle date di avvio è stato chiesto dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria al fine di consentire il completamento del programma di formazione dei giudici tributari relativo alle nuove modalità di gestione dei provvedimenti giurisdizionali.

Il nuovo scadenziario.

In base al testo originario dell’art. 10, comma 1, del decreto direttoriale del 6 novembre 2020, le regole tecniche per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitali da parte dei giudici tributari sarebbero dovute entrare in vigore: a) il 1° dicembre 2020 presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma e la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio; b) il 1° giugno 2021 presso tutte le altre Commissioni Tributarie.

La nuova disciplina mantiene ferma la scadenza del 1° dicembre 2020 per la Commissione Tributaria Provinciale di Roma e la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, mentre rimodula le scadenze relative alle altre Commissioni Tributarie come segue:

  • il 1° giugno 2021 per le Commissioni Tributarie Provinciali di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, nonché per le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali delle regioni Calabria, Campania, Lombardia, Puglia e Sicilia;
  • il 1° ottobre 2021 presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali delle regioni Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Toscana e Veneto;
  • il 1° dicembre 2021 presso le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta, nonché presso le Commissioni di primo e secondo grado di Trento e Bolzano.

Le regole tecniche per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitali da parte dei giudici tributari.

Secondo il nuovo scadenzario entreranno in vigore le regole tecniche per la redazione dei provvedimenti giurisdizionali digitali da parte dei giudici tributari contenute nel decreto direttoriale del 6 novembre 2020.

Viene introdotta la c.d. “scrivania del giudice”, vale a dire l’area di lavoro contenente le applicazioni informatiche utili allo svolgimento dell’attività giurisdizionale a cui il giudice accede via web con proprie credenziali. Nella piattaforma è presente anche un applicativo che realizza l’automazione dell’iter di redazione, approvazione, apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale e deposito in formato PDF/A dei provvedimenti giurisdizionali digitali (PGD).

I provvedimenti giurisdizionali digitali sono redatti in formato PDF/A, derivante dalla conversione di un documento testuale, senza limiti per le operazioni di selezione e copia parti, sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel CAD. L’applicativo PGD permette la trasmissione del documento tra l’estensore e il presidente e la relativa sottoscrizione con firma elettronica qualificata o firma digitale, l’oscuramento dei dati personali ex art. 53, d.lgs. n. 196, n. 2003, la trasmissione all’area di lavoro del segretario di sezione i provvedimenti giurisdizionali monocratici o collegiali.

Il segretario di sezione, utilizzando le specifiche funzionalità del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria – S.I.Gi.T., pubblica digitalmente il provvedimento del giudice con apposizione della firma elettronica qualificata o firma digitale e mediante deposito nel fascicolo processuale informatico. Il S.I.Gi.T. attribuisce automaticamente il numero e la data al provvedimento. Se il deposito del provvedimento giurisdizionale avviene in formato analogico per indisponibilità del sistema informatico, il segretario di sezione provvede ad estrarre copia informatica del documento cartaceo e ne attesta la conformità all’originale apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale.

La redazione del processo verbale di udienza in formato digitale.

In base alle regole tecniche contenute nel decreto direttoriale del 6 novembre 2020, il processo verbale di udienza, redatto dal segretario utilizzando le specifiche funzionalità del S.I.Gi.T., viene prodotto in formato PDF/A, sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale e inserito in forma integrale nel fascicolo processuale informatico. Se il processo verbale è redatto in formato analogico per indisponibilità del sistema informatico, il segretario di sezione provvede a crearne la copia informatica e attestarne la conformità all’originale apponendo la firma elettronica qualificata o firma digitale.

La trasmissione del fascicolo processuale informatico e dei singoli atti.

La trasmissione del fascicolo processuale informatico tra le Commissioni Tributarie avviene tramite S.I.Gi.T., mentre la la trasmissione del fascicolo informatico o di suoi singoli atti, in ogni stato e grado del giudizio, tra organi giurisdizionali diversi (ad esempio verso la Corte di Cassazione) avviene con modalità telematiche stabilite con apposite convenzioni stipulate dal Dipartimento delle Finanze.

Tali norme necessitano di essere coordinate con la disciplina processuale emergenziale che fino al 31 luglio 2021 consente di utilizzare lo strumento telematico per il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati nei giudizi innanzi la Corte di Cassazione. Poiché è stata introdotta una mera facoltà, il ricorrente può produrre solo una parte degli atti e dei documenti in formato digitale (ad esempio depositando nelle forme tradizionali i documenti ex art. 369 c.p.c.), mentre la parte intimata può depositare un controricorso cartaceo a fronte di un ricorso telematico (e viceversa).

Secondo quanto sostenuto dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo nella relazione del 10 marzo 2021, n. 21, per il giudizio di legittimità è stato così introdotto un regime promiscuo nella gestione degli atti processuali, siano essi introduttivi che endoprocedimentali, rendendo necessario che accanto al fascicolo telematico sia formato anche un fascicolo d’ufficio cartaceo, salva applicazione dell’art. 14, comma 2, d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, vale a dire salvo onerare il cancelliere della effettuazione di copie informatiche dei documenti analogici e del loro inserimento nel fascicolo telematico, previa sottoscrizione digitale. Quanto all’acquisizione del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito ex art. 369 c.p.c., si ritiene che, qualora telematico, detto fascicolo potrà essere trasmesso anche a pezzo PEC, mentre, qualora sia tenuto in forma cartacea, occorrerà procedere secondo la medesima modalità , “sempre che non se ne ipotizzi una massiva attività di estrazione di copia informatica a cura della cancelleria”.

La trasmissione degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice.

Non sono state apportate modificazioni alla data di entrata in vigore delle regole tecniche relative alla trasmissione degli atti digitali da parte degli ausiliari del giudice.

In base all’art. 7 del decreto direttoriali del 6 novembre 2020, a partire dal 1° dicembre 2020, la trasmissione degli atti digitali, redatti secondo gli standard tecnici previsti per il processo tributario telematico, da parte degli ausiliari del giudice e delle amministrazioni pubbliche alle quali sono stati chiesti adempimenti istruttori è effettuata tramite il S.I.Gi.T..

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