202301.12
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Giustizia tributaria: al via l’interpello per il transito di 100 magistrati dalle altre giurisdizioni

In attuazione della legge di riforma dell’ordinamento giudiziario tributario, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha indetto l’interpello per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari.
Cento sono i posti vacanti individuati nelle varie Corti di Giustizia Tributaria, 70 dei quali in primo grado e 30 in secondo grado.
La domanda dovrà essere inviata entro il 14 febbraio 2023 dai magistrati, non collocati in quiescenza, che siano presenti nel ruolo unico e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni.
Permangono le criticità denunciate dallo stesso Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in merito alla partecipazione al bando di un numero di magistrati sufficiente a coprire i posti vacanti: hanno infatti destato perplessità non soltanto il limite dei 60 anni, età in cui si tenta il passaggio in Corte di Cassazione, ma anche la mancanza di incentivi economici che rendano tale alternativa retribuiva più appetibile.

Per 100 magistrati è consentito il definitivo transito nella giurisdizione tributaria.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di giustizia tributaria incrementando il livello di efficienza degli uffici e delle strutture centrali e territoriali della giustizia tributaria, l’art. 1, commi 4 ss., l. 31 agosto 2022 n. 130 prevede che fino a un massimo di 100 magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, non collocati in quiescenza, presenti nel ruolo unico di cui all’art. 4, comma 39 bis, l. 12 novembre 2011, n. 183, e collocati nello stesso ruolo da almeno cinque anni, possano optare per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria.

Il transito nella giurisdizione tributaria è consentito ai soli magistrati individuati all’esito di un’apposita procedura di interpello, alla quale possono partecipare esclusivamente i magistrati in possesso dei seguenti requisiti:

a) non aver compiuto 60 anni alla data di scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione;

b) non aver ricevuto nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione dell’interpello il giudizio di demerito di cui all’art. 11, comma 5, d.lgs 31 dicembre 1992, n. 545.

La procedura di interpello.

La legge n. 130 del 2022 ha affidato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria il compito di bandire l’interpello per la copertura dei posti vacanti relativi alle funzioni direttive e non direttive, previa loro individuazione presso le sedi giudiziarie e, prioritariamente, presso le Corti di Giustizia Tributaria di II grado.

Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del bando per la procedura di interpello il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria pubblica la graduatoria finale, redatta sulla base dell’anzianità maturata, alla data di scadenza del termine per l’invio della domanda di partecipazione, nella magistratura di provenienza, alla quale sono sommate sia l’anzianita’ eventualmente maturata a tale data anche in altra magistratura compresa tra quelle ordinaria, amministrativa, contabile e militare, sia l’anzianità maturata, alla stessa data, nel ruolo unico, per il periodo eccedente i cinque anni, considerando ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi del collocamento in tale ruolo unico come diciotto mesi di anzianità.

I vincitori sono trasferiti nella giurisdizione tributaria e contestualmente assegnati alle sedi scelte sulla base della loro posizione in graduatoria. Ove il trasferimento nella giurisdizione tributaria a seguito dell’opzione non comporti contestuale promozione, l’optante ha precedenza, in ogni caso, sui posti che si renderanno disponibili nell’ufficio di appartenenza e, comunque, ha diritto a mantenere il posto già ricoperto di giudice tributario nell’ufficio di appartenenza e la relativa funzione. Ai magistrati cosi’ transitati non si applica la previsione secondo cui i componenti delle Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalla funzione o dall’incarico svolti, non possono concorrere all’assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell’incarico ricoperto (art. 11, comma 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545).

Il trattamento economico dei magistrati transitati nella giurisdizione tributaria è quello dei magistrati ordinari.

In caso di transito nella giurisdizione tributaria i magistrati conservano a tutti i fini giuridici ed economici l’anzianità complessivamente maturata, sulla cui base sono inquadrati nella qualifica di cui alla tabella F bis allegata al d.lgs. n. 545 del 1992.

Ad essi si applicano tutte le disposizioni in materia di trattamento economico previste per i magistrati ordinari, in quanto compatibili. È attribuito un assegno personale pensionabile, riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra i predetti trattamenti, nel caso in cui il trattamento fisso e continuativo sia superiore a quello spettante nella giurisdizione tributaria per la qualifica di inquadramento. A titolo di indennità, è corrisposto, per 24 mesi successivi alla data di immissione nelle funzioni di magistrato tributario, il compenso fisso mensile di cui all’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 545 del 1992, nella misura più elevata tra quello attribuito per la funzione già svolta in qualità di giudice tributario e quello corrispondente alla nuova funzione attribuita dopo il transito nella giurisdizione tributaria.

Ai magistrati che abbiano optato per il transito nella giurisdizione tributaria non si applica il divieto di riammissione in magistratura ex art. 211 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12; la riammissione nel ruolo di provenienza avviene nella medesima posizione occupata al momento del transito.

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha indetto l’interpello con il bando n. 9/2022.

Con la delibera n. 1558 del 15 novembre 2022 il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha approvato l’elenco delle sedi giudiziarie con posti vacanti, pubblicato sul sito internet istituzionale ai sensi dell’art. 1, comma 5, l. n. 130 del 2022: in base a tale documento, nelle Corti di Giustizia Tributaria i posti vacanti sono 70 per il primo grado e 30 per il secondo grado.

Con il bando n. 9/2022 del 16 novembre 2022, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha indetto l’interpello per il definitivo transito nella giurisdizione tributaria dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, ai sensi dell’art. 1, commi 4 ss., l. n. 130 del 2022. Alla delibera è allegato lo schema di domanda-dichiarazione sostitutiva di atto notorio e di certificazione per la partecipazione al bando, comprensivo della dichiarazione dell’anzianità maturata nella magistratura di provenienza. La domanda, sottoscritta con firma digitale in formato PADES, deve essere trasmessa esclusivamente via PEC a partire dal 16 novembre 2022 e fino alle ore 24,00 del 14 febbraio 2023, pena l’esclusione del candidato.

Permangono le criticità denunciate in merito alla partecipazione al bando di un numero di magistrati sufficiente a coprire i posti vacanti: hanno infatti destato perplessità non soltanto il limite dei 60 anni, età in cui si tenta il passaggio in Corte di Cassazione, ma anche la mancanza di incentivi economici che rendano tale alternativa retribuiva più appetibile.

Si deve registrare inoltre la richiesta rivolta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria finalizzata alla costituzione di un tavolo tecnico in cui possano essere definite le problematiche relative al definitivo transito di magistrati nella giurisdizione tributaria.

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