Esecuzione esattoriale: la Cassazione fissa condizioni e limiti per la tutela risarcitoria contro l’agente della riscossione (nota a Cass. 17661/2020)
Nella sentenza n. 17661/20 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: «poiché l’azione risarcitoria contro l’agente della riscossione, prevista dall’art. 59, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (e successive modifiche e integrazioni), è data all’esecutato solo ove non abbia potuto esercitare alcun rimedio proprio del processo esecutivo esattoriale, essa è proponibile nel caso di contestazione della violazione del limite di valore del credito azionato con espropriazione esattoriale immobiliare, mossa in prossimità della vendita in tempo anteriore alla sentenza n. 114/18 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 57, comma 1, lett. a), del medesimo d.P.R. nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50, d.P.R. n. 602/1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c.».
(Cass., sez. III civ., 25 agosto 2020, n. 17661)
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